Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non può essere concessa la sospensione condizionale della pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto il nuovo regime sanzionatorio, essendo complessivamente più favorevole, si applica anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella ed espressamente esclude la possibilità della concessione del beneficio (art. 60 D. Lgs. 274/2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2002, n. 9273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9273 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni Silvio COCO Presidente
dott. Enzo COSTANZO Componente
dott. Francesco MARZANO "
dott. Carlo Giuseppe BRUSCO "
dott. Antonio SPAGNUOLO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso Tribunale di Jesi;
nei confronti di:
AR UA nato il [...];
avverso la sentenza del 20/02/2002;
TRIBUNALE DI JESI, visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere COSTANZO Enzo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinv.limitatamente alla sospensione della patente.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe riportata, il Tribunale condannava RM OU, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 750,00 di ammenda con la concessione dei doppi benefici di legge e l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di giorni 15, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art.186 Codice Stradale.
Ricorre in Cassazione il procuratore Generale con unico motivo di censura.
Motivi della decisione il P.G. ricorrente censura la decisione impugnata denunciando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., l'inosservanza della legge penale in riferimento agli artt. 2/3 C.P. e 4, 52 lett. c), 60,63,64 D.Lgt.vo n. 274/2000.
In particolare, lo stesso deduce:
che il Giudice di merito, trattandosi di reato attualmente rientrante nella competenza del Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 52 e 63 D.Lgt.vo cit., ha applicato, in quanto più favorevoli al reo, le sanzioni previste dall'art. 52 cit.;
che, peraltro, avendo quest'ultimo ritenuto che sussistessero i presupposti dell'art. 163 ss. C.P., ha disposto, inoltre, la sospensione della pena inflitta;
che il nuovo sistema normativo, introdotto con la citata Novella, non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione della pena, previsto dagli artt. 163 ss. C.P., caratterizzandosi per l'espressa esclusione della possibilità della concessione del beneficio (art. 60 D.L: cit.);
che, pertanto, il regime sanzionatorio, concernente i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (fra i quali la guida in stato di ebbrezza ex art. 4/2 lett. q) D.L.vo ct.) correttamente richiamato, nella fattispecie, mediante la nuova e più favorevole sanzione applicata nella concreta determinazione della pena, non consente la commistione simultanea della vecchia e della nuova disciplina occorrendo, invece, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2/3 C.P. (richiamato dall'art. 64/2 Novella cit.), dare applicazione all'integrale assetto normativo che sia stato nella sua globalità ritenuto più favorevole, trattandosi di norma cogente anche nell'ambito della disciplina transitoria, per via dei richiami contenuti negli artt. 64/2 e 63/1 e da quest'ultimo all'intero titolo secondo e cioè agli articoli da 52 a 62.
La censura si manifesta fondata essendo stato il reato commesso anteriormente alla data di entrata in vigore della novella richiamata (ex art. 64/2 D.L. ct.) e la sentenza emessa il 20/2/2002, nella vigenza del nuovo sistema normativo dianzi chiamato (ex artt. 52 e 63 D.L. cit.); pertanto può essere disposta l'eliminazione dell'applicato beneficio direttamente da questo S.C., ai sensi dell'art. 620 lett. l) C.P.P., mediante l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione della pena, eliminando il predetto beneficio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 FEBBRAIO 2003 .