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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Simona Boiardi Presidente dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice dott. Daniele Mercadante giudice nel procedimento 4-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di promosso dal debitore Parte_1 rappresentato dall'Avv. Matteo Gaccioli e con l'ausilio dell'Avv.
Morena Camuncoli, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 4-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/09/1988, residente in [...], presentato con l'assistenza dell'Avv. Matteo Gaccioli del Foro di
Reggio Emilia e della Dott.ssa Morena Camuncoli nominato Gestore della crisi;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII); considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Morena Camuncoli, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della
Crisi presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
lette le successive note integrative con le quali si è fornita documentazione delle spese sostenute dalla ricorrente;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dall'occ emerge che l'esposizione debitoria della ricorrente sia riconducibile all'attività di impresa, nel settore della ristorazione, svolta fino al 2022 (anno di cancellazione dell'attività dal Registro delle imprese); che la crisi dell'attività è dovuta in parte ad eventi accidentali che hanno spinto la ricorrente a contrarre finanziamenti per far fronte ai danni subiti dal locale in seguito ad un evento atmosferico distruttivo e, in misura prevalente, alla pandemia da Covid 19 che ha colpito il settore della ristorazione;
rilevato, quindi, che risultano in capo alla sig.ra debiti Parte_1 per complessivi € 203.867,30, oltre ad eventuali ulteriori spese di procedura;
considerato che la ricorrente, lavora dal 2022 presso la Panciroli e
Rivi srl di Castellarano e percepisce una retribuzione media mensile di circa € 1.500,00 su cui grava pignoramento del quinto dello stipendio del Comune di Castellarano;
rilevato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili;
considerato che non è proprietaria di beni mobili registrati ed utilizza, per gli spostamenti giornalieri, un'autovettura messa a disposizione dal padre;
rilevato che la debitrice è titolare di:
- c/c acceso presso Hype Spa con saldo zero;
- c/c aperto presso BPM, cointestato con il compagno, con un saldo mensile di circa € 500,00 che si esclude in ragione del saldo esiguo considerata la cointestazione;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non
è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
considerato che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e da compagno convivente, percettore di reddito che contribuisce alle spese mensili nella misura del 50%; considerato che la coppia vive in appartamento messo a disposizione dalla madre del compagno della ricorrente e che le spese mensili
(personali e familiari) in capo alla sig.ra sono state Parte_1 quantificate in € 955,00; ritenuto, tuttavia, che la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;
che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che l'Occ ha fornito l'attestazione di cui all'art. 268 comma
3, quarto periodo e che quindi è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
osservato, quanto al pignoramento in busta paga che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della
Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib.
Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;
rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;
rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura); ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:
(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;
(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;
(iii) l'art. 17, rubricato “unitarietà del compenso”, prevede al primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati
“più organismi” da intendersi – secondo la giurisprudenza – “la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'Occ e del liquidatore” essendosi osservato che “in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore,
è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;
(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'Occ (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore); rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi individuato dall'OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett.
b); visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico della sig.ra C.F. nata Parte_1 C.F._1
a Modena (MO) il 09/09/1988, residente in [...];
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina Liquidatore l'Avv.Morena Camuncoli, già nominata Gestore della Crisi dall'Occ;
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (tra cui il pignoramento del Comune di Castellarano);
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla ricorrente a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione è di € 955,00;
IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del
Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 2 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il Presidente
Simona Boiardi