Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 7350
CASS
Sentenza 28 gennaio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza neanche al G.i.p., non comporta la perdita di efficacia della misura ma, se del caso, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, qualora i decreti stessi siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 7350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7350
    Data del deposito : 28 gennaio 2008

    Testo completo