Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2024, proposto da
DO IA DO, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia - Ufficio delle Dogane di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 78962 del 22 dicembre 2023, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza dalla gestione di rivendita ordinaria, con annessa ricevitoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia - Ufficio delle Dogane di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. 78962 del 22 dicembre 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza del sig. DO IA DO dalla gestione della rivendita ordinaria n. 63, con annessa ricevitoria n. 0294, in Siracusa, Via Andrea Palma, nn. 48-48/A.
Alla base della suddetta determinazione:
- il provvedimento di chiusura prot. n. 8006 dell’8 febbraio 2022, emesso in conseguenza della comunicazione da parte del sig. DO di perdita della disponibilità del locale per cessazione del contratto d’affitto dal 7 febbraio 2022;
- il provvedimento prot. n. 49606 del 1° agosto 2023, con cui è stata archiviata la richiesta di riattivazione avanzata dal sig. DO per mancata produzione delle polizze a garanzia del gioco del lotto per l’anno 2023;
- la nota del 24 agosto 2023, con cui è stata contestata l’infrazione di cui all’art. 34, n. 1, della l. 22 dicembre 1957, n. 1293, ossia l’“ abbandono di servizio ” per inattività della rivendita da febbraio 2022;
- il provvedimento prot. n. 76927 del 15 dicembre 2023, con cui è stata dichiarata improcedibile l’istanza di trasferimento fuori zona della rivendita in quanto il locale proposto è stato ritenuto privo dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Avverso il provvedimento di decadenza propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. DO IA DO, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o errata applicazione del combinato disposto di cui agli artt.18 e 13 della L.22.12.1957 n.1293, nonché per errata applicazione dell’art.34 n.1 della citata L.n.1293/57.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o errata applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della l. 22 dicembre 1957, n. 1293, anche in relazione agli artt. 6, 7 e 12 della medesima legge, in quanto il ricorrente non sarebbe incorso in alcuna delle cause di decadenza normativamente previste.
Inoltre, la chiusura provvisoria dell’attività non sarebbe equiparabile alla rinuncia alla gestione della rivendita, prevista come causa di decadenza dall’art. 6, n. 7, della l. n. 1293/1957, in quanto il ricorrente non avrebbe mai rinunciato a gestire la propria rivendita, essendo stato obbligato a chiudere temporaneamente l’attività per causa di forza maggiore, ossia per risoluzione del contratto di comodato d’uso dell’immobile sede della privativa ed avendo, in seguito, richiesto formalmente all’Agenzia di poter trasferire l’attività presso altro immobile;
II. Illegittimità del provvedimento impugnato per carenza e/o contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art.3 comma 1 L. n.241 del 07/08/1990 e del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38.
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che la decadenza sia stata disposta dall’Agenzia sulla base dell’archiviazione della domanda di trasferimento della rivendita presso la sede di Viale Tica per inidoneità dell’immobile. La motivazione del provvedimento di decadenza sarebbe, in conseguenza, erronea in quanto la suddetta istanza di trasferimento sarebbe stata revocata dallo stesso ricorrente con la nota del 6 dicembre 2023. Per altro verso, anche la decisione di non autorizzare il trasferimento della rivendita presso il locale sito in Viale Santa Panagia n. 85, di cui alla nota del 12 dicembre 2023, perché “ il locale verrebbe a porsi in una zona già servita da altre rivendite ”, sarebbe viziata sotto il profilo motivazionale, non essendo indicate le ragioni alla base della suddetta valutazione.
Resiste al ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia - Ufficio delle Dogane di Siracusa, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 153 del 12 aprile 2024, è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 34 della l. 22 dicembre 1957, n. 1293, “ L’Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nell’ipotesi di: 1) violazione all’obbligo della gestione personale o abbandono del servizio ”.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “ l’art. 34 L. n. 1293 del 1957, nell’attribuire all’Amministrazione la facoltà discrezionale di procedere alla revoca della gestione della rivendita di tabacchi quale sanzione a carico del concessionario che si renda colpevole dell’abbandono del servizio di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, tiene conto della circostanza che il sistema di gestione delle rivendite di monopolio è finalizzato a portare al massimo valore l’offerta al pubblico allo scopo di soddisfare le esigenze dell’utenza assicurando all’erario il maggior gettito possibile ” (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. III, 13 giugno 2025, n. 1121; T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. II, 5 maggio 2025, n. 810; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 9 giugno 2014, n. 317).
Nel caso di specie, è incontestato che non sia stato fatto alcun prelevamento di tabacchi da febbraio 2022 in ragione della perdita di disponibilità del locale sede della rivendita.
Quanto alla chiusura dell’attività per intervenuto scioglimento del contratto di comodato, non rileva l’assenza di dolo o colpa del titolare della rivendita circa l’evento causativo della perdita della disponibilità del locale, posto che “ in caso di revoca e/o disdetta non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di motivare circa l’esistenza del dolo o della colpa dal titolare nel porre in essere le inadempienze censurate ma solo l’obbligo di accertare e valutare eventuali cause di giustificazione del suo comportamento (cfr. T.A.R. Lecce, n. 454 del 1990 cit.) ” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 16 dicembre 2013, n. 1140).
Osserva, poi, il Collegio che l’adozione del provvedimento impugnato sia stata preceduta sia dalla nota prot. n. 76086 del 12 dicembre 2023, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento presso i locali di Viale Santa Panagia “ in quanto il locale proposto verrebbe a porsi in una zona già servita da altre rivendite ”, sia dalla nota prot. n. 76927 del 15 dicembre 2023, con cui è stata dichiarata improcedibile l’istanza di trasferimento presso i locali di Viale Tica “ in quanto il locale proposto risulta privo dei requisiti previsti dalla vigente normativa ”, senza che siano in questa sede ammissibili le censure inerenti alle valutazioni svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’idoneità dei locali proposti come sede della privativa, non essendo le predette note oggetto di specifica impugnazione.
Ritiene il Collegio che l’interruzione del prelievo di tabacchi, unitamente alla chiusura dell’attività e al mancato reperimento di immobile idoneo al trasferimento della sede della rivendita, abbiano ragionevolmente indotto l’Amministrazione a considerare integrato il presupposto dell’“ abbandono del servizio ” richiesto dalla l. n. 1293/1957 per la revoca della gestione della rivendita.
Risulta, quindi, legittimo il provvedimento adottato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 34 della l. n. 1293/1957 (e non come asserito dal ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della predetta legge) e adeguatamente motivato con riguardo al comportamento complessivo del ricorrente (al quale, peraltro, viene anche contestata la mancata produzione delle polizze lotto per l’anno 2023, necessaria alla riattivazione della ricevitoria).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Con riguardo alla richiesta di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio conferma il decreto di accoglimento n. 59 del 6 maggio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. 59/2024.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SE GI, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
AN CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CC | SE GI |
IL SEGRETARIO