Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
La scissione del cumulo delle pene in esecuzione, per l'individuazione delle singole componenti della pena unica si risolve in un'operazione ideale e temporanea, che non è mai fine a se stessa, ma è solitamente effettuata dal giudice nell'ambito di un procedimento funzionale al raggiungimento di una determinata finalità prevista dalla legge. Ne consegue che, quando si tratta di accordare benefici di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disintegrazione della pena unica in funzione dell'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta a emettere provvedimenti concessori di misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario. È, invece, competente, il giudice degli incidenti di esecuzione a compiere la suddetta operazione, qualora sia necessario applicare benefici di clemenza od occorra stabilire il limite di operatività della specifica causa estintiva che, per ragioni oggettive, non può essere indistintamente applicata sulla pena unitariamente considerata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/1999, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 2.2.1999
1. Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.941
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano CAMPO " N.15049/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IS CO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catania, in data 19.12.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso. OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello - quale giudice dell'esecuzione - rigettava la richiesta del Pistone, di scindere il cumulo delle pene da lui riportate, al fine di vedersi dichiarata estinta per espiazione quella concernente il delitto previsto dall'art.416 bis c.p., unificato per la continuazione con altri reati.
Osservava la Corte che proprio la riconosciuta continuazione fra i diversi fatti in ordine ai quali era intervenuta condanna, comportando un giudizio di unitarietà delle condotte e una valutazione della rilevante pericolosità del Pistone, impediva. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Pistone, che denunciava, violazione di legge. La continuazione deve essere affermata laddove giovi al condannato;
nel caso in esame, era gravemente del suo interesse a vedere dichiarata estinta per espiazione una pena concernente delitto rientrante previsione dell'art.4 bis ord. penit., come tale ostativo alla concessione dei benefici trattamentali. Nè l'affermata pericolosità sociale era rilevante a tali fini;
per cui era chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
Come osserva, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa corte "il ricorso va accolto, sebbene per un motivo diverso pregiudiziale e assorbente rispetto a quello dedotto. È di dovere rilevare d'ufficio, indipendentemente da ogni formalità di denuncia, la nullità del provvedimento per violazione delle norme sulla competenza funzionale, che hanno carattere assoluto e inderogabile. Nelle intenzioni del ricorrente, la scomposizione del reato continuato con conseguente scioglimento del cumulo giuridico, oggetto immediato dell'istanza, avrebbe dovuto costituire operazione propedeutica e strumentale al processo di imputazione della pena già espiata alla condanna per il reato associativo, allo scopo di rendere inoperante, con la declaratoria di avvenuta esecuzione della stessa, il divieto di concessione penitenziari, in relazione alla residua pena in corso di espiazione. Ora è noto che la scissione del cumulo per la individuazione delle singole componenti della pena unica si risolve in una operazione "ideale" e temporanea, che non è mai fine a se stessa, ma è solitamente effettuata dal giudice nell'ambito di un procedimento funzionale a raggiungimento di una determinata finalità prevista dalla legge. Pertanto, quando si tratta di accordare benefici di cui alla L. 16.7.1975 n. 354, spetta non giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disintegrazione della pena unica in funzione dell'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza che è istituzionalmente proposta ad emettere provvedimenti concessori di misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario. È, invece, competente giudice degli incidenti di esecuzione a compiere la suddetta operazione, qualora sia necessario applicare benefici di clemenza o occorra stabilire il limite di operatività della specifica causa estintiva, che, per ragioni oggettive, non può essere indistintamente applicata sulla pena unitariamente determinata. . . Nei termini surrifferiti si sono di recente pronunciate. . . Sez. I, 23.4.1997, n. 2937, Sez. VI, 11.2.1998, n. 478 . . .Alla stregua di quanto sopra, poiché competente a decidere in merito alla concedibilità di benefici penitenziari cui aspira il Pistone, è il Tribunale di sorveglianza di Catania, spetta a tale giudice, cui gli atti vanno trasmessi, pronunciarsi sull'istanza sul suddetto . . ."
Questa Corte condivide pienamente tali osservazioni, che fa proprie, decidendo in conformità, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999