Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
In caso di genericità o indeterminatezza del capo di imputazione, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza avergli previamente chiesto di precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2016, n. 6044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6044 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
06044-17 OND REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.1985 - Presidente - Domenico Carcano CC 27 settembre 2016 Andrea Gentili R.G. n. 12776/2015 Emanuela Gai Motivazione semplificata - Relatore - Alessandro M. Andronio Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di ZI OF, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Pordenone del 7 aprile 2014 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del aprile 2014, il Tribunale di Pordenone ha dichiarato la nullità del capo di imputazione formulato dal pubblico ministero e ha disposto la restituzione degli atti a quest'ultimo. -2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, lamentando l'abnormità del provvedimento, sul rilievo che lo stesso non sarebbe stato proceduto dalla sollecitazione ad integrare o precisare la contestazione e, comunque, non sarebbe indeterminato nel contenuto. Quanto a tale secondo profilo, il ricorrente osserva che all'imputato è stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, con la precisazione che si trattava di dichiarazioni obbligatorie, nonché dell'anno d'imposta (2008), e con l'indicazione del dolo specifico di evasione e la quantificazione delle imposte dovute, in misura superiore alle soglie di punibilità vigenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. - Il collegio ritiene che il principio giurisprudenziale che più si attaglia alla fattispecie in esame che riguarda il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale si procede previa citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero sia quello - recentemente espresso, in un caso analogo, da Sez. 2, Sentenza n. 34825 del 08/04/2016 Cc., dep. 11/08/2016, Rv. 267848, secondo cui non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza del contenuto descrittivo dell'imputazione e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, poiché, quand'anche illegittimo per le ragioni ad esso sottostanti, esso costituisce comunque esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento; in altri termini, un tale provvedimento non presenta i caratteri dell'abnormità, perché non determina alcuna stasi del procedimento. Tale orientamento si pone in sostanziale consonanza con altro orientamento, anch'esso recente, secondo cui, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il p.m. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione (Sez. 6, n. 23832 del 12/05/2016 Cc., dep. 08/06/2016, Rv. 267035). Questo collegio condivide, in particolare,纸 i rilievi che la richiamata sentenza muove all'opposto, maggioritario, indirizzo di legittimità, espresso, fra l'altro, dalle sentenze Sez. 6, n. 27961 del 31/05/2016 Cc., dep. 06/07/2016, Rv. 267388; Sez. 5, n. 35744 del 19/05/2015 Cc., dep. 26/08/2015, Rv. 266415; Sez. 1, n. 39234 del 14/03/2014 Cc., dep. 24/09/2014, Rv. 260512; Sez. 6, n. 3742 del 27/11/2013 Cc. (dep. 28/01/2014) Rv. 258771), secondo cui è abnorme, perché in contrasto con le esigenze di ragionevole durata del processo, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nell'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti del pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o precisare la contestazione. Queste ultime pronunce richiamano il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza 5307 del 20.12.2007, dep. 01.02.2008, Battistella, Rv. 238239, per l'udienza preliminare, e ne argomentano l'applicabilità anche al diverso caso del dibattimento, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della necessità di evitare indebite regressioni del procedimento che possano alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica, perché in entrambi i casi (udienza preliminare e dibattimento) identiche sarebbero la limitazione per l'imputato della possibilità di difendersi a fronte di un'imputazione dal contenuto incerto e l'esigenza di una gestione della questione che imponga la dichiarazione di nullità solo nel caso di inerzia del pubblico ministero, rispetto alla sollecitazione da rivolgergli. In particolare, il principio di diritto enunciato dalla sentenza Battistella è il seguente: «È abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine». In questo caso, la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Come condivisibilmente evidenziato nella Sez. 6, Sentenza n. 23832 del 12/05/2016 Cc., dep. 08/06/2016, Rv. 267035, la richiamata sentenza delle sezioni unite si basa sull'assunto che l'udienza preliminare ha una funzione peculiare rispetto al dibattimento;
e trae da tale diversità funzionale la ragione anche della diversa disciplina processuale: che impone in entrambe le fasi l'enunciazione (tra l'altro) del fatto in forma chiara e precisa (art. 417, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.; art. 429, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) ma sanziona l'inosservanza con la nullità dell'atto solo per il decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 2; nonostante vi siano previsioni espresse di su nullità anche per la richiesta di rinvio a giudizio: art. 416, comma 1). La richiamata peculiarità dell'udienza preliminare si giustifica in relazione alla sua "fluidità", finalizzata, da un lato, ad assicurare l'adeguamento dell'addebito a quanto emerge dagli atti, anche attraverso i meccanismi correttivi fisiologici, e, dall'altro, a condurre ad un'imputazione definitiva, "stabilizzata", un «addebito che si cristallizza solo con il decreto che dispone il giudizio», che fissa il thema decidendum in termini idonei a «reggere l'urto della verifica preliminare di validità nella fase introduttiva del dibattimento». Le argomentazioni svolte dalle Sezioni unite per la soluzione adottata per l'udienza preliminare non sono, dunque, estensibili alla fase del dibattimento: è vero che anche in tale fase sono possibili modifiche o integrazioni dell'imputazione (artt. 516 e 518 cod. proc. pen.), con restituzione in termini per l'esercizio di alcune facoltà: ma si tratta non di dare determinatezza a ciò che non l'aveva originariamente, bensì di situazioni di fatto ben delineate nella prospettazione originaria del proprio contenuto che risultano superate dagli accadimenti istruttori. 4.- Il ricorso del pubblico ministero, conseguentemente, deve essere rigettato, mancando il necessario presupposto dell'abnormità del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Domenico Carcano A DEPOSITATA IN CANCELLERIA| - 9 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4