Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
E legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato all'esame di un numero talmente elevato (nella specie, sette) di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura "diseconomico" rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie.
Commentario • 1
- 1. Riforma processo penale: i riti alternativiAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 1 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2012, n. 28141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28141 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 17/05/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1384
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 6746/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De GE RT, n. a Viterbo il 10/02/1969;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 24/10/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24/10/2011 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo del 14/07/2010 di condanna di De GE RT per i reati di cui all'art. 734 c.p., art. 44 c.p.p., lett. c), e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in relazione all'intervenuto ampliamento di due fabbricati, alla realizzazione di un locale sotto la proiezione dell'abitazione e alla realizzazione di un muro di recinzione.
2. Ha proposto ricorso tramite il proprio difensore l'imputata; con un primo motivo, volto a sostenere la violazione di legge, lamenta l'intervenuta prescrizione dei reati maturata all'esito di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento dei fatti dell'11/10/2006; con un secondo motivo, incentrato sulla mancata assunzione di una prova decisiva, lamenta l'illegittimo rigetto, motivato sulla base dell'incompatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito, della richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame di sette testimoni, avanzata dinanzi al primo giudice;
detti testi, se assunti, avrebbero potuto dimostrare la preesistenza delle opere alla imposizione del vincolo paesaggistico, contrariamente a quanto dichiarato da UC VO, tecnico del Comune di Viterbo. Con un terzo motivo lamenta l'illegalità della pena inflitta a seguito dell'illegittimo diniego di ammissione al rito abbreviato. Con un quarto motivo si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, non essendo stata data risposta esauriente alle deduzioni di parte. Con un quinto motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato non avendo sul punto ne' il giudice di primo grado, ne', a maggior ragione, il giudice del gravame, richiamante per relationem la sentenza del Tribunale, motivato in alcun modo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato: la prescrizione maturerà, infatti, tenuto conto delle sospensioni del dibattimento intervenute (segnatamente, per giorni 245, di cui giorni sessanta per impedimento dell'imputato a decorrere dal 30/09/2009, giorni sessanta per impedimento del difensore a decorrere dal 09/12/2009, e giorni centoventicinque per rinvio del dibattimento a richiesta della difesa dal 18/02/2010 al 23/06/2010), alla data del 16/06/2012, e, dunque, successivamente non solo alla pronuncia della sentenza impugnata ma anche alla pronuncia della presente.
4. Il secondo, terzo e quarto motivo, pur formalmente proposti autonomamente l'uno dall'altro in relazione alla diverse sfaccettature da essi rivestite (segnatamente in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva e all'illegalità della pena derivata), vanno considerati unitariamente posto che essi afferiscono tutti alla censura, svolta nei confronti della sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che il diniego di accesso al rito abbreviato da parte dal Tribunale sia stato caratterizzato da ingiustificatezza, pur dovendo sin da subito chiarirsi che, stante il non consentito regresso del processo dalle forme ordinarie ormai ineluttabilmente celebrate, il profilo effettivamente coinvolto da una eventuale illegittima restrizione di accesso al rito speciale è quello della illegalità della pena, e, dunque, del vizio di violazione di legge sostanziale (vedi Sez. U. n. 44711 del 2004, Wajib, Rv.229173). Ciò posto, la Corte, come già detto, nel disattendere il motivo di gravame sul punto, ha condiviso la valutazione di incompatibilità, con il rito speciale, di una richiesta probatoria caratterizzata dall'esame di sette testimoni e, dunque, "diseconomica", aggiungendo anche come tale impostazione abbia ricevuto una "convalida" ex post per il fatto che il "tema di prova" cui era finalizzata l'integrazione (ovvero la preesistenza delle opere alla imposizione del vincolo paesaggistico) sia risultata poi sconfessata dall'istruttoria svolta, essendo emerso che le opere realizzate erano in fase di esecuzione e sul luogo vi era ancora il materiale proprio del cantiere in atto.
Il ricorrente lamenta che l'assunto del Tribunale, in parte ripreso dalla Corte, verrebbe a tradursi in una sostanziale neutralizzazione della portata del requisito della compatibilità di economia processuale come interpretato dalla Corte Costituzionale, avendo quest'ultima precisato, nella sentenza n. 115 del 2001, che il giudizio abbreviato si tradurrebbe sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto alla più onerosa formazione della prova in contraddittorio (testualmente, nelle situazioni in cui risulti "oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se richiesta dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento"). Tale analisi difensiva non può però essere condivisa. Oltre a doversi considerare che la prova richiesta era, per stessa dichiarazione della ricorrente (vedi pag. 3 del ricorso: i testi "avrebbero potuto dimostrare la preesistenza delle opere alla imposizione del vincolo paesaggistico, contrariamente a quanto dichiarato dal sig. Corucci VO, tecnico del comune di Viterbo"), sostitutiva e non integrativa rispetto al materiale già raccolto (nel senso che, invece, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso ai rito, deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, Sez. U. n. 44711 del 2004, Wajib, Rv.229175), nella stessa pronuncia citata in ricorso la Corte costituzionale ha, subito oltre l'inciso valorizzato dalla difesa, affermato anche, nel prosieguo della motivazione, che "il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua .... ad essere un carattere essenziale" del procedimento speciale;
e, del resto, una tale affermazione si pone in assoluta sintonia con il dettato normativo che, tra i requisiti di accesso al rito abbreviato condizionato, porta, tuttora, il requisito della compatibilità; ne' una diversa interpretazione, quale quella auspicata dal difensore, si sottrarrebbe a serie obiezioni di ragionevolezza discendenti dal fatto che la diminuente della pena è logico corrispettivo premiale rispetto alla portata deflattiva insita nel rito. Nella specie, allora, senza che ci si debba interrogare sul quesito se la valutazione del giudice d'appello debba necessariamente esercitarsi nei confini del criterio (nella specie di compatibilità) utilizzato dalla decisione di rigetto del primo giudice ovvero possa estendere lo spettro di sindacato anche con riguardo all'altro criterio di legge (di non necessità), correttamente il giudice di appello ha ritenuto legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato essendo di per sè non compatibile, a fronte del tema di prova invocato (ovvero la preesistenza delle opere alla imposizione del vincolo paesaggistico), una richiesta di esame di ben sette testimoni, di per sè tali da rendere lo stesso giudizio abbreviato addirittura maggiormente "diseconomico" rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile di un giudizio ordinario avente ad oggetto una fattispecie di abuso edilizio. Nè la ricorrente ha specificato quale esigenza imponeva l'audizione di ben sette persone su tale tema di prova.
5. Il quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato: anche a prescindere dal fatto che, contrariamente alla prospettazione dell'appellante, la Corte ha invece, motivato logicamente ed esaurientemente sul punto, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità sarebbe comunque solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza. (Fattispecie di immotivata relazione delle doglianze relative a legittimo diniego di ammissione al rito abbreviato) (Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012