Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Articolo 444 del codice di procedura penale - Applicazione della pena su richiestahttps://www.studiocataldi.it/
Seguici: Testo della norma 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di …
Leggi di più… - 3. Anche nel patteggiamento il giudice deve sempre applicare la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. n. 22457/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 giugno 2025
Premessa La sentenza in commento ribadisce un principio consolidato in materia di guida in stato di ebbrezza e patteggiamento: la sospensione della patente di guida costituisce una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, che deve essere applicata d'ufficio anche in caso di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., indipendentemente dall'accordo delle parti e dalla conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità. Il fatto Con sentenza del 19 novembre 2024, il Tribunale di Firenze aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata di mesi 4 di arresto ed € 2.000 di ammenda nei confronti di Be.Mi., imputato del reato di cui all'art. 186, …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2013, n. 49461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49461 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 26/11/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2370
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 28505/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste;
nei confronti di:
AR EN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 8/11/2011 del Tribunale di Gorizia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa statuizione sulla sospensione della patente di guida e rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8/11/2011, il Tribunale di Gorizia applicava, ex art. 444 c.p.p., a AR EN la pena di mesi cinque di reclusione per i reati di guida in stato d'ebbrezza, ingiuria, danneggiamento ed atti contrari alla pubblica decenza.
1. Avverso tale sentenza il P.G. ha proposto appello, qualificato come ricorso dalla Corte d'Appello di Trieste e trasmesso alla S.C., dolendosi della dosimetria della pena, considerata eccessivamente mite e della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In punto di diritto occorre rilevare che le parti, una volta intervenuto l'accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).
2. L'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5A
1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione;
l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471). Occorre, poi, rilevare che l'obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del
06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).
3. Di conseguenza non è ammissibile la censura del P.G. ricorrente in punto di pena.
4. È fondata, invece, la censura relativa all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Trattandosi di sanzione obbligatoria conseguente al reato di cui all'art. 186 C.d.S., la sua applicazione è un atto dovuto e prescinde dall'accordo della parti in sede di patteggiamento. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa con rinvio al Tribunale di Gorizia che procederà alla gradazione della sanzione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Gorizia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013