Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
L'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto).
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 22959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22959 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
2295 9-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da UGO DE CRESCIENZO - Presidente - Sent. n.. 941 sez. ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- P.U. - 29/3/2017- ANDREA PELLEGRINO R.G. n. 37619/2016 FA DI PI ND RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) BO IV RI n. in Romania il 31/3/1987 2) RI ND AR n. in Romania l'11/8/1987 avverso la sentenza resa il 9/6/2015 dalla Corte d'Appello di Ancona che confermava quella del Tribunale di Ascoli Piceno in data 3/5/2013 Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita nell'udienza pubblica del 29/3/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna RI De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore di BO VA RI, Avv. Antonio Pascale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 1 du RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava integralmente la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva dichiarato gli imputati colpevoli della ricettazione dell'autoveicolo marca Daewoo tg BV767VG, condannando ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa con il beneficio della sospensione condizionale.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori, deducendo,il BO:
2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere la Corte ritenuto accertata la penale responsabilità del ricorrente in assenza di elementi probatori certi e in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo sicura l'identificazione del BO quale passeggero del veicolo di provenienza furtiva ed omettendo di considerare il profilo del dolo;
2.2 la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'intervenuto giudizio di responsabilità;
2.3 il travisamento della prova e l' erronea applicazione della legge penale per avere la Corte ritenuto che il riconoscimento del Mar. Di ON costituisse una prova e non un mero indizio, sfornito di riscontri. Il UR 2.4 la nullità della sentenza ex art 606 comma 1 lett. c) cod. proc.pen. con riguardo al rigetto e/o mancato esame da parte della Corte d'Appello dell'istanza di rinvio dell'udienza del 9/6/2015 per legittimo impedimento del difensore, trasmessa a mezzo fax e a mezzo pec il giorno 8/6/2015, ore 14,12; 2.5 l' erronea indicazione del nominativo e/o errata individuazione dell'imputato. La difesa del ricorrente segnala che fin dal decreto di citazione a giudizio l'imputato è stato indicato con il secondo nome proprio RI invece che RIn, lamentando che la Corte d'Appello abbia rettificato l'errore senza avere elementi certi per verificare ed individuare l'effettivo soggetto cui i fatti vennero contestati;
2.6 la mancata assunzione di prove decisive nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nel giudizio d'appello e correlato vizio motivazionale per avere il giudice d'appello immotivatamente disatteso la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza di UN LU sulle caratteristiche fisiche dei soggetti che abbandonarono il veicolo di provenienza furtiva dandosi alla fuga, nonostante le incongruenze delle dichiarazioni del teste di P.g. Di ON e l'evidenza costituita dal fatto che l'avvistamento 2 den avvenne in ora notturna e in zona scarsamente illuminata, con conseguente violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di BO VA RI è parzialmente fondato. Invero, se la sentenza impugnata ha dato conto con motivazione logica e persuasiva dell'attendibilità del riconoscimento da parte del Mar De NN degli occupanti dell'autoveicolo di provenienza furtiva, non risulta evasa in termini congruenti la censura difensiva in punto di dolo con riguardo alla posizione del ricorrente, che viaggiava sul mezzo quale passeggero.
3.1 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una non compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso. (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante ed altri, Rv. 258582; n. 23395 del 13/04/2011 ,Faccioli e altri, Rv. 250689 ). E' pacifico, infatti, che l'integrazione della fattispecie di ricettazione richieda il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto sicchè ai fini dell'affermazione di responsabilità detto requisito non può essere probatoriamente derivato in termini certi dalla mera presenza del ricorrente a bordo dell'autovettura di illecita provenienza quale trasportato (Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011 - Mbaye, Rv. 249863), dovendosi dar conto dei profili partecipativi alla già avvenuta consumazione del delitto. In simile evenienza non può infatti richiamarsi in guisa concludente- come nella sentenza impugnata- il consolidato principio che in tema di dolo ritiene integrata la prova dell'elemento psicologico in assenza di attendibile giustificazione circa la provenienza della res, giacchè lo stesso assume come acclarato il presupposto materiale del possesso del bene, nella specie controverso. Deve, dunque, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo alla posizione del BO, assorbiti i residui rilievi, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio alla luce dei principi richiamati.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del UR è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
4.1 Quanto all'eccepita nullità della sentenza ex art 606 comma 1 lett. c) cod. proc.pen. per effetto del rigetto da parte della Corte d'Appello dell'istanza di rinvio dell'udienza del 9/6/2015 3 eller per legittimo impedimento del difensore, risulta dall'accesso agli atti -giustificato dalla natura della doglianza-che la Corte d'Appello ha disatteso l'istanza di rinvio rilevando come il contestuale impegno fosse relativo a udienza di discussione fissata per le ore 14,30 nella "vicina sede" di Ascoli Piceno, ritenendo, quindi, la compatibilità dei due incarichi difensivi. Rileva il Collegio che l'ordinanza reiettiva ha fatto corretto governo dei principi enunziati in materia dal massimo consesso nomofilattico secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. 6, Sentenza n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). L'istanza di differimento presentata dal difensore del ricorrente costituisce un' inaccoglibile opzione processuale giacchè il legale ha allegato un impegno pomeridiano dinanzi ad altro ufficio giudiziario nonostante la distanza tra le sedi consentisse di fronteggiare entrambi gli incarichi attraverso un'eventuale istanza di chiamata prioritaria dinanzi l'ufficio di Ancona e ha comunicato il preteso impedimento alle ore 14,12 dell' 8/6/2015 ore 14,12, giorno precedente l'udienza di trattazione, e quindi tardivamente. La reiezione dell'istanza da parte della Corte territoriale appare, dunque, dettata da una legittima e doverosa valutazione dei presupposti legittimanti l'istituto del legittimo impedimento al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, che ha denegato fondamento con motivazione congrua e condivisibile alla tesi della necessaria sovrapposizione degli impegni professionali, reputando non giustificata l'opzione processuale del difensore (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109).
5. Parimenti destituito di pregio è il secondo motivo di gravame. L'erronea indicazione del secondo nome proprio dell'imputato ( RI in luogo di RIn) costituisce una mera inesattezza che non incide sulla corretta identificazione dell'imputato. Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata l'azione penale, potendosi, in seguito, pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite, nelle forme previste dall'art. 130 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 17044 del 08/02/2013, Godly, Rv. Rv. 256601 ;Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, Borella, Rv. 252403; Sez. 3, n. 12404 del 22/10/1998, P.M. in proc. Mohibi S, Rv. 212179). 4 ellu 6. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi riguardo al terzo motivo, avendo la Corte territoriale evaso la doglianza difensiva con motivazione congrua, ribadendo l'affidabilità delle dichiarazioni dell'ufficiale di P.g. De NN che conosceva personalmente l'imputato e con il quale all'epoca aveva reiterate occasioni d'incontro per ragioni di servizio. Quanto alla denegata riapertura dell'istruttoria dibattimentale, va debitamente evidenziato che la stessa è soggetta a censura solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236; n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741), evenienza nella specie non ravvisabile, avendo l'impugnata sentenza dato conto in assenza di distorsioni giustificative degli elementi di prova a fondamento del giudizio di penale responsabilità, ritenendo la superfluità dell'integrazione istruttoria sollecitata dalla difesa.
7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente UR alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di BO VA RI con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso di UR ND RIn che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 29 Marzo 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna RI De Santis Ugo De Crescienzo deu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 MAG. 2017 IL DICA Il Cancelliere D E CANCELLIERE R P Claudia Pianelli. E T R O C