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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 398/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PIPERNO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/02/2024, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, la cui sussistenza era stata esclusa dal consulente nominato nella prima fase.
Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti: In via preliminare, che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, voglia accertare e dichiarare la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché dello status di portatrice di handicap grave con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. In subordine, voglia l'Ill.mo Giudice adito, ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti e, in particolare, disporre il rinnovo della CTU medico-legale con diverso consulente tecnico. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della procedura di ATP, precedentemente incardinata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da “Obesità patologica (BMI 45) con grave disturbo della statica e della dinamica del corpo, grave deficit della deambulazione consentita per brevi tratti con ausilio del bastone e di terzi in soggetto con poliartropatia a severa incidenza funzionale, grave scoliosi lombare destro convessa, schiacciamenti vertebrali multipli, Cardiopatia ipertensiva II° NYHA (FE 50%), Sindrome depressiva reattiva”.
Il consulente ha, quindi, concluso evidenziando come abbia “ [ ] potuto constatare la grave disabilità fisica della ricorrente;
il quadro clinico è caratterizzato da una grave poliartropatia a severa incidenza funzionale con compromissione della deambulazione, che però non puo' essere intesa solo in termini di
“capacità motoria degli arti inferiori” ma deve fare riferimento alla difficoltà che incontra nel deambulare in termini di spazio tempo e luogo;
si deve quindi prescindere dal concetto di capacità motoria e si deve prediligere il concetto di “autonomia motoria”. Risulta ovvio, come anche l'incapacità a compiere in modo autonomo un solo genere di atti che abbiano cadenza quotidiana, determinata dalla grave compromissione della propria autonomia motoria, per la loro importanza, possa attestare di per se la necessità di una effettiva assistenza giornaliera la quale non per forza deve perdurare per l'intera giornata, essendo previsti momenti di assistenza passiva.
Per tale motivo a mio avviso, ai sensi del DM del 5 Febbraio 1992, ritengo di poter riconoscere alla ricorrente : Parte_1
1) lo stato di invalidità del 100% con l'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita personale e di relazione.
2) lo status di portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3, in quanto le minorazioni di cui è affetta riducono l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Tale valutazione (invalidità al 100% con accompagnatore, art. 3 comma 3 ), a mio parere, a decorrere dal
1 Febbraio 2024 sulla scorta di quanto obiettivato in sede di operazioni peritali e dalle certificazioni prodotte”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal 1° febbraio 2024.
3- Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa ( cfr Cass n. 14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
398/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e per la fruizione delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 398/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PIPERNO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 28/02/2024, formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, la cui sussistenza era stata esclusa dal consulente nominato nella prima fase.
Il ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti: In via preliminare, che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, voglia accertare e dichiarare la sussistenza in capo a dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché dello status di portatrice di handicap grave con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. In subordine, voglia l'Ill.mo Giudice adito, ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti e, in particolare, disporre il rinnovo della CTU medico-legale con diverso consulente tecnico. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della procedura di ATP, precedentemente incardinata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da “Obesità patologica (BMI 45) con grave disturbo della statica e della dinamica del corpo, grave deficit della deambulazione consentita per brevi tratti con ausilio del bastone e di terzi in soggetto con poliartropatia a severa incidenza funzionale, grave scoliosi lombare destro convessa, schiacciamenti vertebrali multipli, Cardiopatia ipertensiva II° NYHA (FE 50%), Sindrome depressiva reattiva”.
Il consulente ha, quindi, concluso evidenziando come abbia “ [ ] potuto constatare la grave disabilità fisica della ricorrente;
il quadro clinico è caratterizzato da una grave poliartropatia a severa incidenza funzionale con compromissione della deambulazione, che però non puo' essere intesa solo in termini di
“capacità motoria degli arti inferiori” ma deve fare riferimento alla difficoltà che incontra nel deambulare in termini di spazio tempo e luogo;
si deve quindi prescindere dal concetto di capacità motoria e si deve prediligere il concetto di “autonomia motoria”. Risulta ovvio, come anche l'incapacità a compiere in modo autonomo un solo genere di atti che abbiano cadenza quotidiana, determinata dalla grave compromissione della propria autonomia motoria, per la loro importanza, possa attestare di per se la necessità di una effettiva assistenza giornaliera la quale non per forza deve perdurare per l'intera giornata, essendo previsti momenti di assistenza passiva.
Per tale motivo a mio avviso, ai sensi del DM del 5 Febbraio 1992, ritengo di poter riconoscere alla ricorrente : Parte_1
1) lo stato di invalidità del 100% con l'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita personale e di relazione.
2) lo status di portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3, in quanto le minorazioni di cui è affetta riducono l'autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Tale valutazione (invalidità al 100% con accompagnatore, art. 3 comma 3 ), a mio parere, a decorrere dal
1 Febbraio 2024 sulla scorta di quanto obiettivato in sede di operazioni peritali e dalle certificazioni prodotte”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal 1° febbraio 2024.
3- Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa ( cfr Cass n. 14577/2025). CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
398/2024 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, sussistono, in capo a le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e per la fruizione delle prestazioni connesse allo status di persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992;
2) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01/10/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano