Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2004, n. 39950
CASS
Sentenza 16 giugno 2004

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In materia di procedimento applicativo delle misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto resta ferma la sua discrezionalità nella selezione di tale materiale, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2004, n. 39950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39950
    Data del deposito : 16 giugno 2004

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