Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 42765
CASS
Sentenza 18 settembre 2003

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La mancata trasmissione al giudice degli atti contenenti elementi favorevoli all'indagato da parte del Pubblico Ministero determina la nullità dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva per violazione dell'art. 292, comma secondo ter cod.proc.pen., stante l'espresso richiamo che detta norma fa all'art. 358 cod. proc. pen. e all'art. 38 disp. att. cod. proc. pen. Tale nullità, a regime intermedio, peraltro, si traduce in un vizio motivazionale del provvedimento impositivo che, fatto valere in sede di riesame, impone al giudice di valutare se l'elemento trascurato abbia influito o meno nel convincimento del primo giudice, fatta salva la possibilità per il giudice del riesame di integrare autonomamente l'apparato argomentativo (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l'ordinanza cautelare fosse affetta da nullità, ancorché il pubblico ministero non avesse provveduto alla trasmissione al giudice degli interrogatori dell'indagato, in quanto il Tribunale del riesame, nel confermare la misura coercitiva, aveva richiamato gli elementi favorevoli all'indagato in essi contenuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 42765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42765
    Data del deposito : 18 settembre 2003

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