Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
La responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 l. fall., quale socio divenuto illimitatamente responsabile, in ragione di un'indebita ingerenza nell'amministrazione della società (ai sensi dell'art. 2320, comma primo, cod. civ.) e della conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, l. fall.; b) ex art. 216 l. fall., quale amministratore di fatto della società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo "status" di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 223 l. fall., l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale; c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 l. fall., quale concorrente "extraneus" nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2016, n. 14531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14531 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
14531-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3185 Aniello Nappi - Presidente - Alfredo Guardiano UP 14/12/2016 R.G.N. 19024/2016 Luca Pistorelli Andrea Fidanzia Giuseppe Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LU LE, nato a [...] il [...] LU RM IO, nato a [...] il [...] NG AR, nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2015 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/11/2015 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza di condanna alle pene ritenute di giustizia emessa dal Tribunale di Lecce nei confronti di LU LE, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di amministratore di fatto della Cidierre s.a.s., dichiarata fallita il 14/07/2006, in concorso con RA SS IO, tenuto i st libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, e nei confronti di LU LE, LU RM IO e NG AR, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività principale della società, assolvendoli dal reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), per avere falsamente dichiarato nell'atto notarile di cessione di ramo di azienda che il prezzo di vendita era stato interamente pagato dalla società acquirente Euroservizi s.r.l. di NG AR.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione, con distinti atti, il difensore di LU LE, LU RM IO e NG AR, Avv. Giuseppe Rizzo, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Ricorso LU LE.
2.1.1. Violazione di legge: lamenta che l'affermazione di responsabilità nei confronti di LU LE sia stata fondata sul ruolo di amministratore di fatto della Cidierre s.a.s. di SS RA, svolto anche dopo l'acquisto delle quote avvenuto il 25/07/2005, basandosi sulle dichiarazioni di due dipendenti, tra cui IF IO, che riferì essersi trattato di una cessione meramente fittizia, per un forma di cortesia condizionata dal lavoro assicurato loro;
tuttavia, il rapporto di lavoro con IF si concluse il 10/11/2005, e dunque il ruolo riferito poteva ritenersi coperto solo per quattro mesi, non fino alla data del fallimento avvenuto nel luglio 2006; sarebbe stato più giusto ritenere che il LU nei primi mesi si sia recato sporadicamente per garantire il passaggio di consegne al nuovo amministratore;
mancherebbe, dunque, la prova che il LU abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto dal 25/7/2005 al 14/07/2006; né, in tal senso, sarebbe sufficiente il rinvenimento di un documento contabile relativo all'acquisto di un blocchetto di ricevute per ristorante datato 26/09/2005 intestato a LU LE, non essendo sufficiente una ingerenza generica o una tantum nell'attività sociale, ma occorrendo un esercizio continuativo e significativo dei poteri di amministrazione, un'ingerenza stabile;
sotto altro profilo, la Corte non avrebbe considerato che il LU aveva deciso di vendere le quote per motivi di salute, soffrendo di una grave patologia visiva, che lo costrinse nel giugno 2006 ad un trapianto di cornea, e che gli impediva di espletare le mansioni di amministratore. Inoltre, la sentenza sostiene che LU detenesse i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio anche dopo la cessione delle quote sociali al RA;
la sentenza di fallimento, tuttavia, S 2 è stata emessa un anno dopo, ed il curatore fallimentare ha dichiarato di aver rinvenuto i documenti contabili presso il consulente fiscale, mancando soltanto le scritture in riferimento all'ultimo anno di vita della società, allorquando l'amministratore era RA SS. Infine, con riferimento alla bancarotta per distrazione, LU LE sarebbe del tutto estraneo, e non rileverebbe che la cessione del ramo d'azienda sia stata effettuata tra un ex dipendente e appartenenti al nucleo familiare del LU;
la presenza di LU RM, padre di LU LE, dinanzi al Notaio, per la cessione delle quote in favore dell'acquirente RA, avrebbe l'unico significato di cristallizzare il consenso del socio di minoranza.
2.2. Ricorso LU RM IO.
2.2.1. Violazione di legge: lamenta che l'affermazione di responsabilità nei confronti di LU RM sia stata fondata sulla qualità di socio accomandante della Cidierre s.a.s., in relazione alla cessione del ramo di azienda avente ad oggetto la pizzeria "Non solo pizza" alla Euroservizi s.r.l.; egli è comparso dinanzi al Notaio il 26/08/2005 al solo fine di dare l'autorizzazione e di esprimere il proprio assenso, ex art. 2320 c.c., alle operazioni che stava compiendo il socio accomandatario, RA SS, come si evince dal medesimo atto negoziale;
la vendita era stata concordata solo tra RA SS e NG AR, che avevano convenuto il prezzo di € 84.000,00, che si intendeva interamente pagata, come desunto dalle dieci ricevute di pagamento rinvenute nella documentazione;
per aversi ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, ai sensi dell'art. 2320 c.c., non è sufficiente il compimento di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori, ma è necessaria un'attività gestoria. Inoltre, la cessione di beni dell'impresa in procinto di fallire non integra una condotta distrattiva potenzialmente idonea ad assumere rilevanza penale, se con la cessione viene realizzata una finalità dell'impresa; in tal senso, LU RM ha autorizzato l'atto di vendita in buona fede, con la consapevolezza di raccogliere liquidità al fine di soddisfare le pendenze debitorie;
e l'autorizzazione al compimento di un'operazione commerciale rientra tra le funzioni spettanti al socio accomandante ex art. 2320 c.c., non potendo essere intesa quale atto di gestione o di amministrazione della società; del resto, l'art. 222 L.F. estende le fattispecie incriminatrici ai "fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili", che, ai sensi dell'art. 2313 c.c., sono soltanto i soci accomandatari, non già gli accomandanti, che rispondono nei limiti della quota conferita, salvo che si ingeriscano nell'amministrazione. LU RM non ha mai partecipato alla gestione della società in maniera concreta, continuativa e significativa, né si è intromesso nell'esercizio दर 3 delle funzioni amministrative, e dunque non poteva essere ritenuto responsabile a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, mancando la prova di un contributo causale.
2.3. Ricorso NG AR.
2.3.1. Violazione di legge: lamenta che l'affermazione di responsabilità nei confronti di NG AR sia stata fondata sulla qualità amministratore p.t. della Euroservizi s.r.l., che ha acquistato dalla Cidierre s.a.s. il ramo di azienda avente ad oggetto la pizzeria "Non solo pizza"; ella è comparsa dinanzi al Notaio il 26/08/2005 per stipulare la vendita concordata solo tra RA SS e NG AR, che avevano convenuto il prezzo di € 84.000,00, che si intendeva interamente pagato, come desunto dalle dieci ricevute di pagamento rinvenute nella documentazione. Deduce che non ricorra il concorso dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore, per la configurabilità del quale occorrerebbe una condotta agevolativa ed una consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LU LE è inammissibile, non soltanto perché ripropone i medesimi motivi proposti con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresì perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Va innanzitutto evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria relativa al ruolo di amministratore di fatto assunto dopo la formale cessione del ramo d'azienda, ed alla responsabilità per la bancarotta documentale e patrimoniale, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi Sh 4 della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Invero, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio;
tuttavia, gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione, infatti, non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che la motivazione impugnata sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata, non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non sia internamente "contraddittoria", e non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi SR 1 05 parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è, e resta, giudice della motivazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la responsabilità di LU LE quale amministratore, prima di diritto, e poi di fatto, della società fallita è stata desunta dal fatto che, anche dopo la cessione del ramo d'azienda, rappresentato dalla attività di ristorazione "Non solo pizza", avesse continuato ad esercitare le funzioni amministrative e gestorie;
secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dei dipendenti (tra cui IF e GU), LU LE continuava ad esercitare di fatto tutti poteri di amministrazione, anche dopo la formale assunzione della carica di amministratore di diritto da parte di RA SS, intrattenendo in via esclusiva i rapporti con i dipendenti, con i fornitori e con i clienti, mentre RA operava come semplice dipendente della società; la continuazione dell'esercizio dei poteri di amministrazione, peraltro, è stata altresì corroborata dal rinvenimento di un ordine di acquisto di ricevute effettuato nel settembre del 2005, dopo la formale cessione del ramo d'azienda, nel quale si dichiarava titolare e legale rappresentante della Cidierre s.a.s.. In particolare, con riferimento alle doglianze relative all'effettività del ruolo di amministratore di fatto, va rammentato che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273, che, in motivazione, ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti;
Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254: “La posizione dell'amministratore di fatto, 6 Sh destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell""iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi rapporti di lavoro con i - dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare"). La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). Tanto premesso, essendo sostenuta da congrua e logica motivazione, come in precedenza evidenziato, è insindacabile in sede di legittimità la valutazione di fatto formulata dalla sentenza impugnata in merito al ruolo di amministratore di fatto assunto dall'odierno ricorrente. In ordine alla affermazione di responsabilità penale per la bancarotta documentale, dunque, l'accertamento del ruolo di amministratore di fatto anche dopo la formale cessione del ramo d'azienda assorbe la dedotta questione della riferibilità delle condotte esclusivamente al periodo successivo alla dismissione della titolarità; peraltro, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità per la tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio fino al 25/07/2005 nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società fallita, e, successivamente, in qualità di amministratore di fatto. 7 In ordine alla affermazione di responsabilità penale per la bancarotta patrimoniale, la dedotta estraneità alla cessione del ramo d'azienda, e, quindi, alla distrazione, appare contraddetta dal ruolo di amministratore di fatto della società, e dal pieno coinvolgimento nell'operazione fittizia, diretta a distogliere dal patrimonio sociale l'unico bene aziendale di valore rimasto, nell'ambito di una situazione di dissesto economico, in favore di una società (la Euroservizi s.r.l.) costituita dal padre (LU RM) e dalla moglie (NG AR) del dominus (LU LE), immediatamente dopo la presentazione di un'istanza di fallimento, pochi giorni prima della formale cessione, e senza il reale pagamento del corrispettivo di vendita. Al riguardo, infatti, il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv. 250094) 2. Il ricorso di LU RM IO è inammissibile, non soltanto perché ripropone i medesimi motivi proposti con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo (ex plurimis,con la sentenza impugnata Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresì perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Nel rinviare a quanto già evidenziato infra § 1, a proposito dei limiti del sindacato di legittimità, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo affermato la responsabilità penale di LU RM in relazione al ruolo di fatto assunto nella distrazione del ramo d'azienda. In ordine alla responsabilità del socio accomandante ed ai limiti di applicabilità dell'art. 222 l.f., è stato chiarito che la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può essere ricollegata a due diverse situazioni: come socio divenuto illimitatamente - responsabile, per essersi indebitamente ingerito nell'amministrazione della società, attraverso la sua dichiarazione di fallimento in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, secondo comma legge fall., venendo così a possedere, con lo 4 8 "status" di fallito la necessaria qualifica soggettiva;
come amministratore di fatto della s.a.s. dichiarata fallita, a prescindere dallo "status" di fallito, bastando a conferirgli la soggettività attiva l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale, com'è previsto dall'art. 223 legge fall.re. Nel primo caso la sua responsabilità trova fondamento nel capo primo, titolo sesto della legge fallimentare (reati commessi dal fallito, art. 216-222); nel secondo caso, nel capo secondo dello stesso titolo reati commessi da persone diverse dal fallito, art. 223-235 - di cui l'amministratore (ufficialmente investito della carica o amministratore di fatto) è diretto destinatario (Sez. 5, n. 2637 del 07/02/1994, Cumani, Rv. 197282); in tal senso, risponde dei delitti di bancarotta anche l'amministratore di fatto" che abbia esercitato in concreto poteri di amministratore di una società in nome collettivo o in accomandita semplice e che, pertanto, non rivestendo la qualità di "socio illimitatamente responsabile", può non essere stato dichiarato fallito in proprio (Sez. 5, n. 43036 del 13/10/2009, Gennari, Rv. 245435; Sez. 5, n. 44103 del 28/09/2011, Melis, Rv. 251126: "In tema di reati fallimentari, la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216 I. fall. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell'impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali"). Tanto premesso, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di LU RM non già in qualità di socio divenuto, in ragione di un'indebita ingerenza (ai sensi dell'art. 2320, comma 1 cod. civ.), illimitatamente responsabile, ovvero di amministratore di fatto, non essendo emersa una personale partecipazione all'amministrazione e gestione della società fallita, ma soltanto la prestazione del consenso all'atto di cessione del ramo di azienda (ai sensi dell'art. 2320, comma 2, cod. civ.). Viceversa, la responsabilità è stata affermata sulla base del concorso dell'extraneus nel reato fallimentare del socio accomandatario: la condotta concorsuale, di carattere agevolativo, infatti, è stata individuata nel contributo decisivo alla realizzazione di un atto gestorio - la distrazione del ramo di azienda diretto esclusivamente al depauperamento del patrimonio sociale, fornito mediante la costituzione, unitamente a NG AR, della società Euroservizi s.r.l., alla quale l'attività di ristorazione è stata fittiziamente ceduta, e la prestazione del consenso, pure previsto dall'atto costitutivo (ai sensi dell'art. SR 9 2320, comma 2, cod. civ.), all'atto di disposizione patrimoniale del socio accomandatario. In altri termini, la responsabilità del socio accomandante è stata fondata non già sull'art. 216 I.f. (quale amministratore di fatto) o sull'art. 222 1.f. (quale socio divenuto illimitatamente responsabile, a causa di indebita ingerenza), bensì sulla clausola estensiva dell'art. 110 cod. pen., che, in combinato disposto con gli artt. 216 e 222 1.f., connota di disvalore penale le condotte agevolative atipiche di partecipazione ai reati fallimentari accertati. Quanto alla dedotta carenza di dolo, a prescindere dal rilievo che l'accertamento dell'elemento soggettivo costituisce valutazione di fatto, riservata al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, va rammentato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950). Tanto premesso, il coinvolgimento nell'operazione di distrazione dell'unico bene aziendale di valore rimasto in una situazione di dissesto economico conclamato, ed insuscettibile di essere ignorato dal socio accomandante della fallita, e la fittizietà della cessione sono stati ritenuti indici affidabili del dolo di partecipazione;
anche perché la dedotta finalità di raccogliere liquidità per soddisfare le pendenza debitorie risulta contraddetta dalla neutralità finanziaria dell'operazione, alla cui fittizietà è conseguito il mancato pagamento del corrispettivo di vendita.
3. Il ricorso di NG AR è inammissibile, non soltanto perché ripropone i medesimi motivi proposti con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), ma altresì perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Nel rinviare a quanto già evidenziato infra § 1, a proposito dei limiti del sindacato di legittimità, la sentenza impugnata appare immune da censure, 42 10 avendo affermato la responsabilità penale di NG AR in relazione al ruolo di fatto assunto nella distrazione del ramo d'azienda della società fallita. Le doglianze proposte, oltre ad essere del tutto generiche, in quanto si risolvono in una contestazione aspecifica, priva di qualsivoglia confronto argomentativo con l'ordinanza impugnata (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568: "in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato"), si limitano a contestare la prova del concorso dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore, per la configurabilità del quale occorrerebbe una condotta agevolativa ed una consapevolezza della funzione di supporto alla distrazione. Al riguardo, va ribadito quanto già osservato a proposito della analoga posizione di LU RM, nel senso che anche la responsabilità di NG AR, moglie di LU LE, è stata affermata sulla base del concorso dell'extraneus nel reato fallimentare del socio accomandatario: la condotta concorsuale, di carattere agevolativo, infatti, è stata individuata nel contributo decisivo alla realizzazione di un atto gestorio - la distrazione del ramo di azienda - diretto esclusivamente al depauperamento del patrimonio sociale, fornito mediante la costituzione, unitamente a LU RM, della società Euroservizi s.r.l., alla quale l'attività di ristorazione è stata fittiziamente ceduta, senza l'effettivo pagamento del corrispettivo di vendita. In altri termini, la responsabilità è stata fondata sulla clausola estensiva dell'art. 110 cod. pen., che, in combinato disposto con gli artt. 216 e 222 l.f., connota di disvalore penale le condotte agevolative atipiche di partecipazione ai reati fallimentari accertati. Tanto premesso, il coinvolgimento nell'operazione di distrazione dell'unico bene aziendale di valore rimasto in una situazione di dissesto economico conclamato e la fittizietà della cessione sono stati ritenuti indici probatori univoci della compartecipazione dell'extraneus nel reato fallimentare.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. . Sh 11
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Giuseppe Riccardi Giuseque Riccard DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 24 MAR 2017 IL FUNZIONARIO) GIUDIZIARIO Carmel Venuse Berjuse 12