Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza neanche al G.i.p., non comporta la perdita di efficacia della misura ma, se del caso, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, qualora i decreti stessi siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 7350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7350 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 198
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 030325/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI IS N. IL 09/11/1976;
avverso ORDINANZA del 21/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI V. il quale ha chiesto il rigetto.
OSSERVA
AZ Isen, in proprio, proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 21.5.2007 dal tribunale del riesame di Roma, con la quale era stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma per il reato di tentato omicidio nei confronti di un cittadino albanese, mai compiutamente identificato. Il tribunale rigettava le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e sosteneva che dal loro contenuto - che in parte era riportato nel provvedimento - emergeva un grave quadro indiziario circa la pianificazione dell'omicidio de quo. Il ricorrente tornava ad eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni con perdita di efficacia della misura cautelare, perché i decreti autorizzativi non erano stati tempestivamente trasmessi al tribunale del riesame, non era stato consentito al difensore di verificare adeguatamente ne' la legittimità, ne' la sussistenza dei presupposti di validità (con particolar riferimento al fatto se le intercettazioni erano state effettuate presso gli impianti della procura o all'esterno; con riferimento alla sussistenza o meno dei gravi indizi di reato, ecc.); essendo pieni di cancellature non erano inoltre idonei ad effettuare alcun valido controllo. Poi ci si doleva della mancanza di prova circa l'idoneità non equivoca degli atti, sostenendosi che il tribunale avrebbe affermato tale idoneità in base ad un'astratta, futura, possibile conclusione, senza veramente motivare il suo convincimento. Contestava che dal contenuto delle intercettazioni emergessero quei gravi indizi a carico dell'arrestato, essendo esse state palesemente fraintese dagli inquirenti;
in ogni caso, essendo comunque il progetto rimasto ad uno stadio "parlato" (non si sapeva nemmeno chi fosse la vittima designata), escludeva che si potesse qualificare la fattispecie come tentativo di omicidio, avendo il giudice di merito dimenticato - fra l'altro - che esiste anche l'istituto della desistenza. Concludeva quindi nel senso che si stava facendo un processo alle intenzioni.
Il ricorrente ha svolto sia l'eccezione di inutilizzabilità, sia quella di perdita di efficacia del provvedimento cautelare. Ora, quanto alla violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, va rilevato che la sanzione della perdita di efficacia della misura si verifica solo nel caso di mancata trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al G.I.P. ex art.291 c.p.p.. Ne consegue che - qualora il Pubblico Ministero non abbia presentato al GIP i decreti autorizzativi delle intercettazioni - (e la mancanza viene richiamata dallo stesso ricorrente: p. 4 ricorso) - la mancata trasmissione al tribunale nel termine prescritto dall'art.309 c.p.p., comma 5, dei decreti autorizzativi, non facendo parte gli stessi degli atti a suo tempo presentati al GIP per la richiesta della misura cautelare, non comporta la perdita di efficacia della misura, ma eventualmente solo la inutilizzabilità delle intercettazioni, qualora i relativi decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 (Cass. 1^, 15.2-7.3.2005, n. 8806 - ric. Ferrini). Risulta inoltre dal provvedimento impugnato - ed il punto non è controverso - che i decreti autorizzativi e di proroga con tutta la relativa documentazione (pur non essendo stati presentati al GIP) sono stati poi depositati all'udienza del 21.5.2007 a disposizione della difesa, sì che si deve nuovamente escludere che nel caso di specie ricorra una ipotesi di perdita di efficacia della misura, e men che meno che possa parlarsi di violazione del diritto di difesa, avendo la stessa potuto godere di un congruo termine per esaminare la documentazione. Ancora oggi, del resto, oltre ad affermare che avrebbe dovuto avere a disposizione almeno un giorno per esaminare gli atti, e non soltanto un'ora, il difensore si aggrappa ad argomentazioni meramente formali, non essendo stato in grado di indicare quale concreto danno abbia sostanzialmente subito l'interesse del suo assistito per un termine a difesa a suo dire troppo breve.
Quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni, è sufficiente rilevare che con i motivi di ricorso ci si è limitati a formulare in modo generico una serie di astratte ipotesi di illegittimità dei decreti autorizzativi ed esecutivi, come se i vizi fossero automaticamente ricollegabili alla tardiva trasmissione dei decreti al tribunale del riesame. Ne consegue che, in mancanza di specifici e puntuali rilievi in punto illegittimità, deve ritenersi che sussista una presunzione di legittimità dei relativi decreti. Quanto al contenuto delle intercettazioni, il ricorrente ha dedotto solo mancanza ed illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata assumendo che le stesse sono state palesemente fraintese. Sennonché, per essere accoglibile, il ricorso avrebbe dovuto fornire la specificazione di precise illogicità, consistente:
a) o nell'aver attribuito agli elementi di giudizio presi in considerazione un significato fuori del senso comune, il che, nel caso di specie, pacificamente non è avvenuto;
b) oppure ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte con conseguente assoluta incompatibilità razionale degli argomenti svolti e l'insanabile contrasto degli stessi, il che nemmeno è avvenuto.
In mancanza di siffatte specifiche allegazioni, la Corte di cassazione non può essere chiamata a verificare se il giudice di merito ha preso in considerazione tutti gli elementi acquisiti o acquisibili, perché non deve in questa sede ricostruire i fatti, ma deve solo verificare l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. In altri termini, il vizio ricorribile per cassazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino ictu oculi contrastanti tra di loro, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendo non essendo possibile identificare il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. Nulla di tutto ciò è stato messo in evidenza dalla difesa nel caso di specie.
Infondata è anche la doglianza circa la qualificazione data al reato contestato.
Innanzitutto, per la sussistenza della programmazione non si richiede necessariamente che il soggetto passivo del reato sia individuato nella sua identità fisica sin dal momento in cui si radica nella psiche dell'agente la risoluzione di uccidere: tale individuazione, infatti, interessa piuttosto la fase di esecuzione finale del delitto.
Quanto poi all'asserita inidoneità degli atti, il tribunale - a differenza di quanto opina il ricorrente - ha motivato il suo convincimento non solo alla luce delle telefonate intercettate così come riportate nell'ordinanza impugnata che rivelano in modo non equivoco l'intenzione di commettere l'omicidio (dandosi pure atto di come e dove si sarebbe appoggiato l'effettivo killer, del fatto che le armi erano state ormai procurate, del fatto che l'AZ aveva confermato la sua disponibilità a partecipare all'omicidio), ma anche del fatto oggettivo che le armi non sono state solo procurate, ma anche materialmente portate, e recuperate dalle forze dell'ordine nell'autovettura utilizzata da Tafa Kamber per giungere a Civitavecchia, cioè proprio il soggetto che per telefono aveva confermato al coimputato Cica la disponibilità piena del AZ. Erra dunque il ricorrente quando afferma che il proposito criminoso è rimasto al più solo nella mente dei soggetti senza che venisse compiuto alcun atto materiale (p. 7 ricorso).
È infine priva di pregio la linea difensiva ove afferma che potrebbe ancora esservi stata desistenza da parte del ricorrente, perché di fronte all'elencazione degli atti idonei, quand'anche si accettasse la tesi della compatibilità fra tentativo e desistenza, quest'ultima ha comunque natura di esimente, sì che la riconducibilità alla volontà dell'agente, qualora non risulti chiaramente agli atti, va dimostrata proprio da chi la invoca (Cass. 6^, 10.3-18.7.1995, n. 7937 - ric. Monaco). Inutile dire che, nel caso di specie, nulla ha dimostrato l'AZ in punto una sua effettiva desistenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008