Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In materia di procedimento applicativo delle misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto resta ferma la sua discrezionalità nella selezione di tale materiale, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2004, n. 39950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39950 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/06/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1159
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 006405/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR NC N. IL 17/02/1978;
avverso ORDINANZA del 27/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
I difensori di RR NC, cl. 1978, ricorrono avverso l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria 27/11/2003, con la quale, in sede di riesame, è stata confermata l'ordinanza custodiate emessa dal GIP presso il tribunale di Reggio Calabria in data 7/11/2003. Il primo difensore deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., per mancata applicazione degli articoli 291.1, 292.2, 309.5.10 e 100 disp.att. c.p.p., per omessa trasmissione ai giudice del riesame degli atti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare;
mancata osservanza degli articoli 64.3, lett. c e 3 bis, 273 1 bis c.p.p., avendo il provvedimento richiamato per relationem la richiesta applicativa della misura cautelare, ponendovi a base le dichiarazioni rese da ME NN, inutilizzabili per la sopravvenuta modifica dell'art. 64 c.p.p.. Tali dichiarazioni non erano state trasmesse "indipendentemente dalla materiale loro esistenza" al GIP prima e al Tribunale del riesame, poi, con conseguente nullità della ordinanza. Inoltre, anche se dovessero considerarsi esistenti, tali dichiarazioni erano inutilizzabili, in quanto non rinnovate dal P.M. a seguito della legge 63/2001. Lamenta ancora che la motivazione è illogica e contraddittoria in quanto richiama per relationem la richiesta applicativa della misura cautelare, fondandosi sulle dichiarazioni di ME, inutilizzabili e su due telefonate che vedono come protagonisti NG IA e BA IA per le quali il tribunale aveva revocato la custodia cautelare.
Con un secondo motivo, contesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a seguito della diversa qualificazione della stessa condotta, in quanto molti degli indagati nello stesso procedimento erano stati condannati dal tribunale di Locri per favoreggiamento nei confronti dei presunti promotori della stessa, con esclusione dell'aggravante dell'art. 7 legge 203/91, sulla base dello stesso fatto contestato ai fini dell'associazione.
Contesta il ragionamento con il quale i giudici avevano ritenuto che nell'ipotesi ricorresse la partecipazione all'associazione e non il favoreggiamento, mancando quel quid pluris dal quale dedurre l'adesione alla societas sceleris.
In sostanza trattandosi di un unico episodio temporalmente isoiato e individuato, tanto più che fino al marzo 2003 non poteva affermarsi l'esistenza di una cosca BA, il fatto era riconducibile all'ipotesi dell'art. 378 c.p., ponendosi peraltro le premesse per una doppia condanna.
Con riguardo alle esigenze cautelari ritiene superata la presunzione di cui all'art. 275.3 c.p.p., in quanto sussisteva l'impossibilità di svolgere ancora una attività conforme al ruolo di associato. Il secondo difensore eccepisce la violazione dell'art. 273 c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p., ritenendo l'insussistenza della gravità degli indizi, in quanto erano stati ritenuti elementi equivoci e discordanti che non potevano essere considerati come qualificata partecipazione al sodalizio BA. Nella specie,la sintomaticità associativa era stata ritenuta solo sulla base dell'arresto del 10/10/2001, in agro Piati, in occasione della cattura dei latitanti BA AS e RI RO. Trattatasi di condotta per la quale pendeva autonomo procedimento per favoreggiamento e data l'occasionante dell'episodio, mancava qualsiasi riferimento in ordine alla consapevolezza dei movimenti dei latitanti.
Doveva, altresì, essere esclusa la possibilità di reiterazione di tale condotta, che non poteva certamente essere dimostrata dall'equivoco dialogo intercettato tra IO IA e un soggetto maschile non identificato e dalla quale era stato ricavato che uno dei soggetti fuggiti in data 12/9/2001 era proprio il RR. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
La verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una decisione, non va confusa con una rinnovata vantazione delle risultanze acquisite. L'indagine di legittimità va limitata all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, mentre non sussiste la possibilità di sindacare le fonti di prove utilizzate dal giudice di merito. Quindi, non integra gli estremi di un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa "e logicamente più favorevole per il ricorrente" valutazione delle risultanze acquisite. Nella specie, il ricorrente non sottopone a sindacato la logicità della motivazione, ma attraverso una diversa ricostruzione degli accadimene, rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, peraltro già valutata, intende pervenire a diverse conclusioni, in punto di gravi indizi.
In sostanza, non viene sindacata l'illogicità della ordinanza, ma le conclusioni corrette ed adeguate alle quali sono pervenuti i giudici. Nè le deduzioni difensive denunciano una motivazione incompatibile con la ricostruzione della condotta dell'indagato. Inoltre, le eventuali minime incongruenze sono ininfluenti, una volta che le deduzioni difensive, anche se non compiutamente esaminate, siano tuttavia incompatibili con la decisione impugnata. Con l'ordinanza impugnata il tribunale di Reggio Calabria ha confermato, in sede di riesame, (a misura cautelare applicata nei confronti di RR NC, persona sottoposta ad indagini per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ex art. 291.1 c.p.p., non sussiste a carico del P.M. un obbligo a trasmettere al GIP e al tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti, ne' nella loro integrante, viceversa, il P.M. è legittimato a selezionare con ampia discrezionalità, non censurabile, il materiale indiziario da sottoporre all'esame del GIP, per l'emissione della misura cautelare richiesta. Infatti, nella fase delle indagini preliminari, il P.M., ha solo l'onere di allegare alla richiesta gli elementi di accusa che ritiene necessari ai fini dell'accoglimento della sua richiesta. L'obbligo di una produzione completa sussiste solo, come recita l'art. 291.1 c.p.p., per "tutti gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive" e, cioè, gli atti e/o i documenti dai quali possano desumersi elementi di prova a favore della persona sottoposta alle indagini.
Nella specie, al tribunale è stata trasmessa la stessa nota informativa sottoposta al giudice che aveva adottato la misura cautelare. Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell'art. 291.1 che comporti l'invalidità del procedimento di riesame. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Infatti, se è vero che per i procedimenti che all'entrata in vigore della legge 1/3/2001, n. 63 (c.d. giusto processo) si trovavano nella fase delle indagini preliminari, comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri, rese da indagato le cui dichiarazioni siano state assunte senza l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 64.3, lett. C) c.p.p., novellato (Cass. Sez. Un. 24/9/2003, Zalagaitis, n. 226718), tuttavia, la violazione di legge dedotta è irrilevante, in quanto la motivazione circa l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso operante in Platì, prescindendo dalle dichiarazioni rese dal ME, si fonda su diverse ed autonome fonti di prova.
Nel merito, i ricorrenti prospettano censure esclusivamente di merito cercando di pervenire, attraverso una diversa valutazione a conclusioni diverse e alternative rispetto a quelle alle quali era pervenuto il giudice di riesame con una corretta e logica motivazione.
Infatti, nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che la condotta favoreggiatrice di un soggetto a favore di componenti di una associazione per delinquere possa essere assunta come grave indizio di partecipazione alla stessa (Cass. Sez. 3^, 8/11/1999, Azione, n. 215054), così come la condanna definitiva per favoreggiamento non preclude la possibilità dell'adozione di una misura cautelare per il delitto associativo (Cass. Sez. 5^, 4/1/2000, Luparello, n. 215977). Invero, nel caso di partecipazione ad associazione di stampo mafioso,la prova logica costituisce il fondamento della prova dell'esistenza del vincolo associativi in quanto dall'esame globale delle condotte criminose addebitate al soggetto, attraverso un ragionamento logico, può desumersi correttamente la sua ricorrenza, costituendo un aiuto alla piena operatività del consesso criminoso, non tanto nei confronti dei singoli, ma dell'intero gruppo. Nella specie, il tribunale ha apprezzato il ruolo coperto da RR, nell'ambito dell'associazione, ricollegando in modo logico, allo stato, il suo diretto coinvolgimento nell'episodio della cattura dei latitanti BA AS (n. 4/5/1961) e TR RO e, quindi, la sistematicità dell'apporto fornito ai latitanti, con il dialogo intercettato sull'utenza della NG IA, moglie di TR IN (arrestato insieme a BA AS, n. 24/8/1961 e Pelle Giuseppe, in data 12/9/2001).
Infatti, con motivazione corretta e logica il tribunale ha potuto ricostruire un quadro d'insieme che fa apparire altamente verosimile la presenza dell'odierno ricorrente a fianco dei latitanti, non solo nell'episodio del 10/10/2001, ma anche in quello precedente del 12/9/2001, quando era riuscito a sfuggire alla cattura, trattandosi, perciò, di uno di quei soggetti che secondo la NG era stati catturati in secondo momento.
La ricorrenza della presunzione di cui all'art. 275.3 c.p.p., non risulta superata da alcuna elemento concreto che ne dimostri il venir meno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004