Articolo 2 della Legge 4 dicembre 2017, n. 200
Articolo 1Articolo 3
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24 dicembre 2017
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2017
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