Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida deve essere applicata dal giudice anche in caso applicazione della pena su richiesta delle parti quando consegue al reato, (nella fattispecie: omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale) in ordine al quale è prevista, atteso che il divieto di applicazione della pena accessoria di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non può essere estensivamente riferito anche alle sanzioni amministrative.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 12208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12208 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 06/12/2003
Dott. MARZANO RA - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 2303
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 20515/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Rossano in data 27 marzo 2003;
nei confronti di:
UG RA, n. in Rossano il 01.09.1970;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RA Marzano;
Vista la richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida;
OSSERVA
1. Il 27 marzo 2003 il G.I.P. del Tribunale di Rossano applicava a RA UG pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 589 c.p. con violazione di norme sulla circolazione stradale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo che illegittimamente era stata omessa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il ricorso è fondato.
Premesso, invero, che l'art. 222 del D. Lgs.vo n. 285/1992 espressamente qualifica come sanzione amministrativa accessoria la sospensione e la revoca della patente di guida, deve rilevarsi che la previsione dell'art. 445 c.p.p. è norma di carattere eccezionale, che come tale non può essere estensivamente interpretata come comprensiva, oltre che delle pene accessorie, anche delle sanzioni amministrative, le quali, pertanto, devono essere applicate dal giudice anche con la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., a nulla rilevando che di tale sanzione possa non esservi menzione nella richiesta di patteggiamento, giacché - avendo per oggetto il procedimento speciale in questione le pene per i reati contestati e non anche le sanzioni amministrative accessorie - tali sanzioni non possono formare oggetto di accordo tra le parti. Nè osta all'applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria la natura della sentenza ex art. 444 c.p.p. e la considerazione che tale sanzione debba conseguire, per la previsione al riguardo della norma, "all'accertamento del reato": infatti, se per un verso ben è vero che la equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna attiene solo alla componente punitiva della stessa (giacché anche nel processo definito con tale rito l'imputato è assoggettato a pena), rimanendo assente la componente relativa alla proclamazione giudiziale di responsabilità, per altro verso la natura amministrativa della sanzione non perde tale sua connotazione quando il potere di applicarla venga attribuito al giudice (nei casi normativamente disciplinati), sicché "il parametro dell'accertamento da cui consegue l'applicazione e la determinazione della misura della sanzione, in concreto, non possono che essere quelli previsti in generale per l'autorità amministrativa... Il significato della locuzione "accertamento del reato" attiene, perciò, al dato ontologico e gnoseologico, presupposto il primo e ricognitivo il secondo della situazione normativamente richiesta per applicare la sanzione amministrativa;
cioè si fa riferimento al rapporto fatto- lesione dell'interesse pubblico, prescindendo da qualsiasi giudizio di colpevolezza e di responsabilità, del tutto estraneo alla sfera sanzionatoria amministrativa". E tale tipo di accertamento non è escluso nel rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p., atteso che il giudice è comunque "tenuto a controllare la legalità dell'accordo delle parti sulla base dei criteri indicati nel comma 2 della citata norma e, nella verifica della corrispondenza tra il fatto e la fattispecie legale, non può non apprezzarne aspetti che la norma speciale tiene in considerazione ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, e ciò contestualmente alla pena richiesta" (così Cass., Sez. Un., 27 maggio 1998, n. 8488). Ciò posto, per altro verso, è nelle specie illegittimo il divisamente del giudice del merito, secondo cui "la parte ha dimostrato di aver già subito la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida...; pertanto questo giudice non ritiene di irrogare sanzioni amministrative accessorie". Trattandosi, evidentemente, di sanzione amministrativa accessoria provvisoriamente irrogata, la differenza di finalità e di presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale rende impossibile computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice (Cass. Sez. Un., n. 20/2000), con la conseguenza che il giudice deve pur sempre procedere alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Nondimeno, ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari: è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente (Cass., Sez. Un. cit.).
4. Deve, dunque, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Rossano, altro magistrato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Rossano, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2004