Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti omettendo di disporre la sospensione della patente di guida, considerato che tale sospensione - prevista dall'art. 186 cod. str. ed avente natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria - deve essere obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen..
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 12607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12607 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 365
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 015801/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIP TRIBUNALE di POTENZA;
nei confronti di:
1) GE IN, N. IL 24/08/1955;
avverso SENTENZA del 21/01/2005 GIP TRIBUNALE di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida, disponendola direttamente. La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza ricorre per Cassazione avverso la sentenza 21.1.2005, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha applicato nei confronti di OL IN, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi 2 e gg. 24 di reclusione ed Euro 72,00 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, per complessivi Euro 3.264,00 di multa, in ordine ai reati, ritenuti in continuazione, di furto aggravato, porto illegale di un coltello e guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.).
Il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui, in relazione al reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, ha omesso di disporre la sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa che segue di diritto.
Il ricorso è fondato.
È ormai consolidato principio, nella giurisprudenza di legittimità - e dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 25.7.1998 n. 8488, Bosio, che ha composto il contrasto fra le sezioni semplici in punto di compatibilità fra la sentenza di patteggiamento ed il provvedimento di sospensione della patente di guida (condividendo, peraltro, l'orientamento maggioritario) - che tale sospensione, prevista dall'art. 186 C.d.S., ed avente natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente ordinata dal Giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., (v., fra le tante: Cass. Sez. 4^, 27.7.2001 n. 28544, Salvadori;
Cass. Sez. 4^, 17.3.1999 n. 862, Galtineri;
Cass. Sez. 6^, 30.10.1998 n. 3400, Bront). Richiedendo la sospensione della patente - che, appunto per non costituire pena, resta fuori del patto - una valutazione discrezionale in ordine alla determinazione della sua durata (secondo i parametri fissati nell'art. 218 C.d.S., comma 2, non è consentito al Giudice di legittimità di provvedere ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente all'omessa sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006