Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
È ritualmente proposta la querela presentata, con le formalità di cui agli artt. 337 e 333 comma secondo cod.proc.pen., al direttore provinciale delle Poste, se relativa a reati attinenti, direttamente o indirettamente, all'organizzazione, all'esercizio, all'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni o che vengano, comunque, perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi, non essendo venuta meno, a seguito della trasformazione della amministrazione postale in ente pubblico economico, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei soggetti ai quali l'art. 1 D.M. 14 agosto 1943 ha attribuito tali funzioni, atteso che l'ente resta comunque disciplinato da normativa pubblicistica e continua a perseguire finalità pubbliche. (Fattispecie relativa a reati di ingiuria e minaccia in danno di un geometra, dipendente della amministrazione postale, consumato in immobile di pertinenza della stessa, già locato ad una ditta privata e nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione in vista della sua restituzione all'ente titolare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2001, n. 21258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21258 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 22/03/2001
1. Dott. FRANCO MARRONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE " N. 626
3. Dott. GIUSEPPE SICA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER " N. 41791/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO LU n. Modena 30.12.1928
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 18.7.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Colonnese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per rigetto del ricorso
La Corte d'appello di Bologna con sentenza 18/7/2000 confermava la decisione del pretore di Modena che in data 1/12/1997 aveva condannato LO LU alla pena di lire 300.000 di multa per i reati di cui agli artt. 594 C.P.P. e 612 C.P. Al LO - amministratore unico della s.r.l. "Edilmoda", titolare di un immobile locato all'amministrazione postale - era stato addebitato di aver ingiuriato e minacciato TI ZO, geometra dipendente della citata amministrazione, mentre questi sovraintendeva al ripristino delle caratteristiche originarie dell'edificio che doveva essere restituito al locatore, essendo scaduta la locazione. Infatti erano stati dalle contestazioni del LO circa le modalità di ristrutturazione dello stabile.
La parte offesa aveva proposto querela presentandola al Direttore dell'Ispezione provinciale P.T. di Modena.
Ricorre per cassazione il LO denunciando violazione di legge. Deduce, anzitutto, che - essendo stata l'Amministrazione delle poste trasformata in ente pubblico economico anteriormente alla presentazione della querela - il direttore provinciale P.T. era decaduto dalla qualifica di ufficiale di P.G..
Sostiene, inoltre, che, comunque ai sensi dell'art. 1 D.M. 14/8/1943, il Direttore dell'Ispezione P.T. era da considerarsi ufficiale di polizia giudiziaria soltanto in ordine ai reati interessanti "direttamente o indirettamente l'organizzazione, l'esecuzione, l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi". Nella specie, invece, poiché l'immobile non era più adibito ad ufficio postale (la locazione era terminata e i locali erano in fase di ristrutturazione) i reati contestati non rientravano nelle categorie indicate dalla norma e pertanto il soggetto cui era stata presentata querela non possedeva la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con la conseguenza che l'atto risultava invalido. I motivi sono privi di fondamento ed il ricorso deve essere rigettato.
Con riguardo al primo motivo va osservato che la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico non ha fatto venir meno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria dei soggetti ai quali una norma di legge attribuiva funzioni di polizia giudiziaria, dato che l'ente resta, comunque, disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche. La querela pertanto è stata ritualmente proposta essendo stato l'atto presentato con le formalità di cui agli artt. 337 e 333 co. 2^ c.p.p.
Relativamente al secondo motivo deve rilevarsi che correttamente la corte territoriale ha ritenuto che i reati attribuiti all'imputato rientrassero tra quelli interessanti, "quantomeno indirettamente, l'organizzazione dei servizi postali".
Era infatti riconducibile a tale nozione non solo la scelta e l'acquisizione degli immobili da adibire ad uffici postali, per destinarli alla prestazione dei relativi servizi, ma anche (come nella specie) l'attività di ristrutturazione tendente al ripristino delle originarie caratteristiche dell'edificio prima della restituzione al proprietario. Anche sotto questo profilo la querela risultava ritualmente proposta perché presentata al Direttore provinciale P.T., ufficiale di polizia giudiziaria all'uopo competente.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001