Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7265 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 3 E . ) E N E N , C 1 O I A 9 Z P 9 7265 / 0 1 A 1 I - R 1 D T EPUBBLICA ITALIANA 1 S - I E 1 G 2 C E I . R L D A U 9 D 3 I E G E T A CORTE PROM I CASSAZIONE E 6 N 4 E N Oggetto S . . E T T T S I Veicolo in leasing- R ( SEZIONE TERZA CIVILE A responsabilità del concedente e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dell'utilizzatore R.G.N. 20094/98 Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 16752 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO - MALZONE - Rel. Consigliere Ud. 06/02/01 Dott. Ennio - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERCEDES BENZ FINANZIARIA MERFINA SPA, in persona dell'Amministratore dr. Joachim Radtke, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE VATICANO 84, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO SERANI, che la difende, giusta procura speciale per Notar Federico MONTESI di Roma del 05/11/98 rep. n. 88401; ricorrente contro elettivamente CAROTENUTO VINCENZO, BALSANO ΑΝΝΑ, 2001 domiciliati in ROMA VIA P MATTEUCCI 106, presso il Sig. 252 FRANCESCO ATTANASIO, difesi dagli avvocati VITTORIO ATTANASIO, STRIANO COSTANTINO, giusta delega in atti;
controricorrenti - nonchè
contro
EL DI;
- intimato avverso la sentenza n. 810/98 del Giudice di pace di TORRE ANNUNZIATA, emessa il 16.05.98 e depositata il 19/05/98 (R.G. 1968/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Gianfranco SERANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione regolarmente notificata TO VI e MO NA convenivano in giudizio avanti il giudice di pace di Torre Annunziata la DE EN AR IN SP e DA IN, rispettivamente proprietaria e locatario dell'autocarro tg. TV/A00941, per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni relativi all'incidente avvenuto in data 18.12.1996. 2 Nella contumacia della proprietaria dell'autocarro, il giudice adito con sentenza n. 810 del 16.5.98 dichiarava l'esclusiva responsabilità del + conducente del suddetto autocarro e, per l'effetto, condannava la DE EN AR SP e DA IN al pagamento (in solido) in favore degli attori della somma di lire 500.000 con interessi dalla domanda di saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio. Per l'annullamento della decisione ricorre la DE EN AR SP esponendo quattro motivi. Resistono con controricorso gli attori con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i motivi di ricorso si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto responsabili del fatto dannoso, in via solidale, il proprietario dell'autovettura danneggiante e il locatario-conducente della medesima a sensi dell'art. 2054 C.C. e si sostiene: 1) che non è stata data spiegazione dell'affermazione di responsabilità del proprietario- concedente in leasing l'auto danneggiante, nonostante che l'art. 91 C.d.S. abbia limitato la responsabilità del risarcimento danni prodotti dalla circolazione dei veicoli al locatario e al conducente a sensi dell'art. 2042, CO. 3° C.C.; 2) non abbia tenuto conto che nel 3 caso di specie il concedente non aveva la disponibilità dell'autovettura, essendo privo dello jus utendi e fruendi della medesima;
3) non è stato esposto il processo logico- giuridico che ha indotto il giudice a ritenere conforme al principio di equità la responsabilità solidale del conducente-proprietario e dell'utilizzatore del veicolo danneggiante, anziché dell'utilizzatore e del conducente come prescritto dall'art. 91 C.d.S.; 4) non ha tenuto conto che la menzionata disposizione dell'art. 91 C.d.S. evidenzia l'assoluta carenza di passiva della proprietaria-concedente legittimazione dell'autoveicolo investitore che andava estromesso dal giudizio. Il ricorso così come si sviluppa nelle sue varie articolazioni è inammissibile, perché la decisione adottata rispetta i limiti del giudizio di equità, che non è tenuto all'osservanza dei principi regolatori della materia e, al tempo stesso, dà spiegazione del fatto di avere affiancato alla responsabilità del locatore-conduttore del veicolo danneggiante quella del proprietario-concedente del medesimo autoveicolo, risultando evidente la mancata equiparazione, in motivazione dell'impugnata sentenza, del concessionario-locatario dell'autovettura investitrice 4 all'usufruttuario о all'acquirente con patto di riservato dominio della medesima. Ricorrono giustificati motivi per ritenere compensate fra le parti costituitesi le spesse di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Roma addì 6.2.2001 II CONSIGSIGLIERIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 29 MAG. 2001 oggi, li IL CANCELLIERE C1 4 O 1 L 4 L 2 7 Giovanni Giambattista O 01 .3 2 B ) N E T E , R M E O T 1 C O N 9 C A O 9 I P 1 Z - I 1 A 1 D R - T 1 E S 2 I IC . G L E D R 9 IU 3 A D E G E 6 E T 4 . N N E . T S T T E IS R A ( 5