Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2016, n. 27961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27961 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
27 9 6 1/ 1 6 61 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO PAOLONI -Presidente CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/05/2016 STEFANO MOGINI Sent. n. sez.786 ANNA CRISCUOLO Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE PIERLUIGI DI STEFANO N.46669/2015 EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RE ER nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2015 del TRIBUNALE di COSENZA sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO D'EA TO a mezzo del difensore di fiducia ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza il 27 ottobre 2015 nel corso degli atti introduttivi del processo a carico di D'EA ed altri per decidere sulla questione preliminare, dedotta dalla difesa ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., di nullità del decreto di rinvio a giudizio per la mancanza o insufficiente determinazione del fatto contestato al capo R) (reato di cui agli artt. 40 cpv e 314 cod. pen.). Il Tribunale, dato atto che effettivamente per questo nonché per altri capi di imputazione si rilevava la inadeguata indicazione del «comportamento materiale empiricamente verificabile commissivo o omissivo - che viene ascritto all'imputato da cui questi deve difendersi>>, svolgendo specifici argomenti in relazione a ciascuna delle contestazioni, invitava il PM a precisare e integrare le contestazioni ritenute carenti secondo i profili su elencati». Il ricorrente, quindi, deduce l'apnormità di tale ordinanza in quanto è «avulsa dall'ordinamento processuale», considerando che, secondo l'art. 491 cod. proc. pen., le nullità devono essere decise immediatamente con una ordinanza che sancisca la sussistenza o insussistenza del vizio. Individua, in conseguenza, due profili di abnormità: La manifesta contrarietà dell'ordinanza al dettato dell'art. 491, comma 5, cod. proc. pen.. il pubblico ministero è stato invitato ad incidere sul contenuto del decreto emesso dal giudice dell'udienza preliminare». Il procuratore generale presso questa Corte, con propria memoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che il provvedimento è in linea con le regole in tema di invito al pubblico ministero a correggere l'imputazione prima di dichiararne, eventualmente, la nullità. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Sia il ricorso che i motivi aggiunti fondano su presupposti erronei. Ciò riguarda innanzitutto la prima ipotesi prospettata, basata sul fatto che il concetto di abnorme possa ricollegarsi ad una qualsiasi violazione di norme codicistiche. La difesa deduce la violazione della disposizione dell'art. 491, comma 5, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non ha risposto nei termini richiesti dalla norma (accogliere o rigettare), ma non indica alcuna peculiarità del caso concreto che la faccia distinguere da una normale decisione "erronea". Va quindi rammentato che la "abnormità" non una sorta di impugnazione alternativa che scatti in ogni caso in cui non sia prevista quella ordinaria e quindi non è sufficiente individuare un errore, per quanto grave, di applicazione della norma. Inoltre è evidente che, nel caso proposto - la violazione dell'art. 491, comma 5, cod. proc. pen. non risultano quelle condizioni per le quali in più occasioni la giurisprudenza, proprio in tema di decisioni preliminari, ha ritenuto ricorrere dei provvedimenti abnormi: non vi è stata né la "stasi processuale" né la "indebita regressione" del processo, ritenuta contraria al sistema processuale e, quindi, abnorme. Quanto al secondo profilo per il quale il ricorrente sostiene la abnormità, la decisione contestata non è affatto avulsa dal sistema processuale ma è anzi pienamente rispondente alle regole dello stesso, essendo peraltro le argomentazioni del ricorrente fondate sull' erroneo presupposto che la sentenza Sez. 3, n. 38940 del 09/07/2013 - dep. 20/09/2013, Pmt in proc. Mocellin e altri, Rv. 256382, sulla quale il procuratore generale fonda le sue argomentazioni, rappresenti una interpretazione "invero isolata". 2 Invece la linea giurisprudenziale è esattamente quella affermata da tale decisione in conformità ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte: («È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica. (Sez. 6, n. 7756 del 25/11/2015 - dep. 25/02/2016, Pm in proc. Revellino, Rv. 266126) nonché le varie conformeSez. 1, n. 39234 del 14/03/2014 - dep. 24/09/2014, P.M. in proc. Afrah, Rv. 260512 Sez. 6, n. 3742 del 27/11/2013 - dep. 28/01/2014, P.M. in proc. Bonanno, Rv. 258771Sez. 3, n. 42161 del 09/07/2013 - dep. 14/10/2013, P.M. in proc. Lindegg, Rv. 256974»). Non risultano allo stato decisioni significative in senso inverso. Quindi il potere esercitato è conforme alle regole. Peraltro non è condivisibile la affermazione di un principio di intangibilità da parte del pubblico ministero del «contenuto del decreto emesso dal giudice dell'udienza preliminare>>. Essendo la questione posta in termini generali e non riferita alla peculiarità del caso concreto (non si discute, ad es., se si invitasse a modificare l'imputazione sino al punto di rendere sostanzialmente il processo "nuovo") basta dire che tutte le disposizioni in tema di integrazione e modificazione della imputazione su iniziativa del pm dimostrano che non vi è alcuna regola di assoluta cristallizzazione della imputazione decisa dal gip. In definitiva, sono inconsistenti le due ragioni per ritenere che l'atto possa essere abnorme: 1) la impugnazione per abnormità non è un gravame residuale che copre gli spazi in cui non è prevista impugnazione ordinaria;
2) non vi è alcun divieto assoluto di modifica della contestazione nel corso del dibattimento. Dal contenuto del ricorso risulta un ulteriore profilo di critica che non ha, però, formato oggetto di specifica impugnazione;
ovvero il fatto che la imputazione, in quanto assolutamente generica, non fosse tale da poter essere integrata senza che la sua "precisazione" si risolvesse, di fatto, in una nuova e diversa contestazione non ricollegabile alla contestazione originaria. Su tale profilo, quindi, non va adottata decisione. Questa, come ogni altra questione, potrà ovviamente formare oggetto di impugnazione ordinaria con la sentenza eventualmente sfavorevole alla parte ricorrente. 3 Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inanmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2016 Il Consignere estensore il Presidente Giacomo Paoloni Pierluigi Di Stefano DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG 2016 IL FUNZIONARIO IARIO Piera ། ། ,