Articolo 2 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 marzo 1948
Art. 2.
Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
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