TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 33
TAR
Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione e/o errata applicazione degli artt. 13, 18 e 34 della L. 1293/1957

    Il Collegio ritiene che l'interruzione del prelievo di tabacchi da febbraio 2022, la chiusura dell'attività e il mancato reperimento di un immobile idoneo integrino il presupposto dell'abbandono del servizio ai sensi dell'art. 34 della L. 1293/1957. La perdita di disponibilità del locale non richiede la dimostrazione di dolo o colpa del titolare, ma solo l'accertamento di eventuali cause di giustificazione. Le censure relative all'idoneità dei locali proposti per il trasferimento non sono ammissibili in quanto le note che rigettano tali istanze non sono state impugnate specificamente.

  • Rigettato
    Illegittimità per carenza e/o contraddittorietà della motivazione

    Il Collegio ritiene che le note che rigettano le istanze di trasferimento non siano state specificamente impugnate e pertanto le censure relative alle valutazioni dell'Agenzia sull'idoneità dei locali non sono ammissibili in questa sede. La motivazione del provvedimento di decadenza è ritenuta adeguata in relazione al comportamento complessivo del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 33
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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