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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1276/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Zaccardi Glauco Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1276 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1 domiciliato in via Duomo n. 5, presso lo studio dell'avv. Cedrone Fabiano, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata a [...] il [...], ivi Parte_2 elettivamente domiciliata in via Del Torrente n. 3 presso lo studio dell'avv. Gabriele Luana che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 29.9.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.6.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 4.7.1993 in San NA AL di MI (FR) e che dallo loro unione è nato il figlio
(il 21.12.1997), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle Per_1 condizioni di seguito sintetizzate: 1) nella residenza coniugale, resterà a vivere la sig.ra Pt_2 assieme al figlio , facendosi carico di ogni spesa di manutenzione ordinaria e di Persona_2 gestione della casa. Ciò fino a che nella medesima abitazione resterà a vivere anche il figlio
: nel momento in cui il figlio deciderà di andare a vivere altrove, i coniugi regoleranno ogni Per_1 ulteriore quesitone sulla casa coniugale;
2) un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_2 di euro mensili 250,00, oltre rivalutazione ISTAT;
3) la sig.ra contribuirà al pagamento pro Pt_2 quota del finanziamento stipulato con Findomestic, versando al sig. la somma di 250,00; Pt_1 pertanto, sino ad estinzione del mutuo, detta somma verrà compensata con la medesima somma dovuta dal sig. alla sig.ra titolo di mantenimento;
4) alcun contributo economico per Pt_1 Pt_2 il figlio , essendo economicamente autosufficiente;
nel caso in cui il figlio dovesse trovarsi Per_1 in condizioni di necessità economica i genitori si faranno carico entrambi del suo mantenimento;
5) entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'accordo il sig. corrisponderà alla sig.ra la Pt_1 Pt_2 somma di euro 1.500,00 a titolo di copertura della carta di credito della sig.ra per il mese di Pt_2 aprile 2025.
All'udienza del 29.9.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1276/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 29.9.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San NA AL di MI (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in San
NA AL di MI (FR) il 4.7.1993, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di San NA AL di MI (FR) dell'anno 1993, al n. 4 , parte II, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025. IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Zaccardi Glauco Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1276 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.9.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], ivi elettivamente Parte_1 domiciliato in via Duomo n. 5, presso lo studio dell'avv. Cedrone Fabiano, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata a [...] il [...], ivi Parte_2 elettivamente domiciliata in via Del Torrente n. 3 presso lo studio dell'avv. Gabriele Luana che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 29.9.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.6.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 4.7.1993 in San NA AL di MI (FR) e che dallo loro unione è nato il figlio
(il 21.12.1997), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle Per_1 condizioni di seguito sintetizzate: 1) nella residenza coniugale, resterà a vivere la sig.ra Pt_2 assieme al figlio , facendosi carico di ogni spesa di manutenzione ordinaria e di Persona_2 gestione della casa. Ciò fino a che nella medesima abitazione resterà a vivere anche il figlio
: nel momento in cui il figlio deciderà di andare a vivere altrove, i coniugi regoleranno ogni Per_1 ulteriore quesitone sulla casa coniugale;
2) un assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_2 di euro mensili 250,00, oltre rivalutazione ISTAT;
3) la sig.ra contribuirà al pagamento pro Pt_2 quota del finanziamento stipulato con Findomestic, versando al sig. la somma di 250,00; Pt_1 pertanto, sino ad estinzione del mutuo, detta somma verrà compensata con la medesima somma dovuta dal sig. alla sig.ra titolo di mantenimento;
4) alcun contributo economico per Pt_1 Pt_2 il figlio , essendo economicamente autosufficiente;
nel caso in cui il figlio dovesse trovarsi Per_1 in condizioni di necessità economica i genitori si faranno carico entrambi del suo mantenimento;
5) entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'accordo il sig. corrisponderà alla sig.ra la Pt_1 Pt_2 somma di euro 1.500,00 a titolo di copertura della carta di credito della sig.ra per il mese di Pt_2 aprile 2025.
All'udienza del 29.9.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1276/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 29.9.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San NA AL di MI (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in San
NA AL di MI (FR) il 4.7.1993, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di San NA AL di MI (FR) dell'anno 1993, al n. 4 , parte II, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'1 ottobre 2025. IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi