Versione
14 marzo 1948
14 marzo 1948
Art. 2.
Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.
Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 19/02/1976, n. 26Provvedimento: […] Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 e depositato il 29 successivo, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, secondo comma, 5, nn. 3 e 4, e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, ed all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 14 febbraio 1948, n. 43, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità dell'art. 3 e, ove necessario, dell'art. 2 della legge censurata.Leggi di più...
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