Sentenza 22 ottobre 1998
Massime • 1
L'incertezza sulla identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti è stata iniziata l'azione, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità, erroneamente attribuite, nelle forme prescritte dall'art. 130 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1998, n. 12404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12404 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 22.10.1998
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.3203
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.27414/98
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova
avverso la sentenza 28.2.1997 pronunziata dal Pretore di Genova nei confronti di:
BI ID, n. a AB (Marocco) il 2.6.1966
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo
FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, poiché i reati sono estinti per prescrizione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 28.2.1997 il Pretore di Genova assolveva HI
ID dalle imputazioni di cui all'art. 292 D.P.R. n. 43/1973
(contrabbando di Kg. 0,600 di tabacchi lavorati esteri - acc.il
6.3.1991) ed agli artt. 1, 67, 69 e 70 D.P.R. n. 633/1972 (evasione della relativa I.V.A. sulla importazione) "per non avere commesso il fatto", rilevando il difetto di una prova certa dell'identità
personale di colui che ebbe a commettere i reati.
Evidenziava, in proposito, il giudicante che l'individuo colto in possesso della merce di contrabbando non venne infatti identificato nè a mezzo di documenti e neppure a mezzo di fotosegnalazione".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova,
eccependo la violazione degli artt. 66 e 349 c.p.p. per avere il
Pretore erroneamente ritenuto che l'identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, avvenuta esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso non confortate da alcun elemento di riscontro (documentale o di altra natura), non consentisse di pervenire all'affermazione di colpevolezza,
sussistendo il dubbio che la persona denunziata avesse fornito false generalità.
Gli artt. 66 e 349 c.p.p. prevedono appunto che l'identificazione dell'indagato/imputato avvenga, normalmente, attraverso le dichiarazioni da costui rese al pubblico ufficiale e non impongono agli inquirenti alcuna attività di controllo e/o riscontro. Solo
nell'ipotesi in cui costoro sospettino che le generalità fornite dall'indagato siano false, quest'ultimo potrà essere accompagnato negli uffici di polizia per il tempo strettamente necessario per l'identificazione (art. 349, 4^ comma, c.p.p.).
I problemi riguardanti l'identificazione personale dell'indagato/imputato non determinano, inoltre, la stasi del procedimento, quando sia certa l'identità fisica del soggetto, fino alla sentenza (art. 546, 1^ comma, c.p.p.).
MOTIVI della DECISIONE
La doglianza è fondata.
Dalla decisione impugnata si evince, invero, che il Pretore non ha affatto raggiunto la certezza della mancata identificazione fisica dell'imputato, ma si è limitato ad esprimere il dubbio, che ha considerato "ineliminabile", della rispondenza tra le generalità
dichiarate e l'identità fisica dello stesso.
La situazione va ricondotta, pertanto, alle previsioni dell'art. 66
c.p.p., in relazione alle quali questa Corte Suprema ha più volte affermato (vedi, tra le decisioni più recenti Cass., Sez. I:
12.6.1996, n. 5945; 14.6.1995, n. 6873, Imeri Fatmir;
9.5.1995, n.
5218, Osebond, 18.11.1994, n. 5527, Magamos) che l'incertezza sulla individuazione anagrafica dell'imputato è irrilevante ai fini della prosecuzione del processo penale, quando, come nel caso di specie,
sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti è stata iniziata l'azione, potendosi pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità, erroneamente attribuite, nelle forme prescritte dall'art. 130 c.p.p.
Da tanto consegue che, ove il dubbio sulla corrispondenza delle generalità alla persona fisica dell'imputato si presenti nella fase delle indagini preliminari, spetta al P.M. provvedere, nell'ambito dei suoi poteri funzionali agli accertamenti necessari all'esito dei quali saranno formulate le conseguenti ed opportune richieste al giudice;
ove, invece, il medesimo dubbio dovesse insorgere dopo la conclusione delle indagini preliminari, deve essere il giudice a disporre i relativi accertamenti.
L'impugnata sentenza, però, deve essere annullata senza rinvio,
poiché i reati sono estinti per prescrizione.
Trattasi, invero, di fattispecie delittuose punite con la sola pena della multa, accertate il 6.3.1991, sicché il termine massimo prescrizionale (di anni 7 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ult.comma,
cod.pen.) si è definitivamente compiuto il 6.9.1998.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 615 e 620
c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 1998