TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 65
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Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 13/2019 e assenza di avviso esplicito dell'acquisizione al patrimonio comunale

    Il Tribunale ritiene che l'ordinanza-ingiunzione n. 13/2019 non abbia esplicitamente indicato la sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, comma 3 del D.P.R. 380/2001. Tale avviso è necessario per l'operatività della sanzione acquisitiva, a garanzia del diritto di proprietà. La contestazione dell'avviso di ricevimento non è stata ritenuta motivo di sospensione del giudizio.

  • Accolto
    Assenza di colpa della ricorrente nella mancata ottemperanza all'ordine demolitorio

    Il Tribunale ritiene che l'inottemperanza all'ordine demolitorio non sia imputabile alla ricorrente, la quale ha dimostrato l'assenza di colpa. Il Comune stesso aveva riscontrato l'assenza di 'interventi edilizi' e 'opere abusivamente realizzate', aveva ritenuto che l'esecuzione potesse avvenire tramite cessazione dell'uso e variazioni catastali, e aveva sospeso gli effetti dell'ordinanza ingiunzione, ingenerando un incolpevole affidamento nella ricorrente. La sanzione pecuniaria ha natura afflittiva e richiede l'imputabilità per colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 65
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 65
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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