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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 995/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...], riconosciuti da Persona_2
entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “
- al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, disporsi l'affidamento condiviso con collocamento alternato in misura paritetica presso entrambi i genitori;
- ciascun genitore potrà tenere con sé e a settimane alterne, Per_1 Per_2
dal venerdì sera, dopo cena intorno alle ore 20.00, fino al venerdì successivo;
- nella settimana di permanenza con l'altro genitore, e Per_1 Per_2
potranno trascorrere del tempo rispettivamente con l'altro genitore, il martedì,
dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00;
- durante il periodo natalizio, i minori trascorreranno il giorno della Vigilia
con la mamma e il giorno di Natale con il papà ad anni alterni;
- durante le vacanze Pasquali, i genitori avranno cura di alternare annualmente le giornate di Pasqua e di Pasquetta;
- durante i ponti e le festività infrannuali, i genitori osserveranno il calendario ordinario, salvo diversi accordi preventivamente concordati tra loro;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di vacanza di
15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Ciascun
genitore si impegna a tal fine a comunicare all'altro le due settimane che vorrà
trascorrere con i figli entro il 31 maggio di ogni anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze;
- qualsivoglia eSIenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o dei figli dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario.
Nei rispettivi periodi di permanenza dei minori, i genitori rispetteranno i loro impegni (scolastici, sportivi e ricreativi);
- vista la paritaria suddivisione dei tempi di frequentazione, nessun contributo
2 al mantenimento dei minori sarà dovuto alla SI.ra ; CP_1
- le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di
Pordenone saranno così ripartite: 40% a carico della SI.ra , 60% a CP_1
carico del SI. CP_2
- l'assegno unico verrà richiesto dalla SI.ra che provvederà al CP_1
versamento al SI. del 50% entro 7 giorni dal ricevimento del medesimo;
CP_2
- i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità dei minori, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte depositate in data 05/05/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Con ordinanza del 03/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle
3 concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 995/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._1
DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_2 C.F._2
DE PECOL MARICA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1
, nato a [...] il [...], riconosciuti da Persona_2
entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “
- al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, disporsi l'affidamento condiviso con collocamento alternato in misura paritetica presso entrambi i genitori;
- ciascun genitore potrà tenere con sé e a settimane alterne, Per_1 Per_2
dal venerdì sera, dopo cena intorno alle ore 20.00, fino al venerdì successivo;
- nella settimana di permanenza con l'altro genitore, e Per_1 Per_2
potranno trascorrere del tempo rispettivamente con l'altro genitore, il martedì,
dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00;
- durante il periodo natalizio, i minori trascorreranno il giorno della Vigilia
con la mamma e il giorno di Natale con il papà ad anni alterni;
- durante le vacanze Pasquali, i genitori avranno cura di alternare annualmente le giornate di Pasqua e di Pasquetta;
- durante i ponti e le festività infrannuali, i genitori osserveranno il calendario ordinario, salvo diversi accordi preventivamente concordati tra loro;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di vacanza di
15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori. Ciascun
genitore si impegna a tal fine a comunicare all'altro le due settimane che vorrà
trascorrere con i figli entro il 31 maggio di ogni anno, così da agevolare l'organizzazione delle rispettive vacanze;
- qualsivoglia eSIenza diversa o impedimento di ciascuno dei genitori e/o dei figli dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro e conseguentemente concordata l'eventuale necessaria modifica al calendario.
Nei rispettivi periodi di permanenza dei minori, i genitori rispetteranno i loro impegni (scolastici, sportivi e ricreativi);
- vista la paritaria suddivisione dei tempi di frequentazione, nessun contributo
2 al mantenimento dei minori sarà dovuto alla SI.ra ; CP_1
- le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di
Pordenone saranno così ripartite: 40% a carico della SI.ra , 60% a CP_1
carico del SI. CP_2
- l'assegno unico verrà richiesto dalla SI.ra che provvederà al CP_1
versamento al SI. del 50% entro 7 giorni dal ricevimento del medesimo;
CP_2
- i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso al rinnovo del documento d'identità dei minori, valido per l'espatrio e si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti, e di ogni altro documento valido per l'espatrio”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/03/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte depositate in data 05/05/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Con ordinanza del 03/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle
3 concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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