Sentenza 18 settembre 2003
Massime • 1
La mancata trasmissione al giudice degli atti contenenti elementi favorevoli all'indagato da parte del Pubblico Ministero determina la nullità dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva per violazione dell'art. 292, comma secondo ter cod.proc.pen., stante l'espresso richiamo che detta norma fa all'art. 358 cod. proc. pen. e all'art. 38 disp. att. cod. proc. pen. Tale nullità, a regime intermedio, peraltro, si traduce in un vizio motivazionale del provvedimento impositivo che, fatto valere in sede di riesame, impone al giudice di valutare se l'elemento trascurato abbia influito o meno nel convincimento del primo giudice, fatta salva la possibilità per il giudice del riesame di integrare autonomamente l'apparato argomentativo (in applicazione di tale principio la Corte ha escluso che l'ordinanza cautelare fosse affetta da nullità, ancorché il pubblico ministero non avesse provveduto alla trasmissione al giudice degli interrogatori dell'indagato, in quanto il Tribunale del riesame, nel confermare la misura coercitiva, aveva richiamato gli elementi favorevoli all'indagato in essi contenuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 42765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42765 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Raffaele LEONASI Consigliere
Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dott. Saverio MANNINO Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IN;
avverso l'ordinanza del 26/2/2003 del Tribunale di Venezia. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LEONASI;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Vassinde de Prosperi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
SA IN fu raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere siccome indagato per il reato di corruzione continuata, avendo, quale direttore del centro di cardiochirurgia dell'ospedale di Padova, accettato da RT OR somme di denaro per garantirgli l'acquisto da parte dell'Ente di certe protesi valvolari: gli si addebitava in particolare di avere ritardato atti o compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio anche con l'adottare le specifiche soluzioni tecniche prive di adeguate e documentate sperimentazioni.
La misura coercitiva era confermata in sede di riesame dal Tribunale di Venezia che riteneva peraltro sufficienti gli arresti domiciliari. Il Collegio giudicava sussistente la gravità del quadro indiziario sulla base delle accuse mosse dal RT - titolare o comunque amministratore di fatto di due società (la FOR.Hospital e la FOR.MED, quest'ultima affidata a un prestanome, tale IN) interessate alla commercializzazione dei prodotti - che appunto riferiva come il prezzo della corruzione fosse consistito in contributi a iniziative di carattere scientifico promosse dal prof. SA, nel pagamento di viaggi all'estero, nella dazione di vere e proprie somme di denaro (in complesso circa 125milioni di lire): tali somme erano lievitate dalle iniziali L. 500mila a pezzo a 500 euro quando si trattò di adottare le valvole "TRI" prodotte in Brasile e che dovevano avere "una spinta superiore" per essere lanciate sul mercato. Riscontri erano ravvisati nelle testimonianze di altri sei cardiochirurghi, anch'essi di chiara reputazione, e operanti in centri del Veneto, che pure riferivano di proposte corruttive avanzate, per quanto inutilmente, nei loro confronti dal RT, anche a mezzo dell'IN: tutti i predetti ritenevano le valvole TRI di livello inferiore a quelle già sperimentate di produzione europea e nordamericana. Si richiamavano ancora nel provvedimento le testimonianze del titolare e di un cameriere del ristorante cittadino nel quale SA incontrava RT per riceverne il denaro.
Ha proposto ricorso il SA, lamentando "violazione dell'art. 606 lett. c), d) ed e) in relaz. agli artt. 291 co. 1, 292 co. 2 lett. c) bis, 292 co. 2ter, 358, 293 co. 3, 294, 302, 309 co. 5, 9 e 10 con riferimento agli artt. 273 e 274 lett. a) e c) cpp". Anzitutto negli interrogatori (non trasmessi dal P.M. al GIP) precedenti quello del 7 febbraio 2003, nel quale per la prima volta RT aveva formulato accuse nei confronti del coindagato, il dichiarante aveva fornito elementi tutt'altro che neutri (cosa erroneamente ritenuta dal Tribunale) in quanto, oltre a escludere di aver mai corrotto il SA o di aver conosciuto i sistemi di conferimento degli appalti per le forniture, aveva addirittura accennato a lotte fra medici e a un complotto nei confronti del predetto, elementi arbitrariamente non sottoposti all'esame del GIP:
in diritto si osserva al proposito dal ricorrente che, se pur vero che l'art. 291 cpp non contiene esplicita sanzione processuale per il caso di omessa trasmissione di tutti gli elementi favorevoli all'imputato, non può trascurarsi che nullità è prevista dall'art. 292 per il fatto (in sè meno grave) di omessa valutazione da parte del GIP degli elementi favorevoli all'imputato e che l'art. 309 co. 5 e 10 prevede l'inefficacia della misura qualora non siano trasmessi al tribunale del riesame tutti gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato; sotto altro profilo il giudice del riesame avrebbe poi svolto argomentazione contraddittoria là dove, avendo affermato in astratto la necessaria valutazione dell'attendibilità di un chiamante in correità anche in base alla "genesi" della chiamata stessa, giudica poi irrilevante l'esame delle dichiarazioni del SA nella loro completezza e nel loro sviluppo. In definitiva, la prima nullità si sarebbe trasferita a cascata sullo stesso interrogatorio di garanzia reso dal SA, così determinandosi la "decadenza" della adottata misura. Il ricorrente passa poi alla critica delle dichiarazioni RT con riguardo e a quanto dallo stesso affermato in negativo nei precedenti interrogatori e a insufficienza del rilievo del Tribunale circa la inesistenza di motivi di astio o di rancore da parte del dichiarante (là dove questi era, secondo l'ipotesi formulata da SA, dominato dal terrore di essere sottoposto a Padova allo stesso trattamento di rigore riservatogli dall'A.G. torinese per analoghi fatti): sottolinea ancora che il Tribunale non avrebbe dato risposta a quanto dedotto circa le incertezze di RT in ordine al presunto aggiornamento della tangente a 500 euro, alle contraddizioni circa il ruolo di IN (che si sarebbe attivato nella corruzione dei sanitari sebbene RT, a quanto si afferma dallo stesso giudice, si guardasse bene dal coinvolgere suoi collaboratori nelle trame illecite), circa il non coinvolgimento, persino a livello conoscitivo, del RT in tutto quanto avveniva nella preparazione e nello svolgimento delle gare di appalto e infine circa la misura delle dazioni in denaro (qui il ricorrente sembra accennare all'assurdità di tangenti pari al 10-20 per cento delle forniture, da pagarsi con denaro di RT e alle stesse modalità delle asserite consegne in luogo pubblico e in ambiente nel quale SA era ben conosciuto).
Sono stati presentati in termini anche motivi nuovi. Diritto
I motivi come sopra riassunti ex art. 173 disp. att. cpp sono infondati quando non addirittura inammissibili.
Non è esatta, sul problema della mancata trasmissione al GIP di una parte dei verbali di interrogatorio di SA, la premessa dalla quale muove il Tribunale, cioè che nullità si verificherebbe soltanto nel caso espressamente previsto dal comma 2 ter dell'art.292 cpp, di omessa valutazione da parte del GIP degli elementi favorevoli all'indagato: nullità, ritenuta a regime intermedio, è in realtà stabilita anche per il caso di mancata trasmissione degli atti (contenenti elementi favorevoli), per come reso palese dal richiamo che la disposizione appena detta fa all'art. 358, concernente "fatti e circostanze favorevoli" all'indagato, e all'art. 38 disp. att. cpp direttamente riguardante le investigazioni difensive;
al cospetto di questi dati normativi resta privo di senso il distinguo che il Tribunale pone tra carenze imputabili al GIP e quadro valutativo incompleto fornito dal P.M.. Tale nullità, peraltro, si traduce in un vizio motivazionale del provvedimento impositivo che, fatto valere (come nel caso) in sede di riesame, impone al giudice di valutare se l'elemento (o gli elementi) trascurati abbiano influito o meno nella formazione del convincimento del primo giudice (cfr. cass. 13/3/1998 n. 895, Migliaccio, RV. 209904 e 2/4/1996, Wondimagnhu, RV. 205660), fatta salva la possibilità per il giudice del riesame di integrare autonomamente l'apparato argomentativo. Ed è questo che il Tribunale di Venezia, rientrando nei giusti binari, ha puntualmente fatto quando, a p. 2 e 3 del proprio provvedimento, ha richiamato i precedenti interrogatori (con gli elementi che, a parere della difesa, erano favorevoli all'indagato) per seguire il percorso psicologico del dichiarante RT prima della "rottura degli argini" fino a pervenire alla conclusione, non censurabile in questa sede, che anche la coordinata lettura del quadro d'insieme e del suo sviluppo nel tempo si risolvono in ulteriore supporto del giudizio di attendibilità del RT, quindi della tesi accusatoria. Resta, in ogni caso, fuor di luogo il richiamo fatto nell'incipit del ricorso a violazioni degli artt. 294, 302-309 cpp (perché la mancata trasmissione dei verbali non si è risolta, ne' poteva risolversi, in inefficacia della misura cautelare, comunque da far valere in autonoma sede, come anche il Tribunale ha avvertito), nonché dell'art. 274 perché non vengono proposti motivi riguardanti le esigenze cautelari.
Nella prima parte dei motivi nuovi il ricorrente si sofferma a lungo sulle tappe che contrassegnarono il rapporto processuale P.M. - RT - difensori, riportando addirittura una serie di brani tratti dagli scambi di battute verbalizzati, brani che dovrebbero segnalare negli intenti, la rilevanza di quanto affermato da RT prima della collaborazione: trattasi di dati fattuali che certo questo giudice di legittimità non può prendere in considerazione se non a rischio di snaturare il giudizio di legittimità: e ciò specie perché non è neppure prospettabile un vizio di motivazione dopo che il Tribunale ha dato una sua valutazione congrua sull'argomento.
L'esame degli altri motivi, non articolati con una numerazione progressiva, segue, per quanto possibile, un ordine logico delle proposizioni sopra richiamate.
Dell'attendibilità del RT, per come valutata positivamente dal Tribunale almeno per la parte che qui interessa, già si è fatto cenno;
si può aggiungere che il giudice del merito ha esplicitamente escluso la esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti del SA, sottolineando come, anzi, i rapporti tra i due siano stati sempre più che cordiali (p. 5) tanto che una persona del livello professionale del SA ritenne di partecipare al ricevimento per le nozze di un figlio di RT: è un dato di fatto preciso, almeno per le esigenze proprie della fase cautelare, al quale è del tutto vano, in questa sede, che SA contrapponga valutazioni o ricostruzioni alternative o addirittura "ipotesi" come quella del terrore che in quei giorni travolse il dichiarante. Certo, il Tribunale non riconosce piena valenza di elementi probatori o indizianti a tutte le informazioni fornite dal dichiarante, anzi in alcuni casi gli attribuisce addirittura delle menzogne (ved. rapporti con l'IN ed esaltazione della professionalità di lui), ma proprio per questo argomenta in modo corretto il proprio convincimento quando esclude intenti calunniatori nei confronti di SA (principio di frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie). Il Tribunale ha pure fornito risposta (p. 9) al dato costituito da una tangente lievitata fino all'inconsueto limite del 20 per cento col richiamare il rilievo che si dava dai corruttori (secondo le dichiarazioni degli altri medici contattati) alla circostanza che quelle particolari valvole di produzione brasiliana erano frutto di una ricerca originale che consentiva un abbattimento dei costi e quindi un incremento degli "incentivi" per il migliore lancio sul mercato. Le altre contraddizioni che il ricorrente pretende di cogliere nel narrato di RT - circa il ruolo di IN, la consegna del denaro in un locale pubblico, l'importo complessivo della somma versata e altri simili elementi illustrati a lungo anche nei motivi nuovi - si risolvono in censure di merito al già detto giudizio formulato dal Tribunale sull'attendibilità del dichiarante, giudizio supportato anche da quanto riferito (ved. "fatto") dagli altri sanitari circa le pressioni esercitate dai due e dal rifiuto infastidito del prof. AZ di ricevere nel suo ufficio il postulante RT.
Quanto all'assunto della ignoranza dei meccanismi delle gare di appalto da parte di RT il Tribunale (p. 13) ha dato risposta più che esauriente (al corruttore bastava sapere che il pubblico ufficiale retribuito era in condizione di influire in senso favorevole sui meccanismi di assegnazione delle forniture, essendo poi del tutto irrilevante per il primo la sconoscenza degli "specifici passaggi" dei procedimenti amministrativi) sicché è vano che il ricorrente si attardi ancora su questo tema. Inammissibile è infine il motivo nuovo concernente le esigenze cautelari e la scelta della misura, trattandosi di punti della decisione non investiti dall'originario atto di gravame (SS.UU. 20/4/1998, Bono ed altri).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 NOVEMBRE 2003.