Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
LIKE 3000 Aula A 0 0 9 3 7 / 0 1 CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA CG575450 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 15778198 Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 15788/98_1987 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 1954 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 27.09.2000 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: ч е го SENTENZA sul ricorso proposto da NA LI, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Laudisa e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Richiesta copia studio Mantegazza n. 24 (presso Luigi Gardin), giusta procura speciale a dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 300 margine del ricorso;
il 24 GEN. 2001
- ricorrente -
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
COPIE Rilasciate copia legale UFFICIO "AZIENDA U.S.L. LE/1 LECCE", in persona del suo legale al Sig. Luding rappresentante pro tempore, non costituita [già domiciliata per diritti C. ALFER 200 IL CANCELLIERS 3794 elettivamente presso il suo procuratore nel giudizio di appello avv. Lorenzo Errico, in Lecce alla via F. Milizia n. 64]; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro n. 1679/1998 del 9 aprile/13 giugno 1998, notificata il 23 luglio 1998, nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1267/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha conclusoperl'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Lecce-Giudice del Lavoro il sign. LI AP richiedeva la condanna della "U.S.L. Lecce/1" al rimborso della somma di L.
1.600.000 sostenuta per cure odontoiatriche a favore della figlia OL, rimarcando l'illegittimità del "nomenclatore tariffario" che non consentiva l'erogazione a carico della U.S.L. della protesi dentaria (di cui alla spesa sostenuta e da rimborsarsi) perchè in contrasto con gli artt. 32 e 38 della Costituzione e 26 della legge n. 833/1978 ed evidenziando, altresì, che l'art. 4 del d.m. 28 dicembre 1992 prevedeva, in ogni caso, l'erogazione gratuita delle protesi ai 2 ch minori degli anni diciotto (nel cui ambito rientrava, appunto, la protesi dentaria applicata alla propria figlia). Si costituiva in giudizio 1""A.U.S.L. Lecce/1" impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. L'adito Pretore-Giudice del Lavoro rigettava la domanda come dinanzi proposta dal AP e, a seguito di appello della parte soccombente, il Tribunale di Lecce quale Giudice del Lavoro di- secondo grado rigettava l'appello dichiarando irripetibili ex art. 152- "disp. att." cod. proc. civ. le spese di giudizio. La cassazione di tale sentenza - notificata in data 23 luglio 1998 - è richiesta dal sign. LI AP con ricorso - notificato ("a mezzo del servizio postale") in data 24 settembre 1998 - sostenuto da due motivi. L'intimata "Azienda U.S.L. LE/1 LECCE" non si è costituita MOTIVI DELLA DECISIONE I -. In via del tutto preliminare rispetto alla disamina “nel merito” del cennato ricorso - i cui motivi di censura si appuntano sostanzialmente sulla "violazione della normativa in materia" deducendosi, in particolare, che il Tribunale di Lecce avrebbe dovuto disapplicare il "nomenclatore tariffario" certamente illegittimo poichè in contrasto con l'art. 26 della legge n. 833/1578 che non aveva previsto alcuna discriminazione tra portatori di handicap in quanto creava una palese 3 ли disparità di trattamento, non garantendo a tutti un trattamento uniforme e paritario, con ciò, altresì, ponendosi in palese contrasto con le garanzie contenute nel dettato degli artt. 3, 32 e 38, primo comma, della Costituzione>> - si rivela necessario verificare l'ammissibilità del ricorso così come effettivamente proposto da AP LI. Da tale verifica si evince che: a) la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1679/1998 è stata notificata al AP nel suo domicilio eletto presso il suo procuratore costituito avv. Leonardo Laudisa, in Lecce alla via Di Pircigliano n. 48, nelle mani di CA Carveglia addetto allo studio>> in data 23 luglio 1998 (cfr. "relata di notifica” in calce alla sentenza redatta a firma di EL LF, assistente RR U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Lecce"); b) il ricorso per cassazione è stato notificato all'Azienda U.S.L. LE/1 Lecce", a mezzo del servizio postale ex art. 149 cod. proc. civ., in data 24 settembre 1998 (cfr. timbro di ricevimento del relativo avviso di spedizione del piego raccomandato avente il n. di cron. 29326/7). Appare, quindi, evidente che il ricorso per cassazione è stato proposto dal ricorrente quando era già decorso il termine per proporre tempestivamente l'impugnativa ex artt. 325 (capoverso) e 326 cod. proc. civ. - sanzionanti, appunto, la perentorietà del termine, per proporre ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione 4 della sentenza (nella specie, vale rimarcarlo, già decorso da tre giorni) - e, di conseguenza, il AP alla data di notifica del "ricorso per cassazione" era irrimediabilmente incorso nella decadenza della relativa impugnazione. II . Dato il periodo di tempo (23 luglio/24 settembre) in cui si è avverata la rilevata decadenza, giova precisare che, trattandosi nella specie di una "controversia di lavoro", non opera la sospensione dei termini processuali ex art. 7 della legge n. 742/1969 (cfr. Cass. n. 12141/1995). III -. Nulla per le spese non essendovi stata costituzione in giudizio dell'intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma, il giorno 27 settembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Ph. Dalliki centreren lo e I D , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O L L Depositate in Cancelleria O ogal, 2 4 GEN. 2001 P A A T S S BORATORE S O 0 A P 1 T . IM 3 ..., Z 3 A 5 805 A S D S . 3 E U -7 N 5 T A 6 N - E O C 1 S T E 1 E T L I R I A D L L O E D