Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 7983
CASS
Sentenza 26 ottobre 2015

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La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento.

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 7983
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7983
Data del deposito : 26 ottobre 2015

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