Sentenza 5 marzo 1998
Massime • 1
Per il reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto nel termine di prescrizione di nove anni, previsto dall'art. 9 della legge 7 agosto 1982 n. 516 non possono computarsi i periodi di sospensione (della prescrizione) introdotti prima dell'accertamento del reato in questione, operando le sospensioni solo nei confronti dei procedimenti penali pendenti al momento della loro entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/1998, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo Tonini Presidente del 5/3/1998
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N. 778
3. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere N. 27799/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AU TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 178/97 del 15/1/97, pronunciata dalla Corte di Appello di Roma. -Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.G., in persona del S. Procuratore Generale W. De Nunzio, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione sopra indicata, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 27/2/96 del Tribunale di Roma, con la quale MA TO era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione e L 300.000 di multa, oltre alle relative pene accessorie, in ordine alla violazione di cui all'art. 2, u.c., L. n. 516/1982. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi già sostenuti in sede di appello (improcedibilità per essere estinto il reato per condono e derubricazione del reato nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2, L. n. 154/1991), nonché chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
All'odierno dibattimento, il P.G. conclude come sopra riportato. L'ultima doglianza è fondata.
Invero, come risulta dallo stesso capo di imputazione, l'omesso versamento -quale sostituto d'imposta- delle ritenute operate alla fonte sulle retribuzioni dei propri dipendenti si riferisce all'anno 1987 ed è stato accertato nel luglio 1992, quando cioè il termine di prescrizione seiennale non era ancora spirato, per cui è scattato il termine di nove anni, previsto dall'art. 9 L. n. 516/1982. Detto termine, però, ha subito solo la sospensione di mesi 6 e giorni 27, stabilita dalla legge n. 75/1993, non potendosi computare i periodi di sospensione introdotti prima del luglio 1992 -data dell'accertamento del reato in questione- dalle leggi nn. 154/1989, 154/1991 e dal D.P.R. n. 23/1992, operando esse solo nei confronti dei procedimenti penali pendenti al momento della loro entrata in vigore.
Pertanto il reato in questione si è prescritto nel 1997 e deve applicarsi il disposto dell'art. 129, comma 1, c.p.p., non ricorrendo le condizioni per il proscioglimento nel merito di cui al successivo comma della stessa norma, come correttamente evidenziato nella gravata decisione.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998