Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza del contenuto descrittivo dell'imputazione e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, poichè, quand'anche illegittimo per le ragioni ad esso sottostanti, esso costituisce comunque esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento.
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- 1. Art. 429 - Decreto che dispone il giudiziohttps://www.filodiritto.com/
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del …
Leggi di più… - 2. Art. 61 - Provvedimenti emessi nell’udienza preliminarehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2016, n. 34825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34825 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
34825/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATILDE CAMMINO Presidente - SENTENZA - N. 680 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - N. 4773/2016 Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA nei confronti di: MA RT N. IL 31/08/1969 avverso l'ordinanza n. 2762/2015 TRIBUNALE di MONZA, del 13/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Monza ricorre per Cassazione avver- so l'ordinanza 13 gennaio 2016 con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ON RT, per essere il capo di imputazione di contenuto generico, così disponendo contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'ufficio ricorrente, rilevando che i capi di imputazione nella loro considerazione unitaria, nel contenuto, sono sufficientemente determinati e tali da consentire esercizio del diritto di difesa, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata denunciandone il carattere abnorme RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. E' già stato affermato da questo giudice della legittimità che non è abnorme il provvedi- mento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giu- dizio per l'indeterminatezza del contenuto descrittivo dell'imputazione e disponga la resti- tuzione degli atti al P.M.; in tale caso, quand'anche il provvedimento si appalesi illegitti- mo, perché fondato su un presupposto erroneo, detto provvedimento costituisce pur sempre l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, sicché il provvedimento impugnato non presenta i caratteri dell'abnormità perché non si determina alcuna stasi del procedimento [Cass. Sez. 3 n. 38404 del 9.7.2008, in Ced Cass. Rv. 241286; Cass. sez. 1 n. 22382 dell'8.5.2009 in Ced Cass. Rv. 244133; Cass. sez. 3 (ordinanza) n. 17198 25.3.2010 in Ced Cass. Rv. 246989; Cass. sez. 3 n. 10128 del 29.1.2013 in Ced Cass. Rv. 254979; Cass. sez. 2 n. 48830 del 14.11.2013, in Ced Cass. Rv. 257976]. La soluzione che viene qui seguita appare preferibile a quella di segno opposto richiamata nelle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale [Cass. sez. 6 n. 3742 del 27.11.2013 in Ced Cass. Rv 258771 e Cass. sez 4 n. 24227/2015], perché la giurispru- denza di segno contrario ricollega l'abnormità al contenuto del provvedimento impugna- to, non tenendo nella dovuta considerazione il nocciolo della questione che consiste nello del dibattimento stabilire se l'atto (ordinanza con la quale il giudice disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero) si collochi fra i provvedimenti che non rientrano nella sfera dei poteri del Giudice. L'evidenza della soluzione adottata dallo stesso legislatore (che non esclude in termini assoluti il fenomeno della regressione, prevedendo espressamente per il caso contrario: v. per es. art. 143 disp. att. cod. proc. pen.) porta ad affermare che in linea del dibattiment of care to willte die divite d ite enato e astratta il provvedimento con il quale il giudice dispone la restituzione degli atti al Pubbli- co Ministero non è in sé abnorme, indipendentemente dalla sua legittimità derivante dalle ragioni ad esso sottostanti. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
1 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 8.4.2016 Il giudice estensore il Presidente шах Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 11 AGO 2016 Il Cancelliere Funzionario Giudiziario Angelo Maria CANGEMI при