Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
In materia edilizia, ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del "cui prodest"), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
2 1 6 /0 5 216
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 8-10-2004 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE 亚 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 897 Dott. Poolins DELL'ANNO Presidente 1. Dott. Anhouse / ZUMBO. Consigliere REGISTRO GENERALE
21482/03 2. >>> Prenduse ONORATO N. 2148203 3. >>> Claudre SQVASSONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. >>> дело FIALE UFFICIO COPIE PENALI
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Richiesta copia studio dal Sie Sole 24 OPE ha pronunciato la seguente per diritti € 1,55 SENTENZA 1/12/1/05 sul ricorso proposte da FU CE n. e CE (SA) IL CANCELLIERE 10 28.5.1935e del difensore di fidmere avverso la sentenza 15.3.2003 della Corte di Appello di
Salerno
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi s.r.l.- Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del th. Marco FRATICELLI
che ha concluso per la declaratoria di inanmizabilité del
Henx -
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor
Afrole SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.3.2003 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza 12.4.2002 del Tribunale monocratico di Vallo della Lucania, che aveva affermato la responsabilità penale di LO SC in ordine ai reati di cui:
--all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesistico ricompresa nella perimetrazione del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, in assenza della prescritta concessione edilizia, un fabbricato per civile abitazione, composto da seminterrato e da due piani fuori terra acc. in Marina di Camerota, fino al 19.3.1999); all'art. 1 sexies legge n. 431/1985 (per avere edificato il fabbricato anzidetto, senza la necessaria autorizzazione paesaggistica);
-- agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge n. 1086/1971; agli artt. 6 e 30, 1° comma, legge n. 394/1991 (per avere violato le norme di salvaguardia del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano)
e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre, giorni dieci di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, con ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, concedendo il beneficio della sospensione condizionale subordinato all'abbattimento delle opere abusive entro 30 giorni dal passaggio in giudicato.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i difensori dell'imputato, i quali hanno eccepito:
- la nullità del giudizio di primo grado, in quanto della celebrazione dello stesso non sarebbe stato dato avviso al difensore di fiducia;
-- la completa estraneità del LO ai fatti contestati, non essendo stato dimostrato che egli fosse proprietario, committente o realizzatore dell'opera;
--- violazione di legge quanto alla disposta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettivo abbattimento delle opere abusive;
--- l'irrogazione di una pena eccessiva, in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 La prima censura non costituiva oggetto dei motivi di appello ed è manifestamente infondata, poiché l'imputato, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, aveva nominato difensore di fiducia l'avvocato Gaetano Ciccone ed a questi l'avviso di celebrazione dell'udienza fissata per il 15.3.1999 risulta notificato, a mani proprie, il 18.1.1999.
1.2 In ordine alla ritenuta responsabilità per l'esecuzione della costruzione abusiva, la giurisprudenza ormai assolutamente prevalente di questa Corte Suprema condivisa dal
-
Collegio - è orientata nel senso che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edili illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo
A. fiale 1 moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi (vedi Cass., Sez. III,
29.3.2001, Bertin).
Non può dimenticarsi che legittimato a richiedere la concessione edilizia è, in primo luogo, il proprietario del fondo ed occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dall'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del “cui prodesť”) bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario;
dell'eventuale presenza "in loco” di quest'ultimo; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori;
della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria;
del regime patrimoniale fra coniugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa (cfr. in proposito Cass., Sez. III: 29.4.1999, n. 5476, Zarbo;
16.5.2000, Di Marco ed altro;
27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro;
3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri;
10.8.2001, n. 31130, Gagliardi;
26.11.2001, Sutera Sardo ed altra;
25.2.2003, Capasso ed altro). Alla stregua di tali principi, la sentenza in esame fonda correttamente la responsabilità del LO sulla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e sull'esistenza di comportamenti positivi (presenza in cantiere in assenza di qualsivoglia prospettazione di estraneità ai lavori) da cui è stata razionalmente dedotta la partecipazione all'esecuzione delle opere abusive (vedi Cass., Sez. III, 31.5.2000, Lo Giudice).
1.3 Con il terzo motivo viene formulata una doglianza non dedotta con i motivi di appello e si è fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, 2° comma, c.p.p.
Va ricordato, comunque, in proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.
1.4 La pena, infine, risulta determinata con corretto e motivato riferimento ai criteri direttivi indicati dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, all'entità effettiva dell'abuso edilizio.
2. La inammissibilità del ricorso:
a) Non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta [tenuto conto di un periodo di sospensione di mesi 3 e giorni 13: dall'11.12.2002 al 24.3.2003, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese] in epoca successiva (1.1.2004) alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione degli atti di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca).
b) Non consente di applicare la sospensione del procedimento, ex art. 44 della legge n. 47/1985, in relazione alla possibilità di sanatoria (c.d. condono edilizio) riconosciuta dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, con espresso richiamo (commi 25 e 28), per quanto in esso non previsto, alle "disposizioni compatibili” dei capi IV e V della stessa legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge
23.12.1994, n. 724 (vedi, in tal senso, le argomentazioni svolte in Cass., Sez. III: 13.11.2003, Sciaccovelli;
27.11.2003, Nappo;
9.3.2004, Modica;
6.4.2004, Paparusso).
3. Nella vicenda che ci occupa, comunque, si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a).
A. fuele 2 Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In proposito, appare opportuno ricordare che la Relazione governativa al D.L. n. 269/2003 si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale”.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore della Cassa delle ammende.
ROMA, 8.10.2004
Il Consigliere rel. Il Presidente
Aerofiele Velim. Mill' un.
DEPOSITATA
SUPREMAS E IN C LORIA T R O C
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IL FUNZIONARIO DI CANCELL"
Hoth Fiorella Donati
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