Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2013, n. 32050
CASS
Sentenza 31 gennaio 2013

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Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, determini la pena in base alla richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., non accolta in primo grado per dissenso del pubblico ministero, individuando una pena base superiore a quella irrogata dal giudice di primo grado, in quanto la pena da esaminare, per la verifica del rispetto del citato principio, è solo quella finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2013, n. 32050
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32050
    Data del deposito : 31 gennaio 2013

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