Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2002, n. 10475
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Sentenza 31 gennaio 2002

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Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all'art. 15 della legge n. 36 del 2001 e quella prevista dall'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata - con la sanzione amministrativa - solo se l'emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva).

Integra il reato di cui all'art.650 cod. pen. l'inosservanza dell'ordinanza con cui il sindaco abbia imposto, per ragioni igieniche e sanitarie, la disattivazione delle apparecchiature di ripetizioni radio televisive a causa dell'emissione di campi elettrici e magnetici che abbiano raggiunto intensità notevolmente superiore ai limiti fissati dal D.M. n.381 del 1998. (diff., sez. I, cc 30 gennaio 2002, Suraci, dep. in data 27 febbraio 2002, n.8102, N.M. sul punto)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2002, n. 10475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10475
    Data del deposito : 31 gennaio 2002

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