Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2002, n. 23066
CASS
Sentenza 14 marzo 2002

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Massime1

È configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi dell'intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, ne' potendo ipotizzarsi, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001 - che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima norma e da quella del codice penale.

Commentario1

  • 1Ne bis in idem e CEDU
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2002, n. 23066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23066
Data del deposito : 14 marzo 2002

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