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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.SA Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 10409 del 2019 R.G.L. promoSA
DA
Parte_1
Con l'avv. ZUMMO DANIELE ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CROCE ROBERTO
Controparte_2
[...]
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
Controparte_3
Con gli avv.ti DUCATO PAOLO, VINCIFORI RUGGERO, VIOLA SIMONA,
MAZZARELLA ANTONINO resistenti
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore di , CP_1
con distrazione in favore dell'avv. ROBERTO CROCE;
in € 3.500,00 oltre spese
1 generali, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna delle altre parti resistenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/10/2019 la ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con la qualifica di ricercatrice Parte_2 universitaria equiparata a Dirigente Medico del SSN, in servizio in qualità di
Dirigente Medico di 1° livello presso l
[...]
, deduceva di Parte_3 avere subito, a far data dal 2012, condotte demansionanti, discriminatorie e veSAtorie poste in essere dal Direttore dell'UOC Prof. Parte_3 [...]
. Per_1
In particolare, affermava la ricorrente che su disposizione del primario dott.
, la ricorrente sarebbe stata: CP_1
--- trasferita in un locale inadeguato allo svolgimento dell'attività clinico assistenziale
--- privata della chiave di accesso ai servizi igienici
--- privata delle chiavi dell'ingresso principale del reparto, in possesso invece di tutto il personale;
--- destinataria di un provvedimento disciplinare della sospensione “dall'ufficio e dallo stipendio per la durata di mesi dodici, con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento”, provvedimento poi annullato dal TAR;
--- esclusa dal novero degli autori degli studi Shorther e GIM3 e di non essere stata indicata come “investigator” in occasione della pubblicazione di un articolo sulla rivista internazionale di medicina The Lancet Oncology;
di non essere stata citata in occasione della pubblicazione di ulteriore articolo su del Controparte_4
Dicembre 2018;
--- esclusa dalle procedure di affidamento degli insegnamenti e dalla attività di tutoraggio degli studenti e dei medici interni, dall'organizzazione di seminari, dalla partecipazione alla stesura delle tesi;
--- impedita ad avviare “la conduzione di uno studio clinico Osservazionale
Retrospettivo EVA”;
--- esclusa dal partecipare all'attivazione di un Molecular Tumor Board presso l' e del PDTA;
Parte_3 Controparte_5
--- estromeSA da ogni forma di partecipazione al convegno “Talking about Brest” e ad un convegno organizzato dai OT.ri e Pt_4 Pt_5
--- esclusa dalla partecipazione alla riunione tenutasi in data 04.07.2019 presso i
2 locali della UOC di Chirurgia Oncologica e Medica con la Commissione Regionale per la definizione dei centri di senologia in Sicilia (Brest Unit);
--- esclusa dalla indicazione sulla carta intestata.
Affermava la ricorrente che tali condotte le avevano determinato un disturbo dell'adattamento persistente con ansia in situazione occupazionale avversativa e frustrante, la cui responsabilità era da imputarsi a tutti i convenuti e concludeva quindi nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che la OT.SA è stata Pt_1
oggetto di atti persecutori e mobbizzanti, anche diretti alla emarginazione dal contesto lavorativo, per tutti i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sussistenza di responsabilità dei resistenti in relazione alla condotta illecita mobbizzante tenuta in danno della OT.SA ; Pt_1
Condannare le resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, a ceSAre, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò neceSArio;
Annullare tutti i provvedimenti veSAtori e discriminatori assunti in danno della ricorrente, per tutti
i motivi di cui in narrativa, ed in particolare il decreto rettoriale con il quale non è stata riconosciuta alla OT.SA l'attribuzione della claSA stipendiale successiva, e per Pt_1
l'effetto condannare i resistenti a riconoscere ed inserire la OT.SA nella classe Pt_1 stipendiale superiore, con i conseguenti benefici economici e giuridici con decorrenza dal mese di agosto 2019; Condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla OT.SA , in conseguenza dell'illegittimo comportamento Pt_1 datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in € 500.000,00, o in quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione;
sia non patrimoniale che si quantificano in complessivi €
500.000,00 o in quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
da quantificarsi in seguito ad apposita CTU che si chiede sin d'ora.”;
- premesso che ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva il difetto di Parte_2 giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro, in favore del Giudice Amministrativo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché nel merito l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva parimenti in giudizio il resistente , che CP_1 sollevava analoga eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, nonché di difetto di interesse;
affermava in ogni caso l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'Azienda ospedaliera si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura
3 Distrettuale dello Stato e concludeva per il rigetto del ricorso;
- premesso che con ordinanza in data 03.03.2022 veniva ammeSA la prova testimoniale nei termini indicati nel richiamato provvedimento;
- premesso che, introdotto regolamento preventivo di giurisdizione ad istanza del resistente , il giudizio veniva sospeso con provvedimento del CP_1
05.05.2022;
- premesso che con ricorso depositato il 28.12.2023 parte ricorrente formulava istanza per la prosecuzione del giudizio, avendo la Suprema Corte confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art 127ter cpc del 03.03.2025 la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che deve innanzi tutto evidenziarsi che il mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche veSAtorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro. In particolare, “Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti
(giuridici o meramente materiali, ed eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c. la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica)” (così Cass. n.
22858/2008).
Occorre altresì chiarire che non può certamente essere la percezione soggettiva del lavoratore, che si ritiene danneggiato, a qualificare la condotta del superiore come antigiuridica. Viceversa, l'illecito si realizza nel momento in cui l'atto del superiore
(o personalmente del datore di lavoro) sia effettivamente illegittimo, esprima cioè, per quanto "mascherato" da atto di normale e corretta gestione del rapporto di lavoro, l'intento di colpire, annichilire ed emarginare il lavoratore e sia idoneo a compromettere la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Dunque, la caratteristica essenziale per definire come esistente un comportamento di mobbing è che la veSAzione psicologica sia attuata in modo sistematico, ripetuto e per un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere significatività oggettiva a tali atti, tipici del datore di lavoro, permettendo di distinguerli dalla indeterminatezza dei rapporti interpersonali ed, in particolare, dal conflitto puro e semplice.
Dunque, “Il mobbing lavorativo si configura quando sono presenti sia l'elemento
4 obiettivo, costituito da una serie continua di comportamenti pregiudizievoli per la persona all'interno del rapporto di lavoro, sia l'elemento soggettivo dell'intenzione persecutoria nei confronti della vittima, indipendentemente dalla legittimità intrinseca di ciascun comportamento” (CaSAzione civile, sez. lav., 07/06/2024, n. 15957). Spetta al lavoratore l'onere di provare l'elemento soggettivo del mobbing (CaSAzione civile, sez. lav., 14/11/2024, n. 29400).
Occorre cioè che il lavoratore, cui incombe il relativo onere probatorio, dimostri l'esistenza: a) di una molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento veSAtorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico -fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
E' onere del lavoratore, dunque, provare l'elemento oggettivo, e cioè l'esistenza dei fatti addotti come di inadempimento, e l'elemento soggettivo, e cioè l'intento persecutorio;
- rilevato che, per quanto concerne il primo profilo, con riferimento alle singole condotte indicate dalla ricorrente, deve osservarsi che:
1) Inadeguatezza della stanza assegnata.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che alla ricorrente, al suo rientro in servizio, è stata assegnata l'unica stanza rimasta libera;
che tutte le stanze avevano comunque dimensioni analoghe, essendo frutto di recente coeva ristrutturazione;
che anche gli altri medici prestavano servizio in stanze ambulatoriali di dimensioni e caratteristiche simili (teste : “Ogni stanza aveva una porta e Tes_1 una finestra” …” Ancora oggi queste due stanze sono destinate ad ambulatori per le visite.”…”Quando la ricorrente è rientrata in servizio tutte le altre stanze erano occupate da medici”. Teste : “quando la ricorrente è rientrata in servizio, nel 2013 credo, Tes_2 le è stata assegnata una stanza più piccola rispetto a quella che utilizzava in precedenza.
Nel senso che la stanza dove la ricorrente lavorava prima è stata poi suddivisa in due parti
e quando lei è rientrata è andata ad occupare una di queste due parti. io non avevo una stanza fiSA, utilizzavo quelle libere. Mi è capitato quindi di utilizzare anche una di queste due stanze. …Credo che le stanze fossero tutte occupate tutte le mattine dai medici, e infatti io facevo ambulatorio nel pomeriggio. Anche la ricorrente visitava di mattina”.
Teste BADALAMENTI: “Se non ricordo male quando la ricorrente è rientrata in servizio le è stata assegnata l'unica stanza libera. Nell'altra stanza, ricavata dall'ambiente più
5 grande insieme alla stanza assegnata alla ricorrente, c'erano sicuramente altri medici. In entrambe le stanze vi erano una cattedra, un lettino, un lavabo per le mani e un armadio.“).
2) Chiavi del bagno
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non emerge sul punto un trattamento della ricorrente diverso rispetto a quello riservato agli altri medici (teste
“Al piano degli ambulatori c'era un bagno chiuso, le chiavi erano a Tes_3
disposizione nel locale del dipartimento. Oppure c'era un bagno nel piano superiore dove
c'erano gli infermieri. Io usavo o l'uno o l'altro.” Teste : “La segreteria Tes_4 aveva un bagno ad uso esclusivo, non accessibile ad altri. Era chiuso perché nell'antibagno veniva conservata anche della documentazione. Il bagno non era disponibili per i medici e neanche per gli infermieri. Naturalmente se qualcuno avesse avuto un'urgenza gli sarebbe stata data, ma solo su richiesta”).
3) Mancata consegna delle chiavi dell'ingresso principale del reparto
Deduce la ricorrente che soltanto a lei sarebbe stato negato il possesso delle chiavi dell'ingresso principale del reparto, neceSArie per poter accedere agli altri servizi ospedalieri durante i turni lavorativi.
Occorre tuttavia evidenziare che dal doc. 33 allegato alla memoria (verbale CP_1 di consegna n. prot. 164/2015 del 14.04.2015) emerge che la chiave è stata fornita chiave a tutti i medici, ivi inclusa la ricorrente.
Ino ogni caso, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi emerge che la chiusura della porta, poi determinata da motivi di sicurezza, ha avuto per tutti i medici le medesime conseguenze (teste “C'era in ogni caso un accesso diretto Tes_1 dall'accettazione, che potevano utilizzare sia i pazienti che i medici”. Teste “Io Tes_2 non avevo chiavi di accesso al reparto. La mattina la porta principale di accesso al reparto era aperta. Io arrivavo un po' prima che finisse il flusso dei pazienti ed entravo. Poi la porta veniva chiusa e mi alzavo ogni volta ad aprire al paziente che veniva in visita. Il pomeriggio, in linea di massima, non c'erano medici”. Teste “Ad un Tes_3 certo punto, ma non so dire quando, poiché avevamo subito dei furti, la porta che divideva la zona dove sono posti gli ambulatori dei medici dalle stanze riservate ad altre attività fu chiusa, per ragioni di sicurezza. Io non avevo le chiavi di questa porta, li aveva sicuramente chi si occupava delle pulizie. Io sicuramente no e non mi sono mai posto il problema. L'accesso agli ambulatori era comunque consentito da un'altra porta. L'unica difficoltà poteva essere al momento dell'uscita perché il badge era posto oltre la porta chiusa;
quindi, per raggiungerlo e timbrare si doveva uscire da un lato e poi rientrare.”).
4) Mancato conferimento di incarico didattico docente, tutoraggio,
6 specializzandi.
Sul punto, occorre innanzi tutto evidenziare che la scelta è rimeSA all'Ateneo, in base al progetto formativo.
Afferma l' che “l'insegnamento di MED/06 (Oncologia medica) non ha, nei Parte_2
corsi di studio ove inserito, un numero di CFU tale da garantire il carico didattico a tutti i professori di I e II fascia del SSD in via prioritaria, ed a tutti i ricercatori t. i. del SSD in via secondaria…per tale ragione, è palese che non tutti i ricercatori del settore MED/06 hanno carico didattico…In considerazione del consistente numero di ricercatori rispetto al
Settore scientifico disciplinare in cui opera la OT , l' ha optato per Pt_1 CP_6
l'alternanza degli stessi nell'attribuzione dei carichi didattici.”.
Tali circostanze non risultano contestate.
In ogni caso, il doc. 31 del fascicolo di parte resistente documenta CP_1
l'assegnazione alla ricorrente, negli anni, di “assistenti in formazione”, mente il teste a dichiarato: “Ricordo la riunione del gennaio del 2021, che se Tes_3 non mi ricordo male era online e non in presenza, la ricorrente era risentita perché non le erano stati assegnati incarichi di docenza. Ricordo che il preside, , rispose Persona_2 alle lamentele della ricorrente spiegano quali sono i criteri per l'assegnazione delle docenze ed in particolare prima ai professori ordinari e associati, poi ai ricercatori a tempo determinato che hanno obbligo di docenza e solo in via residuale ai ricercatori a tempo indeterminato come la ricorrente. Se non ricordo male in quel caso non c'erano insegnamenti rimasti liberi, neanche gli associati avevano in quell'occasione il carico che gli spettava. Ricordo che il clima era teso e il dialogo acceso, ma non sono in condizione di ricordare eventuali espressioni utilizzate. Anche il dott. , ricercatore a tempo Per_3 indeterminato, non ebbe in quell'occasione, come non ha ora, incarichi di docenza.”.
Non emerge dunque l'esistenza delle condotte lamentate.
Analoghe considerazioni possono farsi per quanto concerne l'assegnazione degli specializzandi, non essendo emerso né che la ricorrente non sia stata destinataria di tali risorse, né che lo sia stata in modo difforme dai suoi colleghi (cfr, per esempio, dichiarazioni teste “Mediamente ogni medico ha uno o Tes_3 due specializzandi a seconda di quanti ne entrano in specializzazione. Gli specializzandi vengono assegnati dal Consiglio della scuola di specializzazione e come ho detto dipende da quanti ce ne sono. Non credo che la dottoreSA non abbia mai avuto assegnato nessun specializzando, può essere che taluni ne avessero uno e altri due, è capitato a più di un collega”. Anche i testi e fanno riferimento alla variabilità Tes_1 Tes_2 dell'assegnazione degli specializzandi).
5) Estromissione dal convegno “Talking about Brest”.
7 All'esito dell'attività istruttoria espletata deve ritenersi non provata la condotta dedotta in ricorso.
Il teste ha affermato: “Escludo nel modo più assoluto che il prof. mi Tes_5 CP_1 abbia detto di non includere la ricorrente tra relatori ad un qualunque convegno. per quanto riguarda il convegno indicato nel capitolato 9 del resistente si trattava di un CP_1 convegno del 2017 rivolto ai giovani oncologi, sia per quanto riguarda la platea dei discenti che per quanto concerne i relatori... Sicuramente io in quell'occasione non ho ipotizzato la partecipazione della dott.SA , perché avevo già ben chiarito che il convegno era Pt_1 rivolto ai giovani oncologi.”. Il teste ha dichiarato: “Non ricordo che ci sia stato Pt_4 un convegno nel quale la dott.SA era stata invitata e poi invece si decise altrimenti, Pt_1
nel senso che non ho ricordo di un episodio in particolare”
Il teste ha dichiarato: “Ricordo con esattezza che i dott. e Pt_5 CP_7 [...]
il primo radioterapista e il secondo oncologo, stavano organizzando un CP_8 convegno dal titolo “TERAPIE MIRATE IN ONCOLOGIA” da tenersi a Cefalù il 14-
15/10/2016. Poiché ho sempre avuto rapporti professionali con il dott. , gli ho chiesto Pt_4 se poteva invitare la dott.SA , della quale ero a conoscenza dei meriti e delle Pt_1 competenze, a partecipare a questo convegno. mi disse che lui era d'accordo, ma che Pt_4 della parte oncologica se ne occupava e che quindi lo avrebbe suggerito a lui”. CP_8
E' senz'altro vero che il teste ha anche precisato che “Dopo pochi giorni mi Pt_4 disse che l'invito non si era potuto fare e che gli aveva riferito che la dott.SA CP_8 Pt_1 non era gradita al dott. , ma trattasi di argomenti de relato, smentiti dallo CP_1 stesso escusso a teste. Pt_4
6) Esclusione del nome della ricorrente nella carta intestata dell'UOC
Dalla documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 28,29, 30 fasc. ) emerge che CP_1 il nome della ricorrente era sicuramente riportato nella carta intestata, nella “Carta dell'accoglienza” e nella “Oncoguida”.
Tali elementi, benché di non chiara indicazione temporale, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste (“Io ho sempre cercato di ottenere che il reparto Tes_6 utilizzasse una carta intestata corretta, con l'indicazione di tutti i medici strutturati e
l'indicazione dei contatti. Siccome nel reparto fanno parte non solo i medici ma anche gli specializzandi, che sono circa 30 all'anno e cambiano sempre, è capitato in più occasioni che venisse utilizzato un file nel quale erano indicati soggetti non più in servizio presso il reparto, o andati in pensione, o in un caso anche deceduto. Nessuno mi ha mai detto che il nome della dott.SA doveva essere escluso dalla carta intestata. Io sono arrivata in Pt_1 reparto intorno al 2016. All'inizio non conoscevo i nomi di tutti, poi mano a mano ho fatto le verifiche e quando mi sono stati segnalati errori ho proceduto alle correzioni, come è
8 capitato con la dott.SA , il cui nome non era inserito e il prof. mi ha detto di Pt_1 CP_1
inserirlo.”) conducono a ritenere non provata la volontà di esclusione ed emarginazione dedotta dalla ricorrente.
7) studi Shorther
Afferma la ricorrente che “Le deviazioni contestatele sono state rilevate in occasione della visita di monitoraggio svoltasi durante la sua assenza dal servizio;
e pertanto, è verosimile che siano attribuibili al Prof. e ai suoi collaboratori, in quanto successive CP_1
alla data in cui la ricorrente è stata sospesa”.
Occorre tuttavia evidenziare che dalla documentazione in atti emerge che tali segnalazioni provenivano da un soggetto terzo, che il procedimento disciplinare è stato gestito dalla , che la sua impugnazione ha seguito le ordinarie vie Parte_2 giurisdizionali. All'esito dei relativi provvedimenti, non emerge alcun elemento che poSA far ritenere un ricorso abusivo o quanto meno scorretto del procedimento nel senso affermato in ricorso.
8) Mancato rilascio nulla osta per la conduzione di uno studio clinico
Osservazionale Retrospettivo “EVA”
Emerge dagli atti che l'istanza è stata presentata in data 19.01.2016 e che il resistente prof. ha trasmesso al Comitato Etico l'istanza il parere favorevole CP_1 in data 10.03.2016.
Era onere della ricorrente dimostrare che il lasso di tempo di circa 2 mesi intercorso tra la domanda ed il riscontro sia stato tale da pregiudicare i diritti della ricorrente e che il ritardo avesse lo scopo di recarle pregiudizio.
9) esclusione della ricorrente da organismi “Molecular Tumor Board” e dal
“PDTA ”; da pubblicazioni su “The Lancet Oncology” e su Controparte_5
“ ; dalla riunione della Commissione Regionale senologia CP_4
Per quanto concerne il primo dei rilievi, non risulta contestata la circostanza che si Parte_ tratti di scelta discrezionale rimeSA al Direttore della e non è stata fornita alcuna prova idonea a fare ritenere che detta discrezionalità sia stata male esercitata.
Per quanto poi concerne l'esclusione dalle pubblicazioni, non può non rilevarsi che era comunque onere della ricorrente dimostrare, prima ancora dell'esclusione, il proprio diritto alla pubblicazione, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Analogamente, per quanto concerne la partecipazione alla riunione della
Commissione Regionale senologia, non viene neppure dedotto che la ricorrente rientrasse tra i soggetti la cui partecipazione era neceSAria o obbligatoria.
9 10) attribuzione della classe stipendiale
Afferma la ricorrente di essere “stata destinataria di un provvedimento rettoriale che sancisce la valutazione negativa del suo operato in ambito accademico, - quale conseguenza della sua estromissione da qualsiasi attività didattica dal 2014 da parte del Direttore dell'UOC – la quale di fatto le ha impedito la progressione di carriera.” con decorrenza dal mese di agosto 2019 (cfr. conclusioni).
Tuttavia, occorre evidenziare che risultano prodotte le valutazioni positive sempre rilasciate dal prof. ; CP_1
- rilevato dunque che - all'esito dell'attività istruttoria espletata e dell'esame della copiosa documentazione in atti - non può ritenersi provata l'esistenza dell'elemento oggettivo del mobbing, e cioè delle condotte di inadempimento.
Inoltre, occorre evidenziare che neppure è emersa la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo, ovvero dell'intento persecutorio (CaSAzione civile, sez. lav. 12/02/2024, n. 3822);
- rilevato che, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e neceSArie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure neceSArie a prevenirlo.” (così CaSAzione civile, sez. lav., 26/02/2024, n. 5061);
- rilevato altresì che “Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall' art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo neceSArio che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento” (così
CaSAzione civile, sez. lav., 25/10/2021, n. 29909);
- rilevato che, come già argomentato, dall'assenza di prova non solo dell'intento persecutorio, ma anche della esistenza delle condotte di inadempimento, consegue l'impossibilità di configurare anche una eventuale omeSA colposa vigilanza da parte del datore di lavoro, non essendo dette condotte qualificabili come contrarie
10 all'obbligo datoriale;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Per quanto concerne le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza, tenuto conto da un lato il valore della causa ed il suo esito, e dall'altro dell'esito del procedimento incidentale di regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.SA Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 10409 del 2019 R.G.L. promoSA
DA
Parte_1
Con l'avv. ZUMMO DANIELE ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CROCE ROBERTO
Controparte_2
[...]
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
Controparte_3
Con gli avv.ti DUCATO PAOLO, VINCIFORI RUGGERO, VIOLA SIMONA,
MAZZARELLA ANTONINO resistenti
Avente ad oggetto: Risarcimento danni all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore di , CP_1
con distrazione in favore dell'avv. ROBERTO CROCE;
in € 3.500,00 oltre spese
1 generali, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna delle altre parti resistenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/10/2019 la ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con la qualifica di ricercatrice Parte_2 universitaria equiparata a Dirigente Medico del SSN, in servizio in qualità di
Dirigente Medico di 1° livello presso l
[...]
, deduceva di Parte_3 avere subito, a far data dal 2012, condotte demansionanti, discriminatorie e veSAtorie poste in essere dal Direttore dell'UOC Prof. Parte_3 [...]
. Per_1
In particolare, affermava la ricorrente che su disposizione del primario dott.
, la ricorrente sarebbe stata: CP_1
--- trasferita in un locale inadeguato allo svolgimento dell'attività clinico assistenziale
--- privata della chiave di accesso ai servizi igienici
--- privata delle chiavi dell'ingresso principale del reparto, in possesso invece di tutto il personale;
--- destinataria di un provvedimento disciplinare della sospensione “dall'ufficio e dallo stipendio per la durata di mesi dodici, con decorrenza dalla data di ricezione del presente provvedimento”, provvedimento poi annullato dal TAR;
--- esclusa dal novero degli autori degli studi Shorther e GIM3 e di non essere stata indicata come “investigator” in occasione della pubblicazione di un articolo sulla rivista internazionale di medicina The Lancet Oncology;
di non essere stata citata in occasione della pubblicazione di ulteriore articolo su del Controparte_4
Dicembre 2018;
--- esclusa dalle procedure di affidamento degli insegnamenti e dalla attività di tutoraggio degli studenti e dei medici interni, dall'organizzazione di seminari, dalla partecipazione alla stesura delle tesi;
--- impedita ad avviare “la conduzione di uno studio clinico Osservazionale
Retrospettivo EVA”;
--- esclusa dal partecipare all'attivazione di un Molecular Tumor Board presso l' e del PDTA;
Parte_3 Controparte_5
--- estromeSA da ogni forma di partecipazione al convegno “Talking about Brest” e ad un convegno organizzato dai OT.ri e Pt_4 Pt_5
--- esclusa dalla partecipazione alla riunione tenutasi in data 04.07.2019 presso i
2 locali della UOC di Chirurgia Oncologica e Medica con la Commissione Regionale per la definizione dei centri di senologia in Sicilia (Brest Unit);
--- esclusa dalla indicazione sulla carta intestata.
Affermava la ricorrente che tali condotte le avevano determinato un disturbo dell'adattamento persistente con ansia in situazione occupazionale avversativa e frustrante, la cui responsabilità era da imputarsi a tutti i convenuti e concludeva quindi nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che la OT.SA è stata Pt_1
oggetto di atti persecutori e mobbizzanti, anche diretti alla emarginazione dal contesto lavorativo, per tutti i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sussistenza di responsabilità dei resistenti in relazione alla condotta illecita mobbizzante tenuta in danno della OT.SA ; Pt_1
Condannare le resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, a ceSAre, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei confronti della ricorrente adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò neceSArio;
Annullare tutti i provvedimenti veSAtori e discriminatori assunti in danno della ricorrente, per tutti
i motivi di cui in narrativa, ed in particolare il decreto rettoriale con il quale non è stata riconosciuta alla OT.SA l'attribuzione della claSA stipendiale successiva, e per Pt_1
l'effetto condannare i resistenti a riconoscere ed inserire la OT.SA nella classe Pt_1 stipendiale superiore, con i conseguenti benefici economici e giuridici con decorrenza dal mese di agosto 2019; Condannare i resistenti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla OT.SA , in conseguenza dell'illegittimo comportamento Pt_1 datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in € 500.000,00, o in quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione;
sia non patrimoniale che si quantificano in complessivi €
500.000,00 o in quell'altra maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
da quantificarsi in seguito ad apposita CTU che si chiede sin d'ora.”;
- premesso che ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , che in via preliminare eccepiva il difetto di Parte_2 giurisdizione del Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro, in favore del Giudice Amministrativo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché nel merito l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva parimenti in giudizio il resistente , che CP_1 sollevava analoga eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, nonché di difetto di interesse;
affermava in ogni caso l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'Azienda ospedaliera si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura
3 Distrettuale dello Stato e concludeva per il rigetto del ricorso;
- premesso che con ordinanza in data 03.03.2022 veniva ammeSA la prova testimoniale nei termini indicati nel richiamato provvedimento;
- premesso che, introdotto regolamento preventivo di giurisdizione ad istanza del resistente , il giudizio veniva sospeso con provvedimento del CP_1
05.05.2022;
- premesso che con ricorso depositato il 28.12.2023 parte ricorrente formulava istanza per la prosecuzione del giudizio, avendo la Suprema Corte confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art 127ter cpc del 03.03.2025 la causa veniva assunta in decisione;
- rilevato che deve innanzi tutto evidenziarsi che il mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche veSAtorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro. In particolare, “Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti
(giuridici o meramente materiali, ed eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c. la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica)” (così Cass. n.
22858/2008).
Occorre altresì chiarire che non può certamente essere la percezione soggettiva del lavoratore, che si ritiene danneggiato, a qualificare la condotta del superiore come antigiuridica. Viceversa, l'illecito si realizza nel momento in cui l'atto del superiore
(o personalmente del datore di lavoro) sia effettivamente illegittimo, esprima cioè, per quanto "mascherato" da atto di normale e corretta gestione del rapporto di lavoro, l'intento di colpire, annichilire ed emarginare il lavoratore e sia idoneo a compromettere la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Dunque, la caratteristica essenziale per definire come esistente un comportamento di mobbing è che la veSAzione psicologica sia attuata in modo sistematico, ripetuto e per un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere significatività oggettiva a tali atti, tipici del datore di lavoro, permettendo di distinguerli dalla indeterminatezza dei rapporti interpersonali ed, in particolare, dal conflitto puro e semplice.
Dunque, “Il mobbing lavorativo si configura quando sono presenti sia l'elemento
4 obiettivo, costituito da una serie continua di comportamenti pregiudizievoli per la persona all'interno del rapporto di lavoro, sia l'elemento soggettivo dell'intenzione persecutoria nei confronti della vittima, indipendentemente dalla legittimità intrinseca di ciascun comportamento” (CaSAzione civile, sez. lav., 07/06/2024, n. 15957). Spetta al lavoratore l'onere di provare l'elemento soggettivo del mobbing (CaSAzione civile, sez. lav., 14/11/2024, n. 29400).
Occorre cioè che il lavoratore, cui incombe il relativo onere probatorio, dimostri l'esistenza: a) di una molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento veSAtorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico -fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
E' onere del lavoratore, dunque, provare l'elemento oggettivo, e cioè l'esistenza dei fatti addotti come di inadempimento, e l'elemento soggettivo, e cioè l'intento persecutorio;
- rilevato che, per quanto concerne il primo profilo, con riferimento alle singole condotte indicate dalla ricorrente, deve osservarsi che:
1) Inadeguatezza della stanza assegnata.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che alla ricorrente, al suo rientro in servizio, è stata assegnata l'unica stanza rimasta libera;
che tutte le stanze avevano comunque dimensioni analoghe, essendo frutto di recente coeva ristrutturazione;
che anche gli altri medici prestavano servizio in stanze ambulatoriali di dimensioni e caratteristiche simili (teste : “Ogni stanza aveva una porta e Tes_1 una finestra” …” Ancora oggi queste due stanze sono destinate ad ambulatori per le visite.”…”Quando la ricorrente è rientrata in servizio tutte le altre stanze erano occupate da medici”. Teste : “quando la ricorrente è rientrata in servizio, nel 2013 credo, Tes_2 le è stata assegnata una stanza più piccola rispetto a quella che utilizzava in precedenza.
Nel senso che la stanza dove la ricorrente lavorava prima è stata poi suddivisa in due parti
e quando lei è rientrata è andata ad occupare una di queste due parti. io non avevo una stanza fiSA, utilizzavo quelle libere. Mi è capitato quindi di utilizzare anche una di queste due stanze. …Credo che le stanze fossero tutte occupate tutte le mattine dai medici, e infatti io facevo ambulatorio nel pomeriggio. Anche la ricorrente visitava di mattina”.
Teste BADALAMENTI: “Se non ricordo male quando la ricorrente è rientrata in servizio le è stata assegnata l'unica stanza libera. Nell'altra stanza, ricavata dall'ambiente più
5 grande insieme alla stanza assegnata alla ricorrente, c'erano sicuramente altri medici. In entrambe le stanze vi erano una cattedra, un lettino, un lavabo per le mani e un armadio.“).
2) Chiavi del bagno
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non emerge sul punto un trattamento della ricorrente diverso rispetto a quello riservato agli altri medici (teste
“Al piano degli ambulatori c'era un bagno chiuso, le chiavi erano a Tes_3
disposizione nel locale del dipartimento. Oppure c'era un bagno nel piano superiore dove
c'erano gli infermieri. Io usavo o l'uno o l'altro.” Teste : “La segreteria Tes_4 aveva un bagno ad uso esclusivo, non accessibile ad altri. Era chiuso perché nell'antibagno veniva conservata anche della documentazione. Il bagno non era disponibili per i medici e neanche per gli infermieri. Naturalmente se qualcuno avesse avuto un'urgenza gli sarebbe stata data, ma solo su richiesta”).
3) Mancata consegna delle chiavi dell'ingresso principale del reparto
Deduce la ricorrente che soltanto a lei sarebbe stato negato il possesso delle chiavi dell'ingresso principale del reparto, neceSArie per poter accedere agli altri servizi ospedalieri durante i turni lavorativi.
Occorre tuttavia evidenziare che dal doc. 33 allegato alla memoria (verbale CP_1 di consegna n. prot. 164/2015 del 14.04.2015) emerge che la chiave è stata fornita chiave a tutti i medici, ivi inclusa la ricorrente.
Ino ogni caso, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi emerge che la chiusura della porta, poi determinata da motivi di sicurezza, ha avuto per tutti i medici le medesime conseguenze (teste “C'era in ogni caso un accesso diretto Tes_1 dall'accettazione, che potevano utilizzare sia i pazienti che i medici”. Teste “Io Tes_2 non avevo chiavi di accesso al reparto. La mattina la porta principale di accesso al reparto era aperta. Io arrivavo un po' prima che finisse il flusso dei pazienti ed entravo. Poi la porta veniva chiusa e mi alzavo ogni volta ad aprire al paziente che veniva in visita. Il pomeriggio, in linea di massima, non c'erano medici”. Teste “Ad un Tes_3 certo punto, ma non so dire quando, poiché avevamo subito dei furti, la porta che divideva la zona dove sono posti gli ambulatori dei medici dalle stanze riservate ad altre attività fu chiusa, per ragioni di sicurezza. Io non avevo le chiavi di questa porta, li aveva sicuramente chi si occupava delle pulizie. Io sicuramente no e non mi sono mai posto il problema. L'accesso agli ambulatori era comunque consentito da un'altra porta. L'unica difficoltà poteva essere al momento dell'uscita perché il badge era posto oltre la porta chiusa;
quindi, per raggiungerlo e timbrare si doveva uscire da un lato e poi rientrare.”).
4) Mancato conferimento di incarico didattico docente, tutoraggio,
6 specializzandi.
Sul punto, occorre innanzi tutto evidenziare che la scelta è rimeSA all'Ateneo, in base al progetto formativo.
Afferma l' che “l'insegnamento di MED/06 (Oncologia medica) non ha, nei Parte_2
corsi di studio ove inserito, un numero di CFU tale da garantire il carico didattico a tutti i professori di I e II fascia del SSD in via prioritaria, ed a tutti i ricercatori t. i. del SSD in via secondaria…per tale ragione, è palese che non tutti i ricercatori del settore MED/06 hanno carico didattico…In considerazione del consistente numero di ricercatori rispetto al
Settore scientifico disciplinare in cui opera la OT , l' ha optato per Pt_1 CP_6
l'alternanza degli stessi nell'attribuzione dei carichi didattici.”.
Tali circostanze non risultano contestate.
In ogni caso, il doc. 31 del fascicolo di parte resistente documenta CP_1
l'assegnazione alla ricorrente, negli anni, di “assistenti in formazione”, mente il teste a dichiarato: “Ricordo la riunione del gennaio del 2021, che se Tes_3 non mi ricordo male era online e non in presenza, la ricorrente era risentita perché non le erano stati assegnati incarichi di docenza. Ricordo che il preside, , rispose Persona_2 alle lamentele della ricorrente spiegano quali sono i criteri per l'assegnazione delle docenze ed in particolare prima ai professori ordinari e associati, poi ai ricercatori a tempo determinato che hanno obbligo di docenza e solo in via residuale ai ricercatori a tempo indeterminato come la ricorrente. Se non ricordo male in quel caso non c'erano insegnamenti rimasti liberi, neanche gli associati avevano in quell'occasione il carico che gli spettava. Ricordo che il clima era teso e il dialogo acceso, ma non sono in condizione di ricordare eventuali espressioni utilizzate. Anche il dott. , ricercatore a tempo Per_3 indeterminato, non ebbe in quell'occasione, come non ha ora, incarichi di docenza.”.
Non emerge dunque l'esistenza delle condotte lamentate.
Analoghe considerazioni possono farsi per quanto concerne l'assegnazione degli specializzandi, non essendo emerso né che la ricorrente non sia stata destinataria di tali risorse, né che lo sia stata in modo difforme dai suoi colleghi (cfr, per esempio, dichiarazioni teste “Mediamente ogni medico ha uno o Tes_3 due specializzandi a seconda di quanti ne entrano in specializzazione. Gli specializzandi vengono assegnati dal Consiglio della scuola di specializzazione e come ho detto dipende da quanti ce ne sono. Non credo che la dottoreSA non abbia mai avuto assegnato nessun specializzando, può essere che taluni ne avessero uno e altri due, è capitato a più di un collega”. Anche i testi e fanno riferimento alla variabilità Tes_1 Tes_2 dell'assegnazione degli specializzandi).
5) Estromissione dal convegno “Talking about Brest”.
7 All'esito dell'attività istruttoria espletata deve ritenersi non provata la condotta dedotta in ricorso.
Il teste ha affermato: “Escludo nel modo più assoluto che il prof. mi Tes_5 CP_1 abbia detto di non includere la ricorrente tra relatori ad un qualunque convegno. per quanto riguarda il convegno indicato nel capitolato 9 del resistente si trattava di un CP_1 convegno del 2017 rivolto ai giovani oncologi, sia per quanto riguarda la platea dei discenti che per quanto concerne i relatori... Sicuramente io in quell'occasione non ho ipotizzato la partecipazione della dott.SA , perché avevo già ben chiarito che il convegno era Pt_1 rivolto ai giovani oncologi.”. Il teste ha dichiarato: “Non ricordo che ci sia stato Pt_4 un convegno nel quale la dott.SA era stata invitata e poi invece si decise altrimenti, Pt_1
nel senso che non ho ricordo di un episodio in particolare”
Il teste ha dichiarato: “Ricordo con esattezza che i dott. e Pt_5 CP_7 [...]
il primo radioterapista e il secondo oncologo, stavano organizzando un CP_8 convegno dal titolo “TERAPIE MIRATE IN ONCOLOGIA” da tenersi a Cefalù il 14-
15/10/2016. Poiché ho sempre avuto rapporti professionali con il dott. , gli ho chiesto Pt_4 se poteva invitare la dott.SA , della quale ero a conoscenza dei meriti e delle Pt_1 competenze, a partecipare a questo convegno. mi disse che lui era d'accordo, ma che Pt_4 della parte oncologica se ne occupava e che quindi lo avrebbe suggerito a lui”. CP_8
E' senz'altro vero che il teste ha anche precisato che “Dopo pochi giorni mi Pt_4 disse che l'invito non si era potuto fare e che gli aveva riferito che la dott.SA CP_8 Pt_1 non era gradita al dott. , ma trattasi di argomenti de relato, smentiti dallo CP_1 stesso escusso a teste. Pt_4
6) Esclusione del nome della ricorrente nella carta intestata dell'UOC
Dalla documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 28,29, 30 fasc. ) emerge che CP_1 il nome della ricorrente era sicuramente riportato nella carta intestata, nella “Carta dell'accoglienza” e nella “Oncoguida”.
Tali elementi, benché di non chiara indicazione temporale, unitamente alle dichiarazioni rese dal teste (“Io ho sempre cercato di ottenere che il reparto Tes_6 utilizzasse una carta intestata corretta, con l'indicazione di tutti i medici strutturati e
l'indicazione dei contatti. Siccome nel reparto fanno parte non solo i medici ma anche gli specializzandi, che sono circa 30 all'anno e cambiano sempre, è capitato in più occasioni che venisse utilizzato un file nel quale erano indicati soggetti non più in servizio presso il reparto, o andati in pensione, o in un caso anche deceduto. Nessuno mi ha mai detto che il nome della dott.SA doveva essere escluso dalla carta intestata. Io sono arrivata in Pt_1 reparto intorno al 2016. All'inizio non conoscevo i nomi di tutti, poi mano a mano ho fatto le verifiche e quando mi sono stati segnalati errori ho proceduto alle correzioni, come è
8 capitato con la dott.SA , il cui nome non era inserito e il prof. mi ha detto di Pt_1 CP_1
inserirlo.”) conducono a ritenere non provata la volontà di esclusione ed emarginazione dedotta dalla ricorrente.
7) studi Shorther
Afferma la ricorrente che “Le deviazioni contestatele sono state rilevate in occasione della visita di monitoraggio svoltasi durante la sua assenza dal servizio;
e pertanto, è verosimile che siano attribuibili al Prof. e ai suoi collaboratori, in quanto successive CP_1
alla data in cui la ricorrente è stata sospesa”.
Occorre tuttavia evidenziare che dalla documentazione in atti emerge che tali segnalazioni provenivano da un soggetto terzo, che il procedimento disciplinare è stato gestito dalla , che la sua impugnazione ha seguito le ordinarie vie Parte_2 giurisdizionali. All'esito dei relativi provvedimenti, non emerge alcun elemento che poSA far ritenere un ricorso abusivo o quanto meno scorretto del procedimento nel senso affermato in ricorso.
8) Mancato rilascio nulla osta per la conduzione di uno studio clinico
Osservazionale Retrospettivo “EVA”
Emerge dagli atti che l'istanza è stata presentata in data 19.01.2016 e che il resistente prof. ha trasmesso al Comitato Etico l'istanza il parere favorevole CP_1 in data 10.03.2016.
Era onere della ricorrente dimostrare che il lasso di tempo di circa 2 mesi intercorso tra la domanda ed il riscontro sia stato tale da pregiudicare i diritti della ricorrente e che il ritardo avesse lo scopo di recarle pregiudizio.
9) esclusione della ricorrente da organismi “Molecular Tumor Board” e dal
“PDTA ”; da pubblicazioni su “The Lancet Oncology” e su Controparte_5
“ ; dalla riunione della Commissione Regionale senologia CP_4
Per quanto concerne il primo dei rilievi, non risulta contestata la circostanza che si Parte_ tratti di scelta discrezionale rimeSA al Direttore della e non è stata fornita alcuna prova idonea a fare ritenere che detta discrezionalità sia stata male esercitata.
Per quanto poi concerne l'esclusione dalle pubblicazioni, non può non rilevarsi che era comunque onere della ricorrente dimostrare, prima ancora dell'esclusione, il proprio diritto alla pubblicazione, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Analogamente, per quanto concerne la partecipazione alla riunione della
Commissione Regionale senologia, non viene neppure dedotto che la ricorrente rientrasse tra i soggetti la cui partecipazione era neceSAria o obbligatoria.
9 10) attribuzione della classe stipendiale
Afferma la ricorrente di essere “stata destinataria di un provvedimento rettoriale che sancisce la valutazione negativa del suo operato in ambito accademico, - quale conseguenza della sua estromissione da qualsiasi attività didattica dal 2014 da parte del Direttore dell'UOC – la quale di fatto le ha impedito la progressione di carriera.” con decorrenza dal mese di agosto 2019 (cfr. conclusioni).
Tuttavia, occorre evidenziare che risultano prodotte le valutazioni positive sempre rilasciate dal prof. ; CP_1
- rilevato dunque che - all'esito dell'attività istruttoria espletata e dell'esame della copiosa documentazione in atti - non può ritenersi provata l'esistenza dell'elemento oggettivo del mobbing, e cioè delle condotte di inadempimento.
Inoltre, occorre evidenziare che neppure è emersa la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo, ovvero dell'intento persecutorio (CaSAzione civile, sez. lav. 12/02/2024, n. 3822);
- rilevato che, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e neceSArie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure neceSArie a prevenirlo.” (così CaSAzione civile, sez. lav., 26/02/2024, n. 5061);
- rilevato altresì che “Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall' art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo neceSArio che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento” (così
CaSAzione civile, sez. lav., 25/10/2021, n. 29909);
- rilevato che, come già argomentato, dall'assenza di prova non solo dell'intento persecutorio, ma anche della esistenza delle condotte di inadempimento, consegue l'impossibilità di configurare anche una eventuale omeSA colposa vigilanza da parte del datore di lavoro, non essendo dette condotte qualificabili come contrarie
10 all'obbligo datoriale;
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Per quanto concerne le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza, tenuto conto da un lato il valore della causa ed il suo esito, e dall'altro dell'esito del procedimento incidentale di regolamento di giurisdizione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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