Sentenza 25 maggio 2017
Massime • 1
La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma un concorso formale omogeneo di reati e dunque tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale.
Commentari • 6
- 1. Le SS.UU. sull’unicità o meno del reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.Avv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
“Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile “ex adverso” – volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (dovendosi pertanto interpretare in senso lato il concetto di violenza cui ha riguardo la norma)”, così si è espressa la Suprema Corte in materia con sentenza Sez. VI, 16 gennaio 2014, n. 5147 (Rv. 258631). Non volendo addentrarsi oltre negli elementi che contraddistinguono la fattispecie …
Leggi di più… - 2. Resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 337 c.p. è rubricato “Resistenza a pubblico ufficiale” ed è collocato nel libro II, titolo II e capo II in merito ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. La norma in esame punisce con la reclusione da 6 mesi a cinque anni chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre questo compie un atto di ufficio o servizio o fornisce assistenza; questa è volta a tutelare la libertà di azione del pubblico ufficiale, la cui libertà è essenziale per l'ordinato svolgimento della convivenza sociale, la quale deve esplicarsi senza trovare ostacolo in forme di coazione fisica o morale posta con l'illecito e …
Leggi di più… - 3. Violenza contro due pubblici ufficialihttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Il nostro Legislatore ha previsto una norma ad hoc all'interno del codice penale, la quale punisce le condotte violente poste in essere da soggetti comuni nei confronti di pubblici ufficiali. Difatti, l'art. 337 del codice penale recita testualmente: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è la libertà di azione dei pubblici poteri nella fase di esecuzione delle decisioni già adottate a cui si accompagna, in caso di …
Leggi di più… - 4. Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati diSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con una sentenza depositata lo scorso 24 settembre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito alla sussistenza di un unico reato o di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia utilizzata per opporsi a diversi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La risposta fornita a tale questione, per la precisione, è nel senso della pluralità di reati: e difatti dalla pronuncia in commento si ricava che “in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., …
Leggi di più… - 5. Le Sezioni Unite sul rapporto tra resistenza a più pubblici ufficiali e concorso formale di reatihttps://www.iusinitinere.it/
Nota a sentenza Cass. Pen., Sez. un., sent. 22 febbraio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40981, Pres. Di Tomassi, Rel. De Crescienzo, Ric. Apolloni A cura di: Chiara Papa e Carmela Petito. Il lavoro è frutto di una comune riflessione degli autori; la stesura dei paragrafi da 1 a 3 è opera di Carmela Petito, quelli da 4 a 7 di Chiara Papa. Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso di specie. – 3. Concorso formale di reato: l'azione unica, scomposizione dell'evento fattuale e dolo dell'agente. – 4. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale. – 4.1. Analisi strutturale della fattispecie legale (art. 337 cod. pen.). – 5. Il regolare andamento della P.A. come unico bene giuridico tutelato. – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2017, n. 35227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35227 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
Testo completo
35227-1 7 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 813 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo PU 25/05/2017 R.G.N. 48747/16 Anna Criscuolo -Relatore- Anna Emilia Giordano Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PR SE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2016 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio relativamente al capo 2) per unicità del reato con conseguente riduzione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di PR SE ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 14 maggio 2015, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) come lesioni volontarie gravi e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 6 r дя di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata per i reati di resistenza e lesioni in danno di pubblico ufficiale. Il difensore limita il ricorso al solo delitto di resistenza, contestato al capo 2) dell'imputazione, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge nonché per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Deduce che dalla stessa imputazione risulta che il PR oppose resistenza con una medesima azione contestuale nei confronti dei due sottufficiali intervenuti a bloccarlo per impedirgli di proseguire l'aggressione in danno di CA ZZ e gli stessi percepirono l'assenza di volontà dell'imputato di aggredirli. Segnala che, pur avendo specificamente eccepito l'erronea contestazione della continuazione per il reato di resistenza, la sentenza impugnata tace sul punto, limitandosi a ritenere sussistenti i reati di resistenza e lesioni e ad affermare la sussistenza della continuazione tra i reati per la pluralità delle parti offese e delle condotte, senza dire nulla in merito alla contestata continuazione interna al reato di resistenza. Evidenzia che i CC intervennero contemporaneamente per bloccare il ricorrente, che l'atto di ufficio era il medesimo e la condotta del PR diretta a contrastarla con un'unica azione: conseguentemente, l'aumento di pena applicato dovrebbe essere ridotto di mesi 2 di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Premesso che la motivazione della sentenza impugnata si salda a quella di primo grado, che contiene una dettagliata ricostruzione dell'episodio, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto sussistente la pluralità dei reati di resistenza commessi in unico contesto ai danni dei due pubblici ufficiali intervenuti per contenere l'azione dell'imputato. Dalle sentenze di merito risulta pacifico che i due militari intervennero, all'interno della caserma dei CC di Moncalieri, per bloccare l'imputato ed impedirgli di aggredire ulteriormente il CA ZZ - persona con la quale era in contrasto in ragione della pregressa relazione avuta con OL IE, attuale compagna del CA ZZ -, già caduto a terra a seguito di una violenta testata ricevuta dal PR, di struttura imponente ed animato da astio nei suoi confronti, ed è altresì certo che l'imputato, determinato ad infierire ancora sulla vittima inerme, scaraventò a terra il carabiniere Pagliarulo e spintonò l'appuntato GO per liberarsi dalla presa di questi, che tentava di riportarlo in sala d'attesa con il braccio destro dietro la schiena, provocandogli lesioni, giudicate guaribili in giorni 6, riuscendo, 2 ея comunque, a sferrare un calcio alla testa della vittima prima di essere definitivamente bloccato solo grazie all'intervento di altri colleghi - v. pagina 4 e 10 sentenza di primo grado-. A fronte della sequenza fattuale descritta deve ritenersi inconsistente la deduzione difensiva circa l'assenza di dolo nella condotta dell'imputato per essere l'azione ispirata e diretta ad aggredire la vittima piuttosto che ad opporsi ai pubblici ufficiali, in quanto il ricorrente confonde i motivi dell'azione con il dolo tipico della fattispecie contestata, correttamente ravvisato dai giudici di merito, atteso che il dolo specifico del delitto di resistenza si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente (Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014, Eki, Rv. 260469). Quanto alla prospettata unicità del reato con richiesta di esclusione della continuazione contestata e ritenuta dai giudici di merito in ragione delle modalità dell'azione e della pluralità delle persone offese e non della sostanziale unicità dell'atto compiuto nell'interesse della pubblica amministrazione, si osserva che più correttamente la fattispecie va inquadrata nell'ambito del concorso formale omogeneo di reati, che riguarda l'ipotesi in cui con un'unica condotta si commettono di più violazioni della medesima disposizione di legge. La sostanziale identità di disciplina e di conseguenze sul piano sanzionatorio nonché la difficoltà di distinguere tra unica azione e pluralità di azioni poste in essere nel medesimo contesto spesso induce a contestare impropriamente la continuazione tra reati, quasi fosse istituto, che ricomprende anche la distinta ipotesi prevista dall'art. 81, comma primo, cod. pen. Sul tema, e proprio in casi di resistenza a pubblico ufficiale commessa nello stesso contesto temporale nei confronti di più operanti, questa Sezione, ha, anche di recente, ritenuto ravvisabile l'unicità del reato, attribuendo rilievo all'unicità dell'atto compiuto nell'interesse della pubblica amministrazione a fronte del quale cede il numero dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, che lo pongono in essere. Tale orientamento, in linea con il principio secondo il quale la valutazione dell'unicità o della pluralità dei reati deve essere effettuata avendo riguardo alla finalità perseguita dal legislatore nel delineare le singole fattispecie criminose, individua il bene tutelato dall'art. 337 cod. pen. nel regolare svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione e, poiché il reato in esame è caratterizzato da una condotta che mira alla contrapposizione attiva ad un atto di ufficio o di servizio, correla l'unicità o la pluralità dei reati alla sostanziale unicità dell'atto compiuto nell'interesse dell'amministrazione e non al numero delle persone che lo pongono in essere, trovandone conferma nei casi della sassaiola 3 яя contro reparti antisommossa o della resistenza nei confronti della pattuglia a bordo di autovettura di servizio, commessa mediante fuga con guida pericolosa. Detto orientamento pone anche particolare attenzione al dolo della condotta, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso formale omogeneo, che, proprio al fine di stabilire se si sia in presenza di un'unica o di plurime violazioni della stessa norma, attribuiscono particolare rilievo al profilo psicologico dell'agente, rimarcando che "perché si abbia concorso formale di reati è necessario che l'azione unica sia accompagnata e sorretta dall'elemento soggettivo proprio di ciascuna fattispecie criminosa. Ciò significa che non potendo farsi derivare l'unicità o pluralità dell'azione puramente e semplicemente dalla pluralità delle persone offese è necessario, quando si verifica una tale condizione, un "quid pluris", consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone. Ne deriva che se l'azione è unica ed unico l'atteggiamento psicologico che sorregge il comportamento del colpevole, unico è il reato che egli commette". Da tali premesse deriva che, quando risulti che l'imputato si sia opposto ad un unico e contestuale atto d'ufficio, tenendo un'unica condotta di violenza o di minaccia, senza rappresentarsi la "duplicità" di lesioni dell'interesse dei pubblici ufficiali intervenuti, sussiste un unico reato, essendo unico l'atto di ufficio, unica la condotta di violenza o di minaccia posta in essere nello stesso contesto ed unico l'elemento psicologico del resistente (Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005; Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, P.G. in proc. Pastore, Rv. 260374). Tale impostazione, non applicabile in via generale ed assoluta, dovendo sempre aversi riguardo al caso concreto, non è condivisa dal Collegio, in quanto individua l'interesse tutelato dalla norma nel regolare esercizio dell'attività della pubblica amministrazione, svalutando la tutela della libertà di azione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e trascurando che la pubblica amministrazione è un'entità astratta, che agisce per mezzo di persone fisiche, ciascuna delle quali, pur operando come organo della stessa, conserva una distinta identità, suscettibile di offesa. In occasione di un analogo contrasto interno alla Sezione, risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8413, del 20/12/2009, Rv. 238468, l'orientamento "unificante " originava dalla diversa visione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, in quanto una delle tesi riteneva che l'art. 570 cod. pen. tutelasse la famiglia come entità, distinta dai suoi componenti, mentre l'altra, poi E condivisa dalle Sezioni Unite, valorizzava la posizione dei singoli componenti del nucleo familiare. La diversa individuazione del bene tutelato dall'art. 337 cod. pen. nell'interpretazione cui, invece, si accede, non si fonda unicamente sulla natura plurioffensiva del reato in oggetto, che legittima la costituzione di parte civile dei soggetti pubblici che hanno subito la reazione all'atto d'ufficio- argomento di per sé non dirimente, esistendo reati sicuramente plurioffensivi, che, tuttavia, costituiscono reato unico anche se plurime sono le persone offese, come nel caso della strage, del falso in bilancio -, ma anche su un argomento testuale, in quanto, pur costituendo delitto contro la pubblica amministrazione, il reato di resistenza a pubblico ufficiale è connotato, nella sua esplicazione tipica, da violenza o minaccia alla persona. La circostanza che il delitto di resistenza assorba soltanto il minimo di violenza in cui si estrinseca l'opposizione, non può indurre a svilire il raggio di copertura normativa sino a ritenere solo subvalente, collaterale ed effetto riflesso della tutela primaria l'offesa al pubblico ufficiale, per essere la tutela fisica o morale dello stesso assicurata da altre disposizioni nel caso in cui l'offesa superi il tasso minimo tollerabile. L'argomento non è risolutivo, in quanto è vero che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è reato contro la pubblica amministrazione e non contro la persona, cosicché non è necessario che la condotta violenta ponga in pericolo l'integrità fisica del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, essendo sufficiente che sia idonea ad impedire, ostacolare o intralciare l'atto d'ufficio, ed è pacifico che nel caso in cui la violenza fisica esorbiti da tale limite minimo sarà configurabile il concorso del reato di lesioni con quello di resistenza ed occorrerà che i reati siano sorretti da autonoma volizione e nella generalità dei casi da nesso teleologico. Tuttavia, è proprio la circostanza che l'elemento oggettivo del reato di resistenza sia integrato dalla violenza o minaccia al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio a conferire centralità all'opposizione violenta all'azione del singolo pubblico ufficiale ed a consentire di individuare l'interesse protetto in quello della pubblica amministrazione a non subire intralci nel momento in cui, per assolvere ai compiti istituzionali, deve attuare la sua volontà tramite i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e per tale ragione, cioè per garantire la sicurezza e la libertà di azione dei singoli contro fatti di opposizione violenta, la norma assicura tutela al pubblico ufficiale, soggettivamente individuato. Non si ritiene, pertanto, che la norma incriminatrice tuteli unicamente l'azione della pubblica amministrazione, astrattamente e globalmente 5 片 considerata, indipendentemente dal numero dei soggetti che pongono in essere l'atto d'ufficio, ma anche il singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quale organo della pubblica amministrazione, la cui azione legittima non deve essere contrastata in modo violento. In tale prospettiva è agevole rilevare che l'esempio della sassaiola nei confronti dei reparti antisommossa, richiamato dalle sentenze in precedenza citate, è destinato a risolversi in punto di fatto, accertando in concreto nei confronti di quali e quanti pubblici ufficiali sia stata diretta l'azione di contrapposizione dell'agente nello stesso contesto spazio-temporale: come opportunamente evidenziato nella sentenza n. 21316 del 06/05/2015, Curatolo, che pur seguiva l'orientamento da cui ci si discosta, é sempre necessario il richiamo al contesto in fatto, quale presupposto indefettibile per l'applicazione del principio dell'unicità dell'atto cui ci si oppone. Neppure decisivo risulta il raffronto con la previsione dell'art. 338 cod. pen., richiamato, per sottolineare il diverso livello dei beni tutelati, a supporto della lettura dell'art. 337 cod. pen. proposta dalla tesi che non si condivide, in quanto detta norma sanziona in modo più severo la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, avendo espressamente riguardo all'unità indistinta dell'organo pubblico collettivo, oggetto di aggressione, piuttosto che alla tutela dei singoli componenti dello stesso, evidentemente assicurata da altre norme incriminatrici. Per le ragioni espresse ed in linea con l'orientamento tradizionale si ritiene che la resistenza opposta, nel medesimo contesto, a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio non configuri un delitto unico di resistenza, ma altrettanti reati quanti sono i soggetti, che rivestono una qualità pubblica, giacché la resistenza, pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica funzione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 26173 del 17/05/2012, P.G. in proc. Momodu, Rv. 253111; Sez. 6, n. 38182 del 26/09/2011, P.G. in proc. De Marchi, Rv. 250792; Sez. 6, n. 35376 del 22/06/2006, P.G. in proc. Mastroiacovo, Rv. 234831). Né tale interpretazione trascura la rilevanza del dolo, che pacificamente deve sorreggere la condotta, con la conseguenza che, qualora l'opposizione violenta sia diretta contestualmente nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sarà ravvisabile il concorso formale omogeneo di reati se l'agente, con un'unica azione, ha deliberatamente commesso più violazioni della medesima disposizione di legge nella consapevolezza di contrastare l'azione di ciascun pubblico ufficiale. да я 6 Nel caso in esame la duplice violazione è resa evidente dalla distinta e diversa violenza esercitata dall'imputato nello stesso contesto spazio-temporale nei confronti di ciascuno dei militari intervenuti per contenerne la furia aggressiva e tutelare la vittima: violenza risoltasi nella distinta aggressione fisica di entrambi, sorretta da specifica volizione e ferma determinazione oppositiva nei confronti di ciascuno degli operanti per contrastarne la legittima e contestuale azione di contenimento. Giustificato è, pertanto, l'aumento di pena applicato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 25/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Criscuolo Giovanni Conti ماسهم DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 7