Sentenza 14 marzo 2002
Massime • 1
È configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi dell'intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, ne' potendo ipotizzarsi, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001 - che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima norma e da quella del codice penale.
Commentario • 1
- 1. Ne bis in idem e CEDUhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2002, n. 23066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23066 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 14/03/2002
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 1103
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 037896/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LD SI N. IL 21/01/1948
avverso ORDINANZA del 02/08/2001 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni GALATI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 2 agosto 2001 il Tribunale di Campobasso rigettava la richiesta di riesame avanzata da LD IM, quale legale rappresentante della s.r.l. VI LE, avverso il decreto di sequestro preventivo di apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva, collocate all'interno del centro abitato di Fivizzano, emesso in data 2 luglio 2001 dal g.i.p. del suddetto tribunale nell'ambito di un procedimento penale, nel quale il LD era indagato per i reati di cui agli artt. 674 (emissione di energia elettromagnetica atta ad arrecare pericolo per la salute pubblica da parte degli apparecchi di ripetizione radiotelevisiva) e 650 (inottemperanza all'ordinanza, emessa per ragioni di salute pubblica, del Sindaco del comune di Fivizzano che ordinava la disattivazione dei succitati impianti) cod. pen..
Il tribunale precisava che l'ordinanza sindacale era legittima in quanto emanata nell'ambito dei poteri spettatigli a norma dell'art.38 co. 2^ legge 142/1990 e che l'accertamento superamento dei campi elettromagnetici, prodotti dalle apparecchiature in sequestro, dei limiti massimi di cui all'art. 4 co. 2^ del d.m. 381/1998 rendeva concreto il pericolo di produzione di alterazione patologiche in tutte le persone soggette alla loro esposizione.
2. Ricorre per cassazione il LD, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p.), asserendo:
- che non erano stati presi in considerazione nell'ordinanza impugnata i rilievi formulati dalla difesa relativamente sia al notevole tempo intercorso tra la data - 1.2.2001 - dei rilievi effettuatisi sull'entità dei campi elettromagnetici e quella - 10.7.2001, - del disposto sequestro, che alla contribuzione di altre emittenti alla quantificazione dell'entità dei campi elettromagnetici e al fatto che la VI LE aveva provveduto ad abbassare la potenza delle proprie emissioni;
- che erroneamente il tribunale del riesame aveva valutato le indicate riduzioni di emissioni come mere regolazioni di carattere temporaneo e non quali trasformazione definitiva degli impianti, atteso che in tale modo si imponeva, in fase cautelare, un obbligo di modifica strutturale e irreversibile dei medesimi in una situazione che, con elevata probabilità, si sarebbe risolta in sede di giudizio con una pronuncia di piena assoluzione;
- che il tribunale non ha tenuto conto, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. e del disposto sequestro preventivo, della differenza esistente tra superamento di soglie di cautela e superamento di soglie di pericolo;
- che erroneamente e illogicamente è stata ritenuta la sussistenza di un pericolo effettivo per la salute degli uomini derivante dall'esposizione ad onde elettromagnetiche, che non solo non è stata ancora scientificamente affermata ma che lo stesso d.m. 381/1998, nel fissare i limiti dei valori dei campi elettromagnetici, ha individuato soltanto soglie di cautela e non già soglie di pericolosilà;
- che erroneamente è stata ritenuta l'applicabilità dell'art. 674 cod. pen., in quanto la fattispecie rientra, ricorrendone gli altri presupposti, nella normativa di carattere amministrativo di cui alla legge 36/2001, come esplicitamente è previsto dall'art. 15 di detta legge;
- che erroneamente è stata affermata la competenza del sindaco di Fivizzano a emettere l'ordinanza impositiva della disattivazione degli impianti, essendo detto organo incompetente sul punto a norma sia del d.m. 391/1998 che del d.l. 5/2001 convertito con legge 66/2001, i quali demandato alle Regioni la predisposizione di idonee azioni di risarcimento e risanamento per accertate violazioni alla normativa sui campi elettromagnetici;
e che, in ogni caso, per l'emanazione dell'ordinanza sindacale, era carente il presupposto dell'urgenza, atteso che dagli atti emerge che i limiti in questione era stati superati da anni,
- che il tribunale, contraddittoriamente, pur avendo affermato che il sindaco ha emesso l'ordinanza in applicazione di una specifica norma di legge, l'art. 38 co. 2^ legge 142/1990, ha ritenuto che la sua disapplicazione sia penalmente sanzionata dall'art. 650 cod. pen. e non amministrativamente perseguita dall'art. 106 r.d.
3.3.1934 n.383, che è norma di carattere speciale rispetto al citato art. 650;
- che l'ordinanza impugnata è carente di motivazione in merito alla genericità del provvedimento di sequestro, che ha adottato i medesimi argomenti e le stesse statuizioni, indistintamente riferiti alla totalità delle emittenti insistenti sull'agro di Fivizzano, senza alcuna spiegazione sulle singole incidenze causali per la verificazione della conclamata astratta pericolosità derivante dalle onde elettromagnetiche.
3. Il ricorso è infondato.
3.a. In tema di applicabilità dell'art. 674 cod. pen., ai fini della legittimità del sequestro preventivo di impianti radioelettrici generatori di campi elettromagnetici, la giurisprudenza di questa Corte non è stata concorde su diversi aspetti giuridici che le vicende esaminate di volta in volta hanno configurato, di guisa è opportuno, in via preliminare, evidenziare i contenuti delle vane decisioni.
Innanzitutto va precisato che, ad esclusione di una isolata pronuncia (Sez. 1^, 27.2.2002 (c.c. 30.1.2002), Suraci e altri, sent. n. 353), questa Corte ha affermato che tra le cose mobili di cui è menzione nell'art 674 cod. pen. debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, il propagarsi delle cui onde è riconducibile nella nozione di gettare, che costituisce una delle condotte previste nella succitata norma (Sez. 1^, 11.11.1999 (c.c. 13.10.1999), p.g. in proc. Pareschi e altro, sent. n. 5592; idem, 29.11.1999 (c.c. 14.10.1999),p.g. in proc. Cappellieri e altri, sent. n. 5626; idem, 12.3.2002 (c.c. 31.1.2002), Fantasia e altri, sent. n. 391; idem, 12.3.2002, Arcucci e altri, sent. n. 1024). E, sotto un profilo più generale, anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto la sussistenza di una responsabilità penale per lesioni personali cagionate da inquinamento elettromagnetico (Pretura Rimini, 12.6.1997, Cerioli e altri) e la possibilità di esperire la tutela cautelare in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. in tale materia (Tribunale Padova, 17.11.1998., n. 465).
Inoltre, mentre le sopra citate sentenze nn. 5592, 5626 e 1024 hanno affermato che, in tema di sequestro preventivo di impianti e apparecchiature che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici o elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 HZ e 300 HZ in corso di procedimento per violazione dell'art. 674 cod. pen., è necessario l'accertamento dell'idoneità concreta a nuocere alla salute ancorché siano superati i limiti fissati dalla legislazione speciale, la sentenza n. 391 ha precisato che il concreto pericolo di nocività delle emissioni derivanti dalle onde elettromagnetiche deve ritenersi sussistente per il solo fatto che siano stati superati i limiti fissati dalla specifica normativa vigente in materia. Infine, sempre la sentenza n. 391 ha chiarito come tra le norme di cui agli artt. 15 e 16 della legge 36/2001 e l'art. 674 cod. pen. non sia applicabile il principio di specialità di cui al combinato disposto degli artt. 15 cod. pen, e 9 legge 689/1981, trattandosi di disposizioni non solo finalizzate alla tutela di beni giuridici diversi, ma che presuppongono il verificarsi di eventi differenti.
3.b. Ciò posto., la Corte ritiene di aderire alla giurisprudenza maggioritaria, riguardante la possibilità di realizzazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 674 cod. pen. mediante la emissione di onde cagionate dai campi elettromagnetici generati da apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva, e a quella indicata dalla sentenza n. 391 sia in tema di sufficienza, per la giuridica sussistenza di un concreto pericolo per la salute delle persone cagionato da dette emissioni, del superamento dei limiti di entità delle stesse fissati dalla relativa normativa, che in punto di inapplicabilità del principio di specialità tra l'art. 674 cod. pen. e gli artt. 15 e 16 della legge 36/2001.
3.c. Sotto il primo profilo è opportuno precisare che il legislatore del 1930, nel tipizzare la fattispecie del getto pericoloso di cose, non ha affatto pensato alla specifica ipotesi dell'emissione di onde elettromagnetiche e, più in generale, al fenomeno dei danni da elettrosmog.
Peraltro detto legislatore si era posto il problema dell'inquadramento ontologico dell'energia elettrica, oggetto di una lunga diatriba sorta nella vigenza del codice Zanardelli, formulando il secondo comma dell'art. 624 cod. pen., secondo cui - agli effetti della legge penale - l'energia medesima e ogni altra energia avente valore economico vengono considerate cose mobili.
Ne discende che la locuzione cose usata dal legislatore nella formulazione dell'art. 674 cod. pen. comprende anche l'energia elettromagnetica, che non soltanto è suscettibile di valutazione economica, ma anche provvista di una sua particolare fisicità, ben potendo essere misurata, utilizzata e formare oggetto di appropriazione.
Tale interpretazione è stata adottata anche dalla Cassazione civile (sentenza n. 4223 del 19.4.1991) laddove ha affermato che "..le onde elettromagnetiche costituiscono una forma di energia materiale quantificabile... considerata, pertanto, come un bene mobile economico", di guisa che è indubitabile che l'energia prodotta dalle onde elettromagnetiche sia giuridicamente qualificabile come cosa. In quanto tale è suscettibile di essere gettata, dal momento che il relativo verbo usato dal legislatore nel descrivere la materialità della condotta prevista nell'art. 674 cod. pen. ha nella lingua italiana un amplio significato (non soltanto indica l'azione di chi lancia qualcosa, ma è anche quella del madar fuori, emettere, disperdere: cfr. la relativa voce del vocabolario della lingua italiana dell'UTET), che perfettamente ricomprende il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche.
3.d. Riguardo al secondo profilo la Corte tiene a ribadire la propria costante giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Sez. 1^, 25.10.1994, Montivi, Cass. pen. 1995, 3346), secondo cui che il reato di cui all'art. 674 cod. pen. è un reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l'emissione di energia derivante dalla propagazione di onde elettromagnetiche provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente la sua attitudine ad offendere o molestare beni primari delle persone, quale è quello, costituzionalmente garantito (art. 32 co. 1^ Cost.), della salute. E che l'esposizione a determinati livelli di campi elettromagnetici possa costituire un pericolo per le persone - a prescindere dallo stato attuale della scienza, che in ordine alla nocività delle onde elettromagnetiche non ne ha ancora precisato la entità, ma neppure ne ha esclusa la possibilità di produzione di effetti dannosi alla salute - è concetto fatto proprio dal legislatore italiano, il quale con la legge 22.2.2001 n. 36 (legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ha inteso espressamente "..assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.." (art. 1 co. 1^ lett. a) legge citata), così riconoscendo l'esistenza di un pericolo derivante dalla soggezione delle persone ai campi elettromagnetici (oltre che a quelli elettrici e magnetici) con conseguente determinazione dei livelli, stabiliti dalla normativa secondaria, il cui superamento pone una presunzione ex lege in ordine all'effettività del pericolo in questione. Ne discende, per quanto riguarda il caso che ci occupa, che il pericolo di nocività delle emissioni deve ritenersi sussistente per il solo fatto che sono stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia (d.m. 10.9.1998 n. 381), di guisa che correttamente il giudice del merito ha ritenuto sussistere astrattamente, come richiestogli dalla legge processuale in tema di sequestro preventivo, la fattispecie di reato di cui all'art. 674 cod. pen.. 3.e. In ordine, poi, al dedotto concorso di norme la Corte rileva che il principio di specialità, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 15 cod. pen., 9 co. 1^ legge 24.11.1981 n. 689 e 15 co. 1^ legge 22.2.2001 n. 36, non è ipotizzabile nella specie - anche in considerazione della fase delle indagini preliminari in cui si trova il presente procedimento e dei fini perseguiti dalla legge con il sequestro preventivo -, dal momento che esso presuppone la ricorrenza di più norme che disciplinano la stessa materia e la presenza in una di esse di elementi specifici idonea a differenziarla da quelle (o quella) concorrenti, onde evitare che condotte equivalenti siano punite, anche con sanzioni diverse da quelle penali, dite o più volte.
Orbene si deve escludere che nel caso di specie sia applicabile il suddetto principio tra le disposizioni previste dall'art 674 cod. pen. e quelle contenute nell'art. 15 legge 36/2001, così come correlato al d.m. 381/1998, trattandosi di norme non solo dirette alla tutela di beni giuridici differenti, ma che presuppongono anche il verificarsi di eventi diversi.
Infatti nel caso del citato art. 15 la condotta è punita con sanzione amministrativa solo se vengono superati i limiti previsti dalla legge, mentre nella ipotesi dell'art. 674 la condotta è punibile, a prescindere dal superamento di detti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestia alla persona, tutelando le due norme diversi beni giuridici: la disposizione della legge speciale l'interesse dello Stato all'osservanza degli specifici parametri dettati per la materia dell'inquinamento elettromagnetico, e quella del codice penale la salvaguardia della pubblica incolumità.
3.f. Riguardo alle altre censure rivolte all'ordinanza impugnata è appena il caso di precisare che:
- allo stato degli atti e per la funzione svolta dal provvedimento cautelare reale in esame, nessuna incidenza sulla sua regolarità può trarsi dalla circostanza che nell'area di Fivizzano operavano apparecchiature, similari a quelle sottoposte a sequestro, appartenenti a terzi, sia perché nel sistema penale vige il principio del concorso di cause (art. 41 cod. pen.) la cui contemporanea presenza non esclude il rapporto di causalità fra l'azione del singolo soggetto e l'evento cagionato, sia perché lo specifico accertamento di quale delle concorrenti azioni abbia cagionato il superamento dei limiti fissati dalla legge per il c.d. elettrosmog costituisce l'oggetto tipico dell'accertamento della responsabilità penale e non già quello della misura cautelare reale, che abbisogna soltanto, per la sua emanazione, della presenza di un fumus relativo all'ipotizzabilità di una violazione di natura penale;
- l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche rispetto ai reati per i quali sia cessata la condotta o, in genere, si siano perfezionati gli elementi costitutivi, essendovi - contrariamente ad altre fattispecie di sequestro cui fa riferimento la sentenza (SS.UU., 14.12.1994, Adello, rv. n. 200.114/115) citata dal ricorrente - conseguenze del reato che la misura cautelare è destinata ad evitare anche dopo che esso abbia esaurito il suo iter (cfr., Cass. Sez. 3^, 18.3.2002 (c.c. 8.2.2002), Gulotta, sent. n. 1^ 1146), di guisa legittimamente detto sequestro può essere disposto, come avvenuto nella specie, a distanza di qualche mese dagli effettuati accertamenti relativi al superamento dei limiti di legge (accertamenti conclusisi l'1.2.2001;
sequestro disposto il 10.7.2001);
- l'art. 38 co. 2^ legge 8.6.1990 n. 142 prevede espressamente che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotti provvedimenti contingibili e urgenti in materia, tra l'altro, di sanità "..per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini..", la cui inottemperanza è sanzionata dall'art. 650 cod. pen. e non già dall'art. 106 r.d.
3.3.1934 n. 383, che si riferisce alle violazioni di specifiche norme regolamentari emanate, in via generale e non in presenza di un caso particolare, dall'autorità comunale, di guisa che correttamente è stato ipotizzato detto reato in presenza dell'inottemperanza dell'odierno ricorrente all'ordine di disattivare le apparecchiature di ripetizione radiotelevisive di LE.
4. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto siccome infondato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002