Sentenza 9 novembre 2017
Massime • 1
È ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2017, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2017 |
Testo completo
01534- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/11/2017 - Presidente - Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 3641/2017 ANGELA TARDIO GAETANO DI GIURO REGISTRO GENERALE N.6310/2017 ANTONIO CAIRO - Rel. Consigliere - LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LV nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2016 del TRIBUNALE di PATTI sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del sost. CIRO ANGELILLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 14.12.2016 il Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da GL LV di applicazione della disciplina della continuazione, ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti delittuosi di partecipazione ad associazione mafiosa (operante a Brolo dal 6.6.1994 al 9.4.2003) ed estorsione (commessa in territorio di Sinagra e Brolo fino al 4 settembre 2002), rispettivamente giudicate con sentenze della Corte di Assise di appello di Messina del 25.1.2011 (irrevocabile dal 4.7.2012) e della Corte di appello di Messina del 28.3.2014 (irrevocabile il 10.2.2016).
2. Avverso la decisione ricorre per cassazione il difensore di fiducia del GL, deducendo violazione ed errata applicazione delle norme regolatrici la materia della continuazione. Il ricorrente contesta la bontà del provvedimento impugnato non avendo il tribunale considerato che l'estorsione, inquadrandosi nell'alveo dei reati fine della associazione mafiosa in parola (come accertato dai giudici della cognizione), non può che essere ricondotta alla pianificazione delittuosa da parte del GL, all'atto della sua adesione al sodalizio criminale, confermatasi e rinnovatasi nell'intero arco di durata del rapporto associativo ogni qual volta il predetto veniva chiamato a compiere attività illecite volte a potenziare l'organizzazione di appartenenza.
3. Con requisitoria scritta depositata il 3 febbraio 2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando l'assenza di elementi per ritenere la programmazione ab origine del reato di estorsione commesso dal GL otto anni dopo l'ingresso nell'associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato per le ragioni che si passa ad esporre.
2. E' indiscusso nella giurisprudenza di legittimità che sia ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine che risultino essere stati programmati, pur nelle sole linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione (per tutte: Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253), ma non quelli che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non siano stati programmati "ab origine" o, a fortiori, non fossero neanche programmabili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (ex multis: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481).
3. Il principio non sembra essere stato ignorato dal ricorrente che ne propone, però, una rilettura che, tenendo conto della natura permanente del reato associativo, considera il 2 continuo reiterarsi della volontà del consociato di aderire al sodalizio mafioso sino allo scioglimento del vincolo, con la conseguenza che ciascuna condotta delittuosa in ambito associativo sarebbe preceduta dal rinnovo da parte del suo autore della anzidetta volontà adesiva.
4. L'assunto già dedotto in sede di merito è stato respinto dal tribunale con motivazione pienamente condivisa dal Collegio con le puntualizzazioni che seguono.
5. La tesi difensiva confonde all'evidenza il profilo perfezionativo del reato associativo con la protrazione della consumazione dello stesso in ragione della sua natura permanente. Non considera che la consumazione avviene nel momento in cui si realizza un "minimum" di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato, coincidente con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel quale si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operativa della società criminosa (in questo senso, tra le più recenti Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, Bilali, Rv. 267635; Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744 in tema di determinazione della competenza per territorio). La parte successiva di condotta, pur essendo posteriore al momento di raggiungimento della tipicità, non è affatto irrilevante, ma è anch'essa caratterizzata dalla tipicità e si lega con il precedente segmento di condotta in un'unità normativa e fattuale per cui si può dire che il reato non solo è unico ma cessa, si esaurisce, solo al momento di cessazione della condotta partecipativa. È questo lo schema concettuale del reato permanente, definibile come quello in cui si ha la previsione legislativa di una condotta di durata continuativa in costanza di tutti gli elementi del fatto tipico. L'individuazione di questa "durata" della condotta tipica, successiva alla soglia minima di tipicità, ma pur essa attratta nell'area della tipicità e dunque "rilevante", costituisce la premessa per tutta una serie di conseguenze applicative molto importanti. Così, ad esempio, l'amnistia non è applicabile ai reati la cui permanenza o abitualità siano cessate dopo la data di efficacia del provvedimento di clemenza;
la prescrizione non decorre dal momento in cui è stata raggiunta la "soglia minima" della tipicità, ma nuovamente dalla cessazione della permanenza o della abitualità; e il concorso di persone nel reato è configurabile ancora una volta fino a questo estremo limite (in questi termini, Sez. 6, n. 52546 del 04/11/2016, Rosaci, in motivazione). Non altrettanto può, però, dirsi ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il cui presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa non può che collocarsi in una fase antecedente al momento perfezionativo di tutte le condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il conseguente trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (per tutte, Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, 3 is Persano;
Sez. 1, n. 40123 del 22.10.2010, Marigliano, Rv. 248862). In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. Ragionando diversamente si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo (con il conseguente beneficio sanzionatorio ex art. 81, comma 2, cod. pen.) per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie base di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Coerente al consolidato insegnamento oggi ribadito, il tribunale ha, con motivazione immune da vizi logici, escluso che il GL avesse programmato l'estorsione commessa nel 2002 già nel 1994 (dies a quo del reato associativo) per la decisiva considerazione per cui, a quella data era inimmaginabile che otto anni più tardi il Comune di Brolo avrebbe indetto una gara alla quale avrebbe partecipato la persona offesa e che quest'ultima si sarebbe aggiudicata l'appalto [da cui derivava la condotta estorsiva]>>.
6. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2017 Il consigliere extensore Il presidente Luigi Barone Antonella Patrizia Mazzei Armagzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN 2018 P. CACANCELLE A RE M AS E R P P AZ SU U Pietro Di MpMe E S RT IO N CO S 4