Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle stesse a suo tempo non trasmessi neppure al g.i.p., e successivamente depositati innanzi al tribunale, non comporta la perdita di efficacia della misura nè la inutilizzabilità delle intercettazioni, se non nel caso di adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2005, n. 8806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8806 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/02/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 715
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 043066/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR GI, N. IL 08/09/1974;
avverso ORDINANZA del 12/08/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO ES Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 12/08/2004 il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza 22-23/08/2004 del G.I.P. in sede, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RR UI, sottoposto a indagini, insieme ad altre persone, per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e per i delitti di detenzione e porto illegali di arma da guerra.
Preliminarmente il Tribunale disattendeva varie eccezioni di natura procedurale relative al mancato deposito degli atti, alla dilazione del colloquio con il difensore, alla inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi e della documentazione inerente i decreti esecutivi. Nel merito il Tribunale riteneva sussistenti a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza, costituiti da varie intercettazioni ambientali eseguite sull'autovettura in uso al RR, dalle quali era emerso che lo stesso partecipava all'associazione criminale armata di stampo mafioso operante in zona Monte Po facente capo a MI FI e MI ES e collegata al clan Santapaola. In particolare da tali intercettazioni specificamente indicate era risultato che il RR, oltre ad intrattenere stretti rapporti con gli altri associati, discutendo di questioni strettamente correlate al perseguimento degli interessi dell'associazione criminale, deteneva anche un fucile Kalashnikov. Secondo" il Tribunale sussistenti dovevano ritenersi le esigenze cautelari, attesa la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. non superata dalla acquisizione di elementi favorevoli all'indagato. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione degli artt. 293 co. 3 e 178 lett. c) c.p.p. sul rilievo che non erano stati depositati gli atti prima dell'udienza della convalida del fermo;
b) violazione degli artt. 104 commi 2 e 3 e 178 lett. c) c.p.p. sul rilievo che era stato ritardato immotivatamente il colloquio con il difensore;
c) violazione degli artt. 267 co. 3, 268, 271 co. 1, 191 co. 1 e 2, 273 co. 1 bis, 309 co. 5 e 10 c.p.p. sul rilievo che le intercettazioni ambientali dovevano essere dichiarate inutilizzabili, sia perché eseguite fuori dei casi di urgenza, sia perché mancavano i decreti di proroga, sia perché i decreti esecutivi non erano motivati in relazione alla inidoneità e alla insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica;
inoltre i decreti autorizzativi erano stati trasmessi al Tribunale del riesame oltre il quinto giorno dalla richiesta di riesame;
d) violazione dell'art. 292 co. 2 lett. b) c.p.p. sul rilevo che l'ordinanza applicativa doveva essere dichiarata nulla per mancanza assoluta di motivazione, mancando perfino le imputazioni ascritte al RR;
e) carenza della motivazione e violazione degli artt. 273 co. 1 e 1 bis c.p.p. e 416 bis c.p. sul rilievo che la gravità degli indizi era stata desunta solo da due "asfittiche" telefonate, dalle quali non emergeva una stabile attività di partecipazione all'associazione; f) vizio della motivazione e violazione degli artt. 110 c.p., 2 e 7 L. 895/1967 sul rilievo che la disponibilità dell'arma da parte del ricorrente era stata desunta da "un brandello" di conversazione del tutto generica. Il ricorso non merita accoglimento.
Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo relativo alla violazione dell'art. 293 co. 3 c.p.p.. Infatti nessuna norma prevede il deposito degli atti prima della convalida del fermo, riferendosi la norma invocata esclusivamente al deposito delle ordinanze applicative delle misure cautelari. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso relativo al differimento del colloquio con il difensore. Invero - a parte la considerazione che il Tribunale ha già fornito una adeguata motivazione sul punto - va rilevato che il decreto di differimento del colloquio con il difensore non è un provvedimento impugnabile autonomamente e, quindi, non può costituire oggetto di riesame. Ne consegue che l'eventuale violazione del diritto di difesa derivante dal ritardato colloquio con il difensore potrà riverberarsi solo sull'interrogatorio, determinandone la nullità per l'inosservanza delle norme sull'assistenza (Cass. sez. 1^ n. 1809/1992, rv. 203606). Quanto alla violazione dell'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p., va rilevato che la sanzione della perdita di efficacia della misura si verifica solo nel caso di mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al G.I.P. ex art. 291 c.p.p.. Ne consegue che - qualora il Pubblico Ministero non abbia presentato al G.I.P. i decreti autorizzativi delle intercettazioni - la mancata trasmissione al Tribunale nel termine prescritto dall'art. 309 co. 5 c.p.p. dei decreti autorizzativi, non facendo parte gli stessi degli atti a suo tempo presentati al G.I.P. per la richiesta della misura cautelare, non comporta la perdita di efficacia della misura, ma solo la inutilizzabilità delle intercettazioni, qualora i relativi decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p.. Orbene risulta dal provvedimento impugnato che i decreti autorizzativi e di proroga con tutta la relativa documentazione, pur non essendo stati presentati al G.I.P., sono stati depositati in udienza a disposizione della difesa, di guisa che si deve escludere che nel caso di specie ricorra una ipotesi di perdita di efficacia della misura. D'altra parte va rilevato che, in mancanza di una specifica e tempestiva richiesta di parte, l'eventuale mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi, regolarmente emessi, non determina per ciò solo la inutilizzabilità delle intercettazioni, qualora dagli atti emergano elementi certi dai quali è possibile desumere "aliunde" la sicura esistenza dei decreti stessi (Cass. sez. 1^ n. 4582, c.c. 30/6/1999 ric. Santoro, rv. 214.019; Cass. sez. 1^ n. 2383, c.c. 28/4/1998 ric. Maggi, rv. 210.671).
Quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni, è sufficiente rilevare che il difensore con i motivi di ricorso si è limitato a formulare in modo generico una mera ipotesi di illegittimità dei decreti autorizzativi ed esecutivi. Ne consegue che - poiché il Tribunale in motivazione ha dato atto che le intercettazioni a bordo dell'autovettura sono state regolarmente autorizzate e prorogate - deve ritenersi che sussista una presunzione di legittimità dei relativi decreti, tanto più che il difensore, senza nulla allegare, non ha indicato in modo specifico le ragioni della loro illegittimità. D'altra parte va rilevato che l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sulla base del decreto di urgenza del P.M. consegue, ai sensi del secondo comma dell'art. 267 c.p.p., solo alla mancata convalida da parte del G.I.P. nel termine di 48 ore, di guisa che, poiché nel caso di specie non risulta che tale termine non sia stato rispettato, si deve escludere che ricorra la dedotta inutilizzabilità, tanto più che le eccezionali ragioni di urgenza, come risulta dalla motivazione "per relationem", derivano dal fatto che era in corso la commissione di reati riguardanti la criminalità organizzata (vedi Sez. Un. n. 42792 del 28/11/2001, ric. Policastro). È appena il caso di rilevare, infine, quanto alla violazione dell'art. 268 co. 3 c.p.p., peraltro dedotta in modo del tutto generico, che la motivazione deve ritenersi più che sufficiente ai fini della legittimità del provvedimento, tanto più che con sentenza delle Sezioni Unite (n. 919 del 26/11/2003, proc. Gatto) è stato affermato che la motivazione può anche essere sintetica, avendo ritenuto correttamente motivato il decreto del P.M. con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la Procura" (vedi anche Cass. Sez. 1^ n. 1087/2004, proc. Marro). Quanto alla nullità dell'ordinanza applicativa per carenza della motivazione, è sufficiente rilevare che in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame può integrare e rettificare la motivazione dell'ordinanza applicativa, tenuto conto che dette ordinanze sono strettamente collegate e tra loro complementari.
Quanto al merito, va rilevato che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato. Orbene nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione dei reati contestati all'indagato. In particolare il Tribunale ha valorizzato il contenuto delle intercettazioni ambientali, dalle quali risulta, oltre ad uno stretto collegamento del ricorrente con altri soggetti appartenenti all'associazione, anche un suo specifico interessamento a fatti riguardanti l'associazione criminale e all'utilizzazione di un fucile kalashnikov da lui detenuto. Pertanto il giudizio espresso dal Tribunale, che ha operato un logico collegamento tra i suddetti indizi, apprezzandone correttamente la loro rilevanza, non merita alcuna censura, tanto più che le doglianze mosse dal ricorrente, peraltro riguardanti circostanze di fatto già correttamente valutate in sede di merito, non sono in grado di infirmare il grave quadro indiziario descritto dal Tribunale.
Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005