Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 216
CASS
Sentenza 8 ottobre 2004

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In materia edilizia, ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato un manufatto abusivo può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del "cui prodest"), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 216
    Data del deposito : 8 ottobre 2004

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