Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/1999, n. 941
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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La scissione del cumulo delle pene in esecuzione, per l'individuazione delle singole componenti della pena unica si risolve in un'operazione ideale e temporanea, che non è mai fine a se stessa, ma è solitamente effettuata dal giudice nell'ambito di un procedimento funzionale al raggiungimento di una determinata finalità prevista dalla legge. Ne consegue che, quando si tratta di accordare benefici di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla possibilità di procedere alla disintegrazione della pena unica in funzione dell'applicazione dei benefici stessi, bensì alla magistratura di sorveglianza, che è istituzionalmente preposta a emettere provvedimenti concessori di misure alternative o premiali previste dall'ordinamento penitenziario. È, invece, competente, il giudice degli incidenti di esecuzione a compiere la suddetta operazione, qualora sia necessario applicare benefici di clemenza od occorra stabilire il limite di operatività della specifica causa estintiva che, per ragioni oggettive, non può essere indistintamente applicata sulla pena unitariamente considerata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/1999, n. 941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 941
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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