Sentenza 26 ottobre 2015
Massime • 1
La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento.
Commentari • 6
- 1. Art. 464-quater - Provvedimento del giudice ed effetti della pronunciahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 168-bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di “messa alla prova”, con l'inserimento nel testo dell'art. 168-bis comma 2 della locuzione «ove possibile», il legislatore ha inteso introdurre il rilievo della esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, da valutare in riferimento alla specifica vicenda processuale, tanto in relazione alla natura dell'illecito commesso ed alla produzione di un pregiudizio risarcibile in termini pecuniari (in modo da assicurare che il risarcimento corrisponda al danno), quanto alla situazione personale dell'imputato, che deve essere tale da consentirgli di compiere quanto impostogli. Si tratta di un'indagine che non può avvalersi del giudizio di …
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Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non basta a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto. Corte di Cassazione sez. IV penale ud. 5 febbraio 2026 (dep. 7 aprile 2026), n. 12779 Presidente Dovere - Relatore Branda Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 18 novembre 2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 7983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7983 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2015 |
Testo completo
7 9 8 3/ 1 6 83 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. 1482 N. -Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI N. 10269/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IE N. IL 09/05/1967 OR IT N. IL 01/09/1967 avverso l'ordinanza n. 11/2015 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 16/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gietro for to GUARDIANO;
Le siè promuncisto for l'inamm i lil to del ricono. Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica rigettava la richiesta di sospensione del processo, con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis e 464 bis, c.p.p., formulata nell'interesse di ER PI e RO Vito, nell'ambito del dibattimento celebrato a loro carico.
2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, avv. Federico Bertani, del Foro di Reggio Emilia, lamentando, con motivi comuni, violazione di legge, in relazione all'art. 464 quater, CO. 3, c.p.p., nonché vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il tribunale ha disatteso l'istanza difensiva senza acquisire il programma di trattamento che si andava formando tra l'U.E.P.E. competente e gli imputati, carenza che rende del tutto incompleto l'iter procedimentale seguito dal tribunale ed apodittico l'impianto motivazionale dell'ordinanza di cui si discute, fondato su modesti e remotissimi precedenti penali degli imputati e su quanto riferito nell'ordinanza di convalida.
2.1. Con requisitoria depositata il 13.4.2015 il pubblico ministero chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, non potendo l'ordinanza de quo essere impugnata con il ricorso per cassazione autonomamente, ma solo in uno con la sentenza di condanna.
3. I ricorsi dei due imputati vanno rigettati.
4. In via preliminare va rilevato che, secondo l'orientamento attualmente dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione del processo per messa alla prova, l'ordinanza di A rigetto dell'istanza è autonomamente impugnabile dall'imputato con ricorso per cassazione, in quanto l'art. 464 quater, comma settimo, c.p.p., nel prevedere l'immediata ricorribilità per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova, non distingue tra provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta (cfr. Cass., sez. II, 2.7.2015, n. 41762, rv. 264888). Vero è che secondo altro orientamento l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586, c.p.p., solo unitamente alla sentenza, ma si tratta di un orientamento, allo stato minoritario (cfr. Cass, sez. V, 3.6.2015, n. 25566, rv. 264061; Cass., sez. V, 15.12.2014, n. 5673, rv. 262106; Cass., sez. V, 14.11.2014, n. 5656, rv. 264270; in senso opposto, oltre alla già citata decisione, cfr: Cass., sez. VI, 30.6.2015, n. 36687, rv. 264046; Cass., sez. II, 6.5.2015, n. 20602, rv. 263787; Cass., sez. III, 24.4.2015, n. 27071, rv. 263814; Cass., sez. V, 23.2.2015, n. 24011, rv. 263777).
5. Ciò posto il ricorso non può essere accolto per l'infondatezza della tesi difensiva. Tralasciando l'evidente contraddizione insita nel lamentarsi della mancata considerazione da parte del tribunale di un programma di attività da svolgere in favore della collettività ad opera dei prevenuti, che lo stesso difensore riconosce come non ancora elaborato all'atto della presentazione dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, va rilevato che l'ordinanza impugnata appare del tutto immune da vizi. 2 Va, infatti, osservato che la sospensione del processo con messa alla prova non rappresenta un diritto assoluto dell'imputato, in quanto la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all'esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133, c.p., "reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati", come espressamente previsto dall'art. 464 quater, co. 3, c.p.p. L'uso della congiunzione "e" rende evidente che nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice dovrà valutare, avendo sempre come punto di riferimento la gravità del reato e la capacità a delinquere del prevenuto, sia l'idoneità del programma di trattamento, sia la possibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, previsione quest'ultima che, nel rifarsi alla formulazione dell'art. 164, co. 1, c.p. (con l'unica rilevante differenza che la valutazione riguarda la persona dell'imputato e non del "colpevole"), accomuna la causa di estinzione del reato di nuovo conio alla sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163, c.p. Trattandosi di due giudizi diversi, attinenti l'uno alla idoneità del programma previsto dall'art. 168 bis, c.p., l'altro alla personalità del prevenuto, se ne deduce che l'impossibilità di formulare la suddetta prognosi con esito favorevole per l'imputato, impedisce allo stesso di ottenere la sospensione del processo con messa alla prova, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o meno presentato il programma di trattamento. A tali principi si è puntualmente attenuto il tribunale di Reggio Emilia, che ha evidenziato come, proprio alla luce dei parametri 3 indicati dall'art. 133, c.p., in considerazione dei plurimi precedenti penali da cui risultano gravati entrambi gli imputati e delle considerazioni in ordine allo svolgersi dei fatti per cui è processo svolte nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, con ciò implicitamente, ma chiaramente rilevando l'impossibilità di formulare un prognosi favorevole sulla circostanza che entrambi gli imputati per il futuro si asterranno dal commettere ulteriori reati. Va, infine, sottolineato come, con riferimento a tale valutazione, le doglianze difensive siano argomentate in termini fattuali e di assoluta genericità, che le rendono inammissibili.
4. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26.10.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente Вербай кин DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 26 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Larzuise один 4