Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2005, n. 46846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46846 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02037
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 005364/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO LO, N. IL 05/10/1948;
avverso SENTENZA del 08/06/2004 TRIB. SEZ. DIST. di NOVI LIGURE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
udito il P.M. in persona del Dr. FAVALLI Mario che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. PASSARITI Benito (Roma), sostituto processuale del difensore di fiducia Avv. GOGLINO Agostino (Alessandria).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 giugno 2004 il tribunale di Alessandria Sez. distaccata di Novi Ligure ha affermato la responsabilità di CA AN in relazione alla imputazione di cui all'art. 674 c.p. perché quale titolare di un insediamento in Novi Ligure della SKURFIT SISA S.p.A. effettuava lo scarico nel rio Gazzo di sostanze che provocavano una colorazione nerastra delle stesse, condannandolo conseguentemente con le attenuanti generiche alla pena di euro 120,00 di ammenda;
Lo ha assolto invece perché il fatto non costituisce reato dalla imputazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 3, ascrittagli sub a) in quanto, mediante un nuovo scarico attivato senza la prescritta autorizzazione, faceva affluire nelle stesse acque sostanze pericolose.
Alla assoluzione il giudicante è pervenuto sul rilievo che i campionamenti eseguiti non avevano rivelato alcun superamento di limiti tabellari e che gli idrocarburi rinvenuti erano compatibili con lo scarico dei servizi igienici dell'insediamento regolarmente autorizzati.
Propone appello il difensore dell'imputato precisando che: 1) questo mezzo di impugnazione è escluso solo allorché il proscioglimento sia avvenuto con la formula perché il fatto non sussiste;
2) la contravvenzione sub a) cui l'assoluzione si riferisce è punita con la sola pena detentiva.
L'adita Corte territoriale è stata peraltro di diverso avviso ed ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema.
Ciò premesso si ricorda nell'impugnazione che lo stabilimento aveva una regolare autorizzazione per lo scarico delle acque dei servizi igienici e che gli accertamenti svolti avevano escluso il superamento dei limiti tabellari.
La formula assolutoria avrebbe dovuto essere, conseguentemente, più radicale.
Peraltro da tale conclusione sarebbe dovuta discendere anche l'assoluzione per l'altro reato dal momento che non si è realizzata la condotta tipica della relativa fattispecie legale. Sul piano soggettivo poi non è spiegato in alcun modo quale sarebbe il profilo di colpa a lui ascrivibile.
Quanto alla colorazione delle acque, a parte il fatto che trattasi nella specie di acque provenienti dai servizi igienici dello stabilimento in relazione alle quali è stata rilasciata regolare autorizzazione, occorre aggiungere che le stesse sono contra legem solo allorché, pur opportunamente diluite, continuino a mantenere tale colorazione al di là di certi limiti.
Infine si rappresenta che al momento dell'accertamento da parte dell'ARPA l'imputato non era presente in stabilimento perché in ferie. Era invece presente altro dipendente dell'azienda dotato di analoghi poteri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In conformità alla previsione contenuta nell'art. 593 c.p.p., comma 2, sono inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non ha commesso il fatto.
Esula quindi da tale previsione l'assoluzione pronunciata nel caso di specie in quanto la formula adottata è stata quella che il fatto non costituisce reato.
Sotto tale profilo pertanto il difensore dell'imputato avendo deciso di impugnare il proscioglimento correttamente si era avvalso dell'appello.
Altro limite all'appello è posto dallo stesso art. 593 c.p.p., al comma 3, laddove è decretata la inappellabilità, tra le altre, delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.
L'assoluzione pronunciata nel caso in esame esula anche da tale previsione attesoché per la contravvenzione contestata sub a) è prevista la sola pena detentiva.
Ha in definitiva errato la Corte territoriale nel declinare la propria competenza che al contrario si doveva estendere alla trattazione anche della impugnazione della condanna alla sola pena dell'ammenda per la contravvenzione sub b): ciò in forza del combinato disposto dell'art. 593 c.p.p., comma 3, prima parte e art. 580 c.p.p.. Non è necessario peraltro disporre la restituzione degli atti alla stessa Corte di merito per le seguenti considerazioni. Si legge a pag. 3 dell'impugnata sentenza "Alla luce delle considerazioni che precedono in sostanza si può sostenere come nessuna violazione di natura tabellare sia stata rinvenuta in seguito ai risultati dei campionamenti disposti ma che permane un contrasto insanabile circa la possibilità che gli idrocarburi rinvenuti siano compatibili con uno scarico civile (vedi deposizione Motto)". Da questa riassuntiva e conclusiva valutazione operata dal tribunale emergono due dati. In primo luogo l'assoluzione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, cioè a dire non perché sia stata provata l'innocenza dell'imputato ma perché non è stata sufficientemente provata la sua colpevolezza. In secondo luogo è nel vero l'atto di impugnazione laddove sostiene che nella specie il dubbio non verte sul fatto che la condotta incriminata integri o no una fattispecie di rilevanza penale (nel qual caso sarebbe stata congrua la formula assolutoria del fatto che non costituisce reato) ma investe nel suo concreto accadimento il fatto stesso dello scarico abusivo in acque di superficie.
L'imputato pertanto andava più correttamente assolto con la formula perché il fatto non sussiste. E tuttavia, come già accennato, l'annullamento della impugnata sentenza per questo capo non comporta il rinvio degli atti al giudice del merito in quanto il necessario provvedimento correttivo può essere adottato direttamente da questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Non è per contro condivisibile l'altro motivo di ricorso, quello concernente la contravvenzione all'art. 674 c.p.. Qui infatti il tribunale ha proceduto ad una attenta valutazione in fatto delle evidenze processuali costituite in particolare dalla documentazione fotografica in atti attestante l'avvenuto mutamento dell'aspetto delle acque del rio per effetto dello sversamento in esse di liquido nerastro proveniente dall'insediamento in questione. La valutazione stessa non è sindacabile in questa sede anche perché poggia su di un dato incontrovertibile: non richiedere cioè la fattispecie contravvenzionale in questione il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone essendo al contrario necessario ma anche sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma penale intende tutelare (in tal senso puntualmente Cass. sez. 3^, 26 gennaio - 21 marzo 1998 n. 3531, Terrile). La norma sanziona infatti non solo la condotta che sia idonea ad "offendere o molestare" ma anche quella che si limiti ad "imbrattare", donde si ricava che la preoccupazione del legislatore include sinanco l'alterazione superficiale del bene protetto, per l'evidente consapevolezza che anche in ciò si possa annidare un rischio per la salubrità dell'ambiente e quindi per la salute dell'uomo. Parimenti in fatto e dunque incensurabile in questa sede di sola legittimità è la considerazione finale dell'impugnata sentenza, concernente la personale responsabilità del prevenuto, affermata, sulla base di congrua motivazione, pur nella non dimostrata ipotesi di una sua assenza dallo stabilimento nell'occasione dello sversamento incriminato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla L. 152 del 1999, art. 59, perché il fatto non sussiste.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005