Sentenza 8 giugno 2011
Massime • 1
La notifica all'imputato contumace o assente del verbale d'udienza contenente le nuove contestazioni è necessaria, a pena di nullità, pur quando oggetto di contestazione sia la recidiva.
Commentario • 1
- 1. Art. 598 - Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appellohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2011, n. 25728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25728 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA RO Antonio - Presidente - del 08/06/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1622
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 479/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 14.6.2010;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Volpe, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata e quella di primo grado siano annullate con rinvio al giudice di primo grado limitatamente alla recidiva. Rigetto nel resto.
Udito il difensore, Avv. Tedesco Michele, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18.1.2007, il Tribunale di Sala Consilina dichiarò CE RO responsabile del reato di usura e - con la recidiva reiterata specifica infra quinquennale - lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, pena accessoria.
Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 14.6.2010, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. violazione di legge in relazione alla ritenuta non necessità di notifica del verbale contenente la contestazione in udienza della recidiva all'imputato contumace;
la nullità era stata tempestivamente eccepita con i motivi di appello;
2. violazione di legge in relazione alla tardività della contestazione della recidiva, già nota al P.M.;
3. violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni pre-dibattimentali del teste Marmo Vincenzo, sull'assunto dell'irreperibilità dello stesso senza effettuare adeguate indagini su tale irreperibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
In tema di istruzione dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante è consentita sulla base anche dei soli elementi già acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perché non vi è alcun limite temporale all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, ma anche perché, da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari e, dall'altro, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3192 in data 8.1.2009 dep. 22.1.2009 rv 242672; v. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44980 del 22.9.2009 dep. 24.11.2009 rv 245284; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24050 del 14.5.2009 dep. 11.6.2009 rv 243802). Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 520 c.p.p., comma 1 prevede che, nelle ipotesi di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p. (ed in tale ultimo articolo rientra la recidiva, come si desume dall'art. 519 c.p.p.), la contestazione all'imputato contumace o assente sia inserita nel verbale di dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
La disposizione non distingue tra l'ipotesi relativa alla contestazione della recidiva e altre contestazioni e tale distinzione non può essere fatta discendere dalla mancata previsione di un termine a difesa nell'ipotesi di contestazione della recidiva. Ne segue la nullità delle pronunzie di primo grado e di appello. La sentenza di primo grado e quella di appello devono pertanto essere annullate, con rinvio al Tribunale di Sala Consilina per l'ulteriore corso.
La decisione assunta rende superfluo l'esame del terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Sala Consilina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011