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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11477/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Sisti, elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Cesare TT n. 8, presso il difensore Avv. Lorenzo Sisti
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. DO AG e dall'Avv. Francesco Controparte_1
Sansegolo, elettivamente domiciliata in Treviglio (BG), Via Dei Mille n. 10, presso il difensore avv.
DO AG
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 del compenso per le attività accessorie di svolte dall'attrice nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle provvigioni indirette con riferimento agli affari pagina 1 di 7 conclusi sulla zona in esclusiva da altro operatore nella misura di € 17.928,22 o, in subordine, di €
16.916,24 come accertato in sede di CTU o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere all'attrice la minor somma di € 8.182,99 accertata in sede di CTU, a cui andrà aggiunta l'incidenza delle provvigioni indirette, come precisato in sede di note di trattazione - o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o, in subordine, l'importo di € 7.510,32 - o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità meritocratica, per i motivi di cui sopra
In ogni caso
Con interessi moratori dal dovuto al saldo e accessori di legge, nonché con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria omissis
Per parte convenuta:
Nel merito, in via principale:
Previo ogni accertamento e declaratoria del caso, respingere ogni domanda svolta dalla Parte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto,
[...] per tutte le ragioni spiegate nel presente atto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6.6.2023, la società conveniva in giudizio la Parte_1 società narrando di aver collaborato con la convenuta, sin dal 2013, in Controparte_1 qualità di agente di commercio nel settore del farmaco, per la promozione alla vendita dei beni dalla stessa commercializzati per la zona in esclusiva rappresentata dalle province di Taranto, Brindisi e
Lecce a fronte del riconoscimento di una provvigione variabile a seconda del prodotto venduto.
Precisando altresì che al momento dell'instaurazione del rapporto, non le fu fornito nessun portafoglio di clienti attivi e dunque di essere stato il primo agente sulla zona, in quanto la Controparte_1 commercializzava solo prodotti nuovi. Secondo la ricostruzione attorea, l'agente era altresì tenuto a svolgere quotidianamente una serie di attività accessorie (incasso dai clienti, trasmissione e/o pagina 2 di 7 inserimento degli ordini, pianificazione mensile delle attività, recupero crediti, call conference, caricamento della reportistica giornaliera, etc), senza ricevere mai alcun compenso per tali attività che, un tempo, erano affidate ad impiegati della preponente e da quel momento attribuite agli agenti di commercio. Nel 2020 la preponente proponeva una modifica della clientela che prevedeva la sottrazione all'agente di parte della clientela che sarebbe stata affidata ad altro operatore di vendita.
L'agente non accettava la modifica, ma la preponente la attuava ugualmente. Con comunicazione del
1° febbraio 2022 la risolveva il rapporto con preavviso. Cessato il rapporto, la Controparte_1 preponente corrispondeva il FIRR e l'indennità suppletiva di clientela.
Alla luce di quanto narrato, la instava affinchè venisse condannata al Parte_1 Controparte_1 pagamento del compenso per le attività accessorie svolte dall'attrice, al pagamento delle provvigioni indirette con riferimento agli affari conclusi sulla zona in esclusiva da altro operatore ed a corrispondere all'attrice la somma di € 11.302,36 - o diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., in subordine, l'importo di € 7.510,32 - o diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità meritocratica.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 18 settembre 2023, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attore, sostenendo che l'indennità di Controparte_2 risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c. ed indennità meritocratica non fosse dovuta in quanto non sussisterebbero i presupposti di cui al 1° comma dell'art. 1751 c.c., non avendo procurato Parte_1 nuovi clienti a , in merito al compenso per le attività accessorie, sostenendo che Controparte_1 alcune attività fossero funzionali all'espletamento dell'incarico e rientrassero tra quelle per cui non è previsto alcun compenso, così come stabilito all'art. 5 del contratto stipulato in data 1/03/2013 e in merito ad altre attività ritenute “accessorie” e non specificatamente indicate al precitato art. 5 del contratto, richiamava gli art. 1742, 1° comma c.c., n. 1746, 1° comma c.c. e l'art. 6 dell'Accordo
Collettivo Nazionale Settore Industria per affermarne la non debenza. In relazione, infine, alle provvigioni indirette, con riferimento alla rideterminazione della zona in esclusiva dell'agente avvenuta con comunicazione effettuata da a in data 13/10/2020, Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 ne sosteneva la non debenza in quanto si trattava di modifica contrattuale per la quale non è
[...] richiesta l'adesione dell'agente e che ha comportato il venir meno dell'esclusività. Controparte_1 inoltre sosteneva che la modifica abbia riguardato unicamente clienti “dormienti” che
[...] concretamente non erano gestiti dall'agente dal 2018.
All'udienza del 11.01.2024 veniva esperito tentativo di conciliazione, il quale dava esito negativo.
pagina 3 di 7 Seguiva l'assegnazione dei termini ex art.171 ter c.p.c.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 171 ter cp.c., con provvedimento del 16.02.2024, disponendo in ordine alle istanze istruttorie delle parti, veniva fissata udienza per l'escussione di due testimoni per parte il giorno 20.04.2024. All'udienza del 20.04.2024 venivano sentiti a prova contraria due testimoni di parte convenuta - e -, mentre i testimoni di parte Testimone_1 Testimone_2 attrice, ancorché regolarmente citati, non comparivano. Veniva dunque fissata nuova udienza al
07.06.2024 per escutere i due testimoni di parte attrice non comparsi. Con note del 28 maggio 2024 parte attrice dichiarava di rinunciare all'escussione dei propri testimoni, rinuncia contestualmente accettata dalla parte convenuta. All'esito, con note di udienza, parte attrice chiedeva l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie e parte convenuta chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento assunto fuori udienza in data 03.07.2024, ritenuto doversi accogliere le istanze di esibizione, nonché l'istanza di CTU proposte da parte attrice, veniva nominato il Dr.
demandando al consulente medesimo l'acquisizione della documentazione di cui Persona_1 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con il deposito dell'elaborato peritale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno del
20.11.2025, con assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In merito alle attività accessorie
Parte attrice allega di aver svolto, sin dall'inizio del rapporto contrattuale intercorso con
[...]
attività accessorie quotidiane con utilizzo di mezzi aziendali e con obbligo di CP_1 rendicontazione quotidiana, quali inserimento dati, relazione giornaliere e riunioni periodiche. L'attrice riferisce che fosse anche tenuta a recuperare i pagamenti e a consegnarli alla preponente. Tali attività furono svolte dagli agenti della durante tutta la durata del mandato, senza percepire alcun Parte_1 compenso.
In merito all'attività di incasso e caricamento di dati informatici, va citato l'art. 5 del contratto d'agenzia stipulato tra le parti, il quale prevede espressamente che “nessun compenso Le sarà corrisposto, in quanto già compreso nella provvigione pattuita, per lo svolgimento delle seguenti attività da ritenersi complementari ed accessorie quali, tra le altre, l''attività di incasso, il caricamento e la trasmissione informatica o meno dei dati della clientela per l'aggiornamento anagrafico.
A ciò si aggiunga che, sebbene i testi abbiano sostanzialmente confermato che gli agenti dovessero
“mandare ogni mattina gli ordini” ) e che – nel caso di cliente nuovo – l'agente dovesse Tes_2 pagina 4 di 7 censirlo in anagrafica ( , tali attività, considerate accessorie da parte attrice, sono state Tes_1 esplicitamente pattuite contrattualmente e che in ogni caso sono state funzionali all'oggetto principale del contratto ovvero promuovere la conclusione di contratti di vendita di prodotti farmaceutici.
In merito all'attività di reportistica, nulla è stato provato.
In merito all'unica prova relativa ad una presunta attività di incasso effettuata dall'Agente e di Pt_3 cui all'email prodotta da parte attrice quale documento 14, si concorda con la considerazione mossa dal
Consulente Dott. secondo cui non risulta provata la durata, la rilevanza ed il beneficio per la Per_1 convenuta e, pertanto, la non risulta tenuta a pagare alcun compenso per lo Controparte_1 svolgimento di tale attività.
In merito alle provvigioni indirette
Parte attrice sostiene che, con comunicazione del 06.10.2020, la preponente abbia proposto una modifica della clientela che prevedeva, in sostanza, la sottrazione all'agente di gran parte della clientela dallo stesso procurata e curata negli anni, che sarebbe stata affidata ad altro operatore di vendita, che, di conseguenza, avrebbe svolto attività nella zona in esclusiva assegnata all'attrice.
In via preliminare, dall'analisi della comunicazione trasmessa da alla Controparte_1 Parte_1 appare chiaro che si tratti di una modifica contrattuale e non, come asserito da controparte, di una proposta contrattuale soggetta a specifica approvazione dell'agente.
In merito al contenuto della comunicazione, infatti, si osserva come – da ricostruzione effettuata dal
Consulente Dott. - i clienti sottratti all'agente nel periodo 13 ottobre 2020 – 1 agosto 2022 Per_1 fossero “dormienti”, ossia non gestiti dalla nei due anni precedenti la modifica contrattuale. Parte_1
Alla luce di tale circostanza, detta modifica non ha comportato alcuna perdita economica in capo all'agente e si ritiene pertanto applicabile l'art. 2 dell' che definisce come di Controparte_3 lieve entità “le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la variazione contrattuale comunicata in data 06.10.2020 alla deve ritenersi di lieve entità ai sensi dell'art. 2 dell' e deve essere ritenuta legittima. Parte_1 CP_3
Pertanto, alcuna somma a titolo di provvigioni indirette può essere assegnata a Parte_1
In merito all'indennità di fine rapporto
Parte attrice ha inizialmente chiesto la condanna di in persona del legale Controparte_1
pagina 5 di 7 rappresentante pro tempore, al pagamento di Euro 11.302,36 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o, in subordine, l'importo di € 7.510,32 a titolo di indennità meritocratica, per essere stato il primo agente sulla zona ed aver dunque procurato nuovi clienti ed un sostanziale consequenziale vantaggio derivante da essi alla In sede di precisazione conclusioni Controparte_1 ha, quindi, ridotto la domanda dell'indennità ex art. 1751 c.c. all'importo di € 8.182,99 accertata in sede di CTU
Ai sensi dell'art. 1751 c.c., richiamato peraltro anche in sede contrattuale, infatti, “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.”. afferma che, al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, non le fu fornito dalla Parte_1 nessun portafoglio di clienti attivi, in quanto la preponente non aveva clienti Controparte_1 sulla zona alla luce della circostanza che precedentemente la distribuzione avveniva tramite un grossista (“Schiroli Farmaceutici”) e, sino al 2013, commercializzava i prodotti a marchio “Roeder” e
“Nuova Roeder”.
Il contratto stipulato tra le parti fa riferimento a tre allegati: i prodotti da promuovere specificati nell'allegato A, i clienti serviti indicati nell'allegato B e le provvigioni da riconoscersi specificate nell'allegato C.
Il contratto di agenzia prodotto in atti non presenta né l'allegato A, né l'allegato B relativo ai clienti serviti. Pertanto, non risulta provata la circostanza che abbia fornito un elenco di Controparte_1 clienti preesistenti all'affidamento dell'incarico alla Parte_1
Non avendo la convenuta assolto l'onere probatorio, viene riconosciuta la circostanza che sia Parte_1 stato il primo agente sulla zona e che dunque abbia procurato nuovi clienti al preponente, andando a confermare l'avveramento della prima condizione di cui all'art. 1751 c.c. propedeutica a configurare il diritto all'indennità.
Dall'analisi effettuata dal Consulente Tecnico, infatti, emerge che vi siano almeno trentasette nuovi clienti acquisiti da e, in base alla ricostruzione effettuata, risulta altresì che Parte_1 Controparte_1 abbia incrementato il fatturato - ove si prendano a riferimento gli anni 2018 e 2019 - e che tale
[...] attività abbia avuto effetti positivi anche nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale, andando pertanto ad integrarsi anche la seconda circostanza prevista dall'art. 1751 c.c. per aver diritto all'indennità. pagina 6 di 7 Provato l'an, si ritiene coerente anche il quantum, laddove il consulente effettua una media annua delle provvigioni maturate da e ne deduce l'indennità supplettiva di clientela e il FIRR (somme Parte_1 queste già versate a parte attrice) e giungendo, pertanto, a quantificare la somma dovuta da CP_1 in Euro 8.182,99. Si precisa altresì che a tale conteggio ha aderito anche e che, nel
[...] Parte_1 merito della quantificazione, nessuna contestazione è stata mossa dalla convenuta.
In relazione all'ammissione dell'indennità meritocratica si osserva che, ai sensi del capo III del nuovo Accordo Collettivo del 30 luglio 2014: “Nel caso in cui l'indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle indennità di cui al capo I e II, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma dell'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall'indennità suppletiva di clientela (capo II).”
Pertanto, risultando l'indennità meritocratica quantificata dal Consulente in Euro 936,14, importo inferiore alla somma delle indennità di cui al capo I (quantificata in Euro 8.182,99) e II (già versata a ed ammontante ad Euro 6.965,95), nulla risulta dovuto a in relazione a tale voce. Parte_1 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sul valore della condanna.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna a versare a Controparte_1 favore di la somma di Euro 8.182,99 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. Parte_1
1751 c.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00
(di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, €
1.701,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11477/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Sisti, elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Cesare TT n. 8, presso il difensore Avv. Lorenzo Sisti
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. DO AG e dall'Avv. Francesco Controparte_1
Sansegolo, elettivamente domiciliata in Treviglio (BG), Via Dei Mille n. 10, presso il difensore avv.
DO AG
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via principale
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 del compenso per le attività accessorie di svolte dall'attrice nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra Condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle provvigioni indirette con riferimento agli affari pagina 1 di 7 conclusi sulla zona in esclusiva da altro operatore nella misura di € 17.928,22 o, in subordine, di €
16.916,24 come accertato in sede di CTU o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere all'attrice la minor somma di € 8.182,99 accertata in sede di CTU, a cui andrà aggiunta l'incidenza delle provvigioni indirette, come precisato in sede di note di trattazione - o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o, in subordine, l'importo di € 7.510,32 - o nella diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità meritocratica, per i motivi di cui sopra
In ogni caso
Con interessi moratori dal dovuto al saldo e accessori di legge, nonché con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria omissis
Per parte convenuta:
Nel merito, in via principale:
Previo ogni accertamento e declaratoria del caso, respingere ogni domanda svolta dalla Parte_2
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto,
[...] per tutte le ragioni spiegate nel presente atto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6.6.2023, la società conveniva in giudizio la Parte_1 società narrando di aver collaborato con la convenuta, sin dal 2013, in Controparte_1 qualità di agente di commercio nel settore del farmaco, per la promozione alla vendita dei beni dalla stessa commercializzati per la zona in esclusiva rappresentata dalle province di Taranto, Brindisi e
Lecce a fronte del riconoscimento di una provvigione variabile a seconda del prodotto venduto.
Precisando altresì che al momento dell'instaurazione del rapporto, non le fu fornito nessun portafoglio di clienti attivi e dunque di essere stato il primo agente sulla zona, in quanto la Controparte_1 commercializzava solo prodotti nuovi. Secondo la ricostruzione attorea, l'agente era altresì tenuto a svolgere quotidianamente una serie di attività accessorie (incasso dai clienti, trasmissione e/o pagina 2 di 7 inserimento degli ordini, pianificazione mensile delle attività, recupero crediti, call conference, caricamento della reportistica giornaliera, etc), senza ricevere mai alcun compenso per tali attività che, un tempo, erano affidate ad impiegati della preponente e da quel momento attribuite agli agenti di commercio. Nel 2020 la preponente proponeva una modifica della clientela che prevedeva la sottrazione all'agente di parte della clientela che sarebbe stata affidata ad altro operatore di vendita.
L'agente non accettava la modifica, ma la preponente la attuava ugualmente. Con comunicazione del
1° febbraio 2022 la risolveva il rapporto con preavviso. Cessato il rapporto, la Controparte_1 preponente corrispondeva il FIRR e l'indennità suppletiva di clientela.
Alla luce di quanto narrato, la instava affinchè venisse condannata al Parte_1 Controparte_1 pagamento del compenso per le attività accessorie svolte dall'attrice, al pagamento delle provvigioni indirette con riferimento agli affari conclusi sulla zona in esclusiva da altro operatore ed a corrispondere all'attrice la somma di € 11.302,36 - o diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., in subordine, l'importo di € 7.510,32 - o diversa, anche maggiore, somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di indennità meritocratica.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 18 settembre 2023, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attore, sostenendo che l'indennità di Controparte_2 risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c. ed indennità meritocratica non fosse dovuta in quanto non sussisterebbero i presupposti di cui al 1° comma dell'art. 1751 c.c., non avendo procurato Parte_1 nuovi clienti a , in merito al compenso per le attività accessorie, sostenendo che Controparte_1 alcune attività fossero funzionali all'espletamento dell'incarico e rientrassero tra quelle per cui non è previsto alcun compenso, così come stabilito all'art. 5 del contratto stipulato in data 1/03/2013 e in merito ad altre attività ritenute “accessorie” e non specificatamente indicate al precitato art. 5 del contratto, richiamava gli art. 1742, 1° comma c.c., n. 1746, 1° comma c.c. e l'art. 6 dell'Accordo
Collettivo Nazionale Settore Industria per affermarne la non debenza. In relazione, infine, alle provvigioni indirette, con riferimento alla rideterminazione della zona in esclusiva dell'agente avvenuta con comunicazione effettuata da a in data 13/10/2020, Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 ne sosteneva la non debenza in quanto si trattava di modifica contrattuale per la quale non è
[...] richiesta l'adesione dell'agente e che ha comportato il venir meno dell'esclusività. Controparte_1 inoltre sosteneva che la modifica abbia riguardato unicamente clienti “dormienti” che
[...] concretamente non erano gestiti dall'agente dal 2018.
All'udienza del 11.01.2024 veniva esperito tentativo di conciliazione, il quale dava esito negativo.
pagina 3 di 7 Seguiva l'assegnazione dei termini ex art.171 ter c.p.c.
Successivamente al deposito delle memorie ex art. 171 ter cp.c., con provvedimento del 16.02.2024, disponendo in ordine alle istanze istruttorie delle parti, veniva fissata udienza per l'escussione di due testimoni per parte il giorno 20.04.2024. All'udienza del 20.04.2024 venivano sentiti a prova contraria due testimoni di parte convenuta - e -, mentre i testimoni di parte Testimone_1 Testimone_2 attrice, ancorché regolarmente citati, non comparivano. Veniva dunque fissata nuova udienza al
07.06.2024 per escutere i due testimoni di parte attrice non comparsi. Con note del 28 maggio 2024 parte attrice dichiarava di rinunciare all'escussione dei propri testimoni, rinuncia contestualmente accettata dalla parte convenuta. All'esito, con note di udienza, parte attrice chiedeva l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie e parte convenuta chiedeva fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento assunto fuori udienza in data 03.07.2024, ritenuto doversi accogliere le istanze di esibizione, nonché l'istanza di CTU proposte da parte attrice, veniva nominato il Dr.
demandando al consulente medesimo l'acquisizione della documentazione di cui Persona_1 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Con il deposito dell'elaborato peritale il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno del
20.11.2025, con assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In merito alle attività accessorie
Parte attrice allega di aver svolto, sin dall'inizio del rapporto contrattuale intercorso con
[...]
attività accessorie quotidiane con utilizzo di mezzi aziendali e con obbligo di CP_1 rendicontazione quotidiana, quali inserimento dati, relazione giornaliere e riunioni periodiche. L'attrice riferisce che fosse anche tenuta a recuperare i pagamenti e a consegnarli alla preponente. Tali attività furono svolte dagli agenti della durante tutta la durata del mandato, senza percepire alcun Parte_1 compenso.
In merito all'attività di incasso e caricamento di dati informatici, va citato l'art. 5 del contratto d'agenzia stipulato tra le parti, il quale prevede espressamente che “nessun compenso Le sarà corrisposto, in quanto già compreso nella provvigione pattuita, per lo svolgimento delle seguenti attività da ritenersi complementari ed accessorie quali, tra le altre, l''attività di incasso, il caricamento e la trasmissione informatica o meno dei dati della clientela per l'aggiornamento anagrafico.
A ciò si aggiunga che, sebbene i testi abbiano sostanzialmente confermato che gli agenti dovessero
“mandare ogni mattina gli ordini” ) e che – nel caso di cliente nuovo – l'agente dovesse Tes_2 pagina 4 di 7 censirlo in anagrafica ( , tali attività, considerate accessorie da parte attrice, sono state Tes_1 esplicitamente pattuite contrattualmente e che in ogni caso sono state funzionali all'oggetto principale del contratto ovvero promuovere la conclusione di contratti di vendita di prodotti farmaceutici.
In merito all'attività di reportistica, nulla è stato provato.
In merito all'unica prova relativa ad una presunta attività di incasso effettuata dall'Agente e di Pt_3 cui all'email prodotta da parte attrice quale documento 14, si concorda con la considerazione mossa dal
Consulente Dott. secondo cui non risulta provata la durata, la rilevanza ed il beneficio per la Per_1 convenuta e, pertanto, la non risulta tenuta a pagare alcun compenso per lo Controparte_1 svolgimento di tale attività.
In merito alle provvigioni indirette
Parte attrice sostiene che, con comunicazione del 06.10.2020, la preponente abbia proposto una modifica della clientela che prevedeva, in sostanza, la sottrazione all'agente di gran parte della clientela dallo stesso procurata e curata negli anni, che sarebbe stata affidata ad altro operatore di vendita, che, di conseguenza, avrebbe svolto attività nella zona in esclusiva assegnata all'attrice.
In via preliminare, dall'analisi della comunicazione trasmessa da alla Controparte_1 Parte_1 appare chiaro che si tratti di una modifica contrattuale e non, come asserito da controparte, di una proposta contrattuale soggetta a specifica approvazione dell'agente.
In merito al contenuto della comunicazione, infatti, si osserva come – da ricostruzione effettuata dal
Consulente Dott. - i clienti sottratti all'agente nel periodo 13 ottobre 2020 – 1 agosto 2022 Per_1 fossero “dormienti”, ossia non gestiti dalla nei due anni precedenti la modifica contrattuale. Parte_1
Alla luce di tale circostanza, detta modifica non ha comportato alcuna perdita economica in capo all'agente e si ritiene pertanto applicabile l'art. 2 dell' che definisce come di Controparte_3 lieve entità “le riduzioni che incidano fino al cinque per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la variazione contrattuale comunicata in data 06.10.2020 alla deve ritenersi di lieve entità ai sensi dell'art. 2 dell' e deve essere ritenuta legittima. Parte_1 CP_3
Pertanto, alcuna somma a titolo di provvigioni indirette può essere assegnata a Parte_1
In merito all'indennità di fine rapporto
Parte attrice ha inizialmente chiesto la condanna di in persona del legale Controparte_1
pagina 5 di 7 rappresentante pro tempore, al pagamento di Euro 11.302,36 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o, in subordine, l'importo di € 7.510,32 a titolo di indennità meritocratica, per essere stato il primo agente sulla zona ed aver dunque procurato nuovi clienti ed un sostanziale consequenziale vantaggio derivante da essi alla In sede di precisazione conclusioni Controparte_1 ha, quindi, ridotto la domanda dell'indennità ex art. 1751 c.c. all'importo di € 8.182,99 accertata in sede di CTU
Ai sensi dell'art. 1751 c.c., richiamato peraltro anche in sede contrattuale, infatti, “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.”. afferma che, al momento dell'instaurazione del rapporto contrattuale, non le fu fornito dalla Parte_1 nessun portafoglio di clienti attivi, in quanto la preponente non aveva clienti Controparte_1 sulla zona alla luce della circostanza che precedentemente la distribuzione avveniva tramite un grossista (“Schiroli Farmaceutici”) e, sino al 2013, commercializzava i prodotti a marchio “Roeder” e
“Nuova Roeder”.
Il contratto stipulato tra le parti fa riferimento a tre allegati: i prodotti da promuovere specificati nell'allegato A, i clienti serviti indicati nell'allegato B e le provvigioni da riconoscersi specificate nell'allegato C.
Il contratto di agenzia prodotto in atti non presenta né l'allegato A, né l'allegato B relativo ai clienti serviti. Pertanto, non risulta provata la circostanza che abbia fornito un elenco di Controparte_1 clienti preesistenti all'affidamento dell'incarico alla Parte_1
Non avendo la convenuta assolto l'onere probatorio, viene riconosciuta la circostanza che sia Parte_1 stato il primo agente sulla zona e che dunque abbia procurato nuovi clienti al preponente, andando a confermare l'avveramento della prima condizione di cui all'art. 1751 c.c. propedeutica a configurare il diritto all'indennità.
Dall'analisi effettuata dal Consulente Tecnico, infatti, emerge che vi siano almeno trentasette nuovi clienti acquisiti da e, in base alla ricostruzione effettuata, risulta altresì che Parte_1 Controparte_1 abbia incrementato il fatturato - ove si prendano a riferimento gli anni 2018 e 2019 - e che tale
[...] attività abbia avuto effetti positivi anche nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale, andando pertanto ad integrarsi anche la seconda circostanza prevista dall'art. 1751 c.c. per aver diritto all'indennità. pagina 6 di 7 Provato l'an, si ritiene coerente anche il quantum, laddove il consulente effettua una media annua delle provvigioni maturate da e ne deduce l'indennità supplettiva di clientela e il FIRR (somme Parte_1 queste già versate a parte attrice) e giungendo, pertanto, a quantificare la somma dovuta da CP_1 in Euro 8.182,99. Si precisa altresì che a tale conteggio ha aderito anche e che, nel
[...] Parte_1 merito della quantificazione, nessuna contestazione è stata mossa dalla convenuta.
In relazione all'ammissione dell'indennità meritocratica si osserva che, ai sensi del capo III del nuovo Accordo Collettivo del 30 luglio 2014: “Nel caso in cui l'indennità meritocratica (capo III) risulti pari o inferiore alla somma delle indennità di cui al capo I e II, l'indennità di scioglimento del contratto sarà costituita unicamente dalla somma dell'indennità di risoluzione del rapporto (capo I) e dall'indennità suppletiva di clientela (capo II).”
Pertanto, risultando l'indennità meritocratica quantificata dal Consulente in Euro 936,14, importo inferiore alla somma delle indennità di cui al capo I (quantificata in Euro 8.182,99) e II (già versata a ed ammontante ad Euro 6.965,95), nulla risulta dovuto a in relazione a tale voce. Parte_1 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sul valore della condanna.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento delle domande attoree, condanna a versare a Controparte_1 favore di la somma di Euro 8.182,99 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. Parte_1
1751 c.c., oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00
(di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, €
1.701,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
Torino, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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