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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/08/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7800/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7800/2022 Ruolo Generale promossa da n persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
c.f. Parte_2 C.F._1 Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Liberto (c.f. ) C.F._2
ATTORE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Antonio Castellini (c.f. ) e l'avv. Carlo Castellini (c.f. ) C.F._3 C.F._4 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come note conclusive e fogli di precisazione delle conclusioni in atti come segue: per l'attrice opponente nel merito Rejectis adversis: Revocare e/o annullare l'ordinanza del 30.06.2023, comunicato il 03.07.2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Dare atto del disconoscimento proposto in opposizione, che si ribadisce;
Dichiarare l'inesistenza giuridica e/o la nullità e/o la invalidità del documento del 19/05/2021 è denominato dalla Scovi “scrittura”; Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, cui si rinvia;
Dichiarare nullo e annullare con ogni statuizione il decreto ingiuntivo opposto n. 2806/2022 (R.G.:6652/2022) emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Padova, e per l'effetto revocare in ogni parte il detto provvedimento monitorio; In ogni caso rigettare nel merito tutte le domande spiegate dalla perché infondate in fatto e in CP_1 diritto;
In subordine, laddove si ritenesse esistente, valida ed efficace quel documento del maggio 2021, dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria del sig. per quanto sopra rilevato;
Parte_2 Ordinare alla il deposito in cancelleria dell'originale della scrittura del 19.05.2021; CP_1 Con riserva di dedurre ulteriormente in relazione alle difese della controparte;
Condannare la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. CP_1
pagina 1 di 7 per la convenuta opposta : Respingersi l'opposizione e le domande tutte dell'opponente; Confermarsi in ogni sua parte l'opposto decreto;
In ogni caso condannarsi l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 25.000,00 oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
Condannarsi l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. rimettendo la quantificazione al giudice;
Spese di causa e imposta di registro rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed il sig. in proprio convengono in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2806/2022Ing. – n.6652/2022 R.G. emesso dal
Tribunale di Padova contenente intimazione di pagamento della somma di € 25.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno derivato per il ritardo nella stipula di una compravendita CP_1 immobiliare da parte di di cui si assume essere il garante. Parte_1 Parte_2
Precisa che il decreto è opposto anche dal sig. in proprio benchè notificato solo ad Pt_2 Parte_1
Lamenta l'inesistenza e/o invalidità della scrittura del 19/05/2021 che costituirebbe titolo della pretesa monitoria e del sorgere dell'obbligazione azionata, contestando l'autografia delle sottoscrizioni di e del sig. e chiedendo l'esibizione dell'originale. Deduce quindi la nullità del decreto Parte_1 Pt_2 per carenza di presupposti oltre che l'inesistenza di obbligazioni in capo ad ed al sig. Parte_1 Pt_2
Riferisce della vicenda che avrebbe portato alla tardiva stipula dell'atto di compravendita ma per responsabilità imputabili a negando l'esistenza di danno per ritardo che assume indimostrato. CP_1
Quanto all'asserito ruolo di garante del sig. eccepisce decadenza ed estinzione della fideiussione Pt_2 ai sensi dell'art. 1957 co. 1 c.c. non avendo proposto le sue istanze nei termini di legge. CP_1
Conclude quindi chiedendo di darsi atto del disconoscimento della scrittura privata dichiarandone l'inesistenza giuridica e la nullità nonché la nullità del decreto opposto e di ogni statuizione nello stesso contenuta con sua conseguente revoca e rigetto delle domande proposte da perchè infondate. CP_1
In subordine, in caso di ritenuta validità, del documento chiede dichiararsi estinta l'obbligazione fideiussoria del sig ed ordinarsi l'esibizione dell'originale della scrittura con rifusione di spese. Pt_2
Si costituisce contestando la ricostruzione attorea ed esponendo come in data 26/08/2019 Controparte_1 in Lipari le parti abbiano sottoscritto una promessa di vendita avente ad oggetto un immobile in costruzione a Vulcano che sarebbe stato ultimato dal futuro acquirente dopo il rogito. Parte_1
Precisa che, non essendosi perfezionata la compravendita nei termini concordati, in ragione del danno subito da per il ritardo nei pagamenti previsti, le parti si sarebbero incontrate a Padova presso CP_1 lo studio legale Castellini il 23/04/2021 per discuterne accordandosi su un nuovo termine di stipula differito e sull'impegno al riconoscimento da parte di di euro 25.000 in due tranches a titolo Parte_1
pagina 2 di 7 di rifusione danni per il ritardo in favore di con prestazione di garanzia personale anche da CP_1 parte di e in proprio, già legale rappresentante di CP_2 Parte_2 Parte_1
Riporta che l'accordo così concluso veniva riversato in una scrittura privata inviata dal legale di ad per la sottoscrizione in data 29/04/2021, restituita sottoscritta da CP_1 Parte_1 Parte_1 in data 18/05/2021 con la sola espunzione della garanzia personale di modifica peraltro CP_2 accettata da CP_3 che, pur nel successivo perfezionamento della compravendita in data 20/12/2021 e versamento
[...] contestuale del saldo prezzo, non adempie all'impegno contenuto nella scrittura integrativa Parte_1 del cui originale precisa peraltro di non disporre, in quanto trattenuto dall'opponente. CP_1
Assumendo comunque la validità e l'efficacia della scrittura privata e conseguentemente dell'obbligazione nella stessa contenuta in quanto trasmessa e modificata dalla stessa Parte_1 conclude chiedendo la concessione di provvisoria esecutorietà al decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e delle domande attoree, con condanna al pagamento nonché ex art. 96 cpc.
Previa istruttoria testimoniale la causa passa in decisione.
Il titolo sulla base del quale si fonda la pretesa monitoria è dato dalla scrittura privata che costituisce obbligazione a sé stante e che prescinde dalle pregresse vicende intercorse tra le parti se non in quanto la precedente stipula tra le parti di promessa di vendita di immobile in data 26.8.2019 ne costituisce presupposto ed antecedente logico in fatto.
Preliminarmente gli opponenti assumono che la scrittura sia “del tutto priva dei requisiti per poter attribuire alla stessa efficacia di contratto” e quindi negano sia “atto idoneo a far sorgere obbligazioni”.
L'assunto non è condivisibile atteso che nel documento da un punto di vista formale sono ravvisabili i requisiti del contratto previsti dall'art. 1325 c.c. quanto a causa ed oggetto leciti ex art. 1343 c.c. ed art. 1346 c.c., quanto a forma scritta prevista ex art. 1350 n.12 c.c. nonché quanto ad accordo. Riservata infatti al prosieguo ogni valutazione sull'autenticità della sottoscrizione, la scrittura, in quanto recante firma della sola può ritenersi fondatamente costituire una proposta che, trasmessa a Parte_1 in data 18.5.2021, è pervenuta a conoscenza di quest'ultima che successivamente vi ha CP_1 dato esecuzione (cfr. doc. 4 convenuto), contegno concludente e significativo dell'accettazione della stessa, circostanze che assumono rilevanza ai fini di cui agli artt. 1326ss c.c. anche alla luce dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti ed non in sé contestato (cfr. doc.2-3-4 convenuto).
Nella fattispecie può ritenersi quindi astrattamente raggiunto il consenso tra le parti sui termini dell'intesa. Sotto altro profilo nel documento potrebbero ravvisarsi, oltre ad una proposta/promessa unilaterale accettata anche nelle sue modifiche per facta concludentia, un impegno a valere quale pagina 3 di 7 riconoscimento di debito, senza che incida sulla validità ed efficacia dell'atto in sé la sottoscrizione apposta solo in calce e non in tutti i suoi fogli (cfr. Cass. 76812019; Cass. 4886/2007).
Ciò premesso, quanto all'asserita carenza di firme autografe, gli opponenti assumono che la sottoscrizione attribuita ad e quindi al suo legale rappresentante sia Parte_1 Parte_2 apocrifa, disconoscendone la conformità ex art. 2700 e 2712 c.c. e chiedendo che venga ordinato a di produrre l'originale della scrittura mediante deposito in cancelleria. CP_1
Gli opponenti quindi nell'atto introduttivo del giudizio, elencando analiticamente i motivi di opposizione, non contestano l'autenticità quanto a provenienza da proprio recapito della comunicazione email recante allegata la scrittura de quo ma in primis solo della sottoscrizione in calce all'allegato.
Il documento risulta quindi trasmesso con posta elettronica ordinaria da un indirizzo email (cfr.
) sulla cui specifica riferibilità ad ed al sig. gli opponenti Email_1 Pt_1 Pt_2 stessi nulla eccepiscono nell'atto introduttivo limitandosi a dedurre sulla non autografia della firma.
Ai sensi dell'art.115 ss. c.c. la mancata contestazione specifica di una circostanza di fatto produce l'effetto della c.d. relevatio ab onere probandi con i conseguenti effetti (cfr. Cass.3680/2019).
Solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli opponenti contestano l'efficacia della scrittura privata non tanto quanto a provenienza ma piuttosto a riferibilità al suo autore apparente, negandole valore giuridico, contestazione che, per come formulata, risulta tardiva in quanto da formularsi nella prima difesa processuale successiva alla produzione del documento in sede monitoria, ossia nell'atto introduttivo in cui non si menziona lo specifico profilo ma il solo disconoscimento di firma.
Quanto alla richiesta di produzione dell'originale della contestata scrittura, a prescindere dalle posizioni processuali assunte dalle parti, va osservato che per ragioni di logica il documento in originale deve presumersi nella disponibilità di chi lo ha, almeno apparentemente, sottoscritto ed inviato all'altra parte contraente salvo che venga fornita prova contraria che attesti lo smarrimento incolpevole o l'invio dell'originale all'altra parte contraente, prova che qui difetta.
La circostanza che il testo sottoscritto, a prescindere dall'autenticità della firma, provenga da indirizzo email di con cui è stata intrattenuta anche la precedente corrispondenza, appare indizio Parte_1 significativo della disponibilità dello stesso da parte di chi lo ha inviato ossia dell'opponente Pt_1
Né risulta che la stessa abbia fornito o offerto di fornire prove contrarie sul punto, limitandosi a mere affermazioni in atti non sorrette da alcun principio di prova.
Solo nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. , e quindi tardivamente, viene circostanziata ed esplicitata con la dovuta chiarezza la contestazione e disconosciuta la valenza probatoria della mail ordinaria (““il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal pagina 4 di 7 Codice dell'amministrazione digitale solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.”) assunto non condivisibile tanto più per l'omessa tempestività della contestazione (cfr. Cass. 11606/2018). Precisa poi l'opponente che “ciò che si è disconosciuto è la conformità del documento prodotto con quello originale tanto che fin da subito si è chiesto che venisse ordinata alla controparte di produrre questo documento”.
Il disconoscimento su questo profilo risulta ricondursi all'ipotesi dell'art. 2719 cc più che dell'art. 215
c.c., ragion per cui parte convenuta non ha svolto istanza di verificazione, non esperibile in assenza di originale. Ha conseguentemente formulato le proprie istanze istruttorie, ritenuto anche l'asserito carattere apocrifo della firma, logicamente incompatibile con la circostanza, documentalmente provata,
e solo tardivamente contestata, che il documento risulti trasmesso da indirizzo personale di chi ne appare e risulta sottoscrittore (cfr. ) e che, altra circostanza di rilevanza Email_1 decisiva, reca anche modifiche favorevoli ad e peggiorative per escludendo Parte_1 Controparte_1 la garanzia personale del terzo, sig. CP_2
Il complessivo contesto induce quindi a ritenere superabile la censura attorea.
Comunque se la contestazione deve intendersi, come sopra dichiarato dallo stesso opponente, non solo in termini di carattere apocrifo della sottoscrizione ma anche di corrispondenza della copia fotostatica all'originale ex art 2719 c.c., in assenza di originale può accertarsi anche aliunde la circostanza del formarsi del consenso e della conformità del documento agli accordi senza preclusioni in ordine ai mezzi di prova esperibili e sui cui fondare il proprio convincimento, comprese le presunzioni (cfr. Cass.
2777/2025/ Cass.18491/2024, Cass. 13425/2014; Cass. 3122/2015).
Quanto al contenuto dell'accordo, all'incontro a Padova e alla circostanza se sia o meno intervenuta un'intesa tra le parti del tenore riportato nella contestata scrittura, gli opponenti non prendono chiara posizione limitandosi esclusivamente ad affermare che dalla carenza di firma autografa del sig. Pt_2 discende l'inesistenza giuridica del documento e quindi la carenza di qualsivoglia obbligazione a carico suo e di Pur deducendo poi che il preliminare immobiliare stipulato tra le parti ha Parte_1 comunque avuto esecuzione, sia pur tardivamente comunque per fatto a sé non imputabile e senza danno alcuno la convenuta opposta, tuttavia non negano espressamente che siano intervenuti tra le parti l'incontro a Padova e quel confronto che avrebbero portato alla stesura del documento, temi essenziali alla ricostruzione della genesi del contestato documento e su cui gli opponenti singolarmente non deducono con le inevitabili conseguenze ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere che trova il suo titolo nell'accordo sul pregiudizio pagina 5 di 7 derivante dall'inadempimento e non nella promessa di vendita dell'immobile in sé se non in via mediata.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice risultano inammissibili ed irrilevanti in quanto vertenti su circostanze afferenti il contesto fattuale dell'originaria promessa di vendita e non della sottoscrizione della c.d. “scrittura” contestata ed in atti, rispetto a cui tendono a provare circostanze aggiunte e contrarie mentre il tema probandi è la veridicità del documento, della sua riferita genesi, e quindi l'esistenza e validità delle intese nella stessa scrittura contenute.
Al contrario le istanze istruttorie formulate da parte convenuta sono tese alla ricostruzione del contesto in cui le parti sono pervenute all'accordo, stante anche il disconoscimento attoreo della conformità dei contenuti della copia all'originale del documento, i cui termini sono stati formalizzati nel testo inviato in data 29.4.2021 (doc.2 convenuto) e reso firmato da in data 18.5.2021 (doc. 3 convenuto). Parte_1
Benchè la veridicità del documento possa indagarsi aliunde per quanto già esposto, comunque nell'istruttoria testimoniale trovano conferma le circostanze riferite, la riunione a Padova e l'intervenuto accordo, tranne che per la presenza del sig. figlio del legale rappresentante, CP_2 soggetto terzo rispetto alla scrittura e che riporta fatti appresi de relato, perciò irrilevanti.
Quanto poi alla dedotta nullità del provvedimento monitorio opposto per carenza di prova ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c. il tema deve ritenersi assorbito in quanto precede.
Infine sulla posizione del garante anche in relazione alla previsione dell'art. 1957 co 1 c.c., per stessa ammissione attorea il decreto ingiuntivo non risulta essergli stato notificato, circostanza non smentita dalla convenuta, con conseguente inefficacia della domanda monitoria nei confronti di Parte_2 in proprio ai sensi dell'art. 644 c.p.c., essendogli stato notificato il decreto solo quale legale
[...] rappresentante di Da ciò indubitabilmente consegue che l'esecutorietà del decreto e la sua Parte_1 efficacia non può che essere fatta valere unicamente nei confronti del soggetto a cui il decreto stesso è stato notificato e quindi della sola dato che di per sé assorbe ogni altro rilievo. Parte_1
Non si ravvisano i presupposti per l'adozione dei richiesti provvedimenti ex art. 96 c.p.c.
In ragione di quanto complessivamente precede l'opposizione deve essere parzialmente respinta con conferma del decreto opposto limitatamente alla posizione della sola mentre merita Parte_1 accoglimento limitatamente alla posizione di in proprio stante l'inefficacia del Parte_2 decreto opposto nei suoi confronti, non risultando allo stesso notificato ritualmente ex art. 644 c.p.c.
Si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese per la parziale reciproca soccombenza atteso che l'opposizione è proposta con domanda unitaria con medesimo procuratore per soggetti diversi e diversi esiti processuali per gli stessi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 2806/2022Ing. – n.6652/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Padova limitatamente a quanto disposto nei confronti della sola per quanto in motivazione. Parte_1
Quanto all'opposizione promossa da in proprio dichiara l'inefficacia del decreto Parte_2 opposto nei confronti del medesimo per mancata notificazione ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per quanto in motivazione.
Così deciso in Padova, 31 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7800/2022 Ruolo Generale promossa da n persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
c.f. Parte_2 C.F._1 Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Liberto (c.f. ) C.F._2
ATTORE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Antonio Castellini (c.f. ) e l'avv. Carlo Castellini (c.f. ) C.F._3 C.F._4 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come note conclusive e fogli di precisazione delle conclusioni in atti come segue: per l'attrice opponente nel merito Rejectis adversis: Revocare e/o annullare l'ordinanza del 30.06.2023, comunicato il 03.07.2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
Dare atto del disconoscimento proposto in opposizione, che si ribadisce;
Dichiarare l'inesistenza giuridica e/o la nullità e/o la invalidità del documento del 19/05/2021 è denominato dalla Scovi “scrittura”; Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa, cui si rinvia;
Dichiarare nullo e annullare con ogni statuizione il decreto ingiuntivo opposto n. 2806/2022 (R.G.:6652/2022) emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Padova, e per l'effetto revocare in ogni parte il detto provvedimento monitorio; In ogni caso rigettare nel merito tutte le domande spiegate dalla perché infondate in fatto e in CP_1 diritto;
In subordine, laddove si ritenesse esistente, valida ed efficace quel documento del maggio 2021, dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria del sig. per quanto sopra rilevato;
Parte_2 Ordinare alla il deposito in cancelleria dell'originale della scrittura del 19.05.2021; CP_1 Con riserva di dedurre ulteriormente in relazione alle difese della controparte;
Condannare la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. CP_1
pagina 1 di 7 per la convenuta opposta : Respingersi l'opposizione e le domande tutte dell'opponente; Confermarsi in ogni sua parte l'opposto decreto;
In ogni caso condannarsi l'opponente a pagare all'opposta la somma di euro 25.000,00 oltre agli interessi dal dovuto al saldo;
Condannarsi l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. rimettendo la quantificazione al giudice;
Spese di causa e imposta di registro rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed il sig. in proprio convengono in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 2806/2022Ing. – n.6652/2022 R.G. emesso dal
Tribunale di Padova contenente intimazione di pagamento della somma di € 25.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno derivato per il ritardo nella stipula di una compravendita CP_1 immobiliare da parte di di cui si assume essere il garante. Parte_1 Parte_2
Precisa che il decreto è opposto anche dal sig. in proprio benchè notificato solo ad Pt_2 Parte_1
Lamenta l'inesistenza e/o invalidità della scrittura del 19/05/2021 che costituirebbe titolo della pretesa monitoria e del sorgere dell'obbligazione azionata, contestando l'autografia delle sottoscrizioni di e del sig. e chiedendo l'esibizione dell'originale. Deduce quindi la nullità del decreto Parte_1 Pt_2 per carenza di presupposti oltre che l'inesistenza di obbligazioni in capo ad ed al sig. Parte_1 Pt_2
Riferisce della vicenda che avrebbe portato alla tardiva stipula dell'atto di compravendita ma per responsabilità imputabili a negando l'esistenza di danno per ritardo che assume indimostrato. CP_1
Quanto all'asserito ruolo di garante del sig. eccepisce decadenza ed estinzione della fideiussione Pt_2 ai sensi dell'art. 1957 co. 1 c.c. non avendo proposto le sue istanze nei termini di legge. CP_1
Conclude quindi chiedendo di darsi atto del disconoscimento della scrittura privata dichiarandone l'inesistenza giuridica e la nullità nonché la nullità del decreto opposto e di ogni statuizione nello stesso contenuta con sua conseguente revoca e rigetto delle domande proposte da perchè infondate. CP_1
In subordine, in caso di ritenuta validità, del documento chiede dichiararsi estinta l'obbligazione fideiussoria del sig ed ordinarsi l'esibizione dell'originale della scrittura con rifusione di spese. Pt_2
Si costituisce contestando la ricostruzione attorea ed esponendo come in data 26/08/2019 Controparte_1 in Lipari le parti abbiano sottoscritto una promessa di vendita avente ad oggetto un immobile in costruzione a Vulcano che sarebbe stato ultimato dal futuro acquirente dopo il rogito. Parte_1
Precisa che, non essendosi perfezionata la compravendita nei termini concordati, in ragione del danno subito da per il ritardo nei pagamenti previsti, le parti si sarebbero incontrate a Padova presso CP_1 lo studio legale Castellini il 23/04/2021 per discuterne accordandosi su un nuovo termine di stipula differito e sull'impegno al riconoscimento da parte di di euro 25.000 in due tranches a titolo Parte_1
pagina 2 di 7 di rifusione danni per il ritardo in favore di con prestazione di garanzia personale anche da CP_1 parte di e in proprio, già legale rappresentante di CP_2 Parte_2 Parte_1
Riporta che l'accordo così concluso veniva riversato in una scrittura privata inviata dal legale di ad per la sottoscrizione in data 29/04/2021, restituita sottoscritta da CP_1 Parte_1 Parte_1 in data 18/05/2021 con la sola espunzione della garanzia personale di modifica peraltro CP_2 accettata da CP_3 che, pur nel successivo perfezionamento della compravendita in data 20/12/2021 e versamento
[...] contestuale del saldo prezzo, non adempie all'impegno contenuto nella scrittura integrativa Parte_1 del cui originale precisa peraltro di non disporre, in quanto trattenuto dall'opponente. CP_1
Assumendo comunque la validità e l'efficacia della scrittura privata e conseguentemente dell'obbligazione nella stessa contenuta in quanto trasmessa e modificata dalla stessa Parte_1 conclude chiedendo la concessione di provvisoria esecutorietà al decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e delle domande attoree, con condanna al pagamento nonché ex art. 96 cpc.
Previa istruttoria testimoniale la causa passa in decisione.
Il titolo sulla base del quale si fonda la pretesa monitoria è dato dalla scrittura privata che costituisce obbligazione a sé stante e che prescinde dalle pregresse vicende intercorse tra le parti se non in quanto la precedente stipula tra le parti di promessa di vendita di immobile in data 26.8.2019 ne costituisce presupposto ed antecedente logico in fatto.
Preliminarmente gli opponenti assumono che la scrittura sia “del tutto priva dei requisiti per poter attribuire alla stessa efficacia di contratto” e quindi negano sia “atto idoneo a far sorgere obbligazioni”.
L'assunto non è condivisibile atteso che nel documento da un punto di vista formale sono ravvisabili i requisiti del contratto previsti dall'art. 1325 c.c. quanto a causa ed oggetto leciti ex art. 1343 c.c. ed art. 1346 c.c., quanto a forma scritta prevista ex art. 1350 n.12 c.c. nonché quanto ad accordo. Riservata infatti al prosieguo ogni valutazione sull'autenticità della sottoscrizione, la scrittura, in quanto recante firma della sola può ritenersi fondatamente costituire una proposta che, trasmessa a Parte_1 in data 18.5.2021, è pervenuta a conoscenza di quest'ultima che successivamente vi ha CP_1 dato esecuzione (cfr. doc. 4 convenuto), contegno concludente e significativo dell'accettazione della stessa, circostanze che assumono rilevanza ai fini di cui agli artt. 1326ss c.c. anche alla luce dello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti ed non in sé contestato (cfr. doc.2-3-4 convenuto).
Nella fattispecie può ritenersi quindi astrattamente raggiunto il consenso tra le parti sui termini dell'intesa. Sotto altro profilo nel documento potrebbero ravvisarsi, oltre ad una proposta/promessa unilaterale accettata anche nelle sue modifiche per facta concludentia, un impegno a valere quale pagina 3 di 7 riconoscimento di debito, senza che incida sulla validità ed efficacia dell'atto in sé la sottoscrizione apposta solo in calce e non in tutti i suoi fogli (cfr. Cass. 76812019; Cass. 4886/2007).
Ciò premesso, quanto all'asserita carenza di firme autografe, gli opponenti assumono che la sottoscrizione attribuita ad e quindi al suo legale rappresentante sia Parte_1 Parte_2 apocrifa, disconoscendone la conformità ex art. 2700 e 2712 c.c. e chiedendo che venga ordinato a di produrre l'originale della scrittura mediante deposito in cancelleria. CP_1
Gli opponenti quindi nell'atto introduttivo del giudizio, elencando analiticamente i motivi di opposizione, non contestano l'autenticità quanto a provenienza da proprio recapito della comunicazione email recante allegata la scrittura de quo ma in primis solo della sottoscrizione in calce all'allegato.
Il documento risulta quindi trasmesso con posta elettronica ordinaria da un indirizzo email (cfr.
) sulla cui specifica riferibilità ad ed al sig. gli opponenti Email_1 Pt_1 Pt_2 stessi nulla eccepiscono nell'atto introduttivo limitandosi a dedurre sulla non autografia della firma.
Ai sensi dell'art.115 ss. c.c. la mancata contestazione specifica di una circostanza di fatto produce l'effetto della c.d. relevatio ab onere probandi con i conseguenti effetti (cfr. Cass.3680/2019).
Solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli opponenti contestano l'efficacia della scrittura privata non tanto quanto a provenienza ma piuttosto a riferibilità al suo autore apparente, negandole valore giuridico, contestazione che, per come formulata, risulta tardiva in quanto da formularsi nella prima difesa processuale successiva alla produzione del documento in sede monitoria, ossia nell'atto introduttivo in cui non si menziona lo specifico profilo ma il solo disconoscimento di firma.
Quanto alla richiesta di produzione dell'originale della contestata scrittura, a prescindere dalle posizioni processuali assunte dalle parti, va osservato che per ragioni di logica il documento in originale deve presumersi nella disponibilità di chi lo ha, almeno apparentemente, sottoscritto ed inviato all'altra parte contraente salvo che venga fornita prova contraria che attesti lo smarrimento incolpevole o l'invio dell'originale all'altra parte contraente, prova che qui difetta.
La circostanza che il testo sottoscritto, a prescindere dall'autenticità della firma, provenga da indirizzo email di con cui è stata intrattenuta anche la precedente corrispondenza, appare indizio Parte_1 significativo della disponibilità dello stesso da parte di chi lo ha inviato ossia dell'opponente Pt_1
Né risulta che la stessa abbia fornito o offerto di fornire prove contrarie sul punto, limitandosi a mere affermazioni in atti non sorrette da alcun principio di prova.
Solo nella memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. , e quindi tardivamente, viene circostanziata ed esplicitata con la dovuta chiarezza la contestazione e disconosciuta la valenza probatoria della mail ordinaria (““il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal pagina 4 di 7 Codice dell'amministrazione digitale solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.”) assunto non condivisibile tanto più per l'omessa tempestività della contestazione (cfr. Cass. 11606/2018). Precisa poi l'opponente che “ciò che si è disconosciuto è la conformità del documento prodotto con quello originale tanto che fin da subito si è chiesto che venisse ordinata alla controparte di produrre questo documento”.
Il disconoscimento su questo profilo risulta ricondursi all'ipotesi dell'art. 2719 cc più che dell'art. 215
c.c., ragion per cui parte convenuta non ha svolto istanza di verificazione, non esperibile in assenza di originale. Ha conseguentemente formulato le proprie istanze istruttorie, ritenuto anche l'asserito carattere apocrifo della firma, logicamente incompatibile con la circostanza, documentalmente provata,
e solo tardivamente contestata, che il documento risulti trasmesso da indirizzo personale di chi ne appare e risulta sottoscrittore (cfr. ) e che, altra circostanza di rilevanza Email_1 decisiva, reca anche modifiche favorevoli ad e peggiorative per escludendo Parte_1 Controparte_1 la garanzia personale del terzo, sig. CP_2
Il complessivo contesto induce quindi a ritenere superabile la censura attorea.
Comunque se la contestazione deve intendersi, come sopra dichiarato dallo stesso opponente, non solo in termini di carattere apocrifo della sottoscrizione ma anche di corrispondenza della copia fotostatica all'originale ex art 2719 c.c., in assenza di originale può accertarsi anche aliunde la circostanza del formarsi del consenso e della conformità del documento agli accordi senza preclusioni in ordine ai mezzi di prova esperibili e sui cui fondare il proprio convincimento, comprese le presunzioni (cfr. Cass.
2777/2025/ Cass.18491/2024, Cass. 13425/2014; Cass. 3122/2015).
Quanto al contenuto dell'accordo, all'incontro a Padova e alla circostanza se sia o meno intervenuta un'intesa tra le parti del tenore riportato nella contestata scrittura, gli opponenti non prendono chiara posizione limitandosi esclusivamente ad affermare che dalla carenza di firma autografa del sig. Pt_2 discende l'inesistenza giuridica del documento e quindi la carenza di qualsivoglia obbligazione a carico suo e di Pur deducendo poi che il preliminare immobiliare stipulato tra le parti ha Parte_1 comunque avuto esecuzione, sia pur tardivamente comunque per fatto a sé non imputabile e senza danno alcuno la convenuta opposta, tuttavia non negano espressamente che siano intervenuti tra le parti l'incontro a Padova e quel confronto che avrebbero portato alla stesura del documento, temi essenziali alla ricostruzione della genesi del contestato documento e su cui gli opponenti singolarmente non deducono con le inevitabili conseguenze ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere che trova il suo titolo nell'accordo sul pregiudizio pagina 5 di 7 derivante dall'inadempimento e non nella promessa di vendita dell'immobile in sé se non in via mediata.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice risultano inammissibili ed irrilevanti in quanto vertenti su circostanze afferenti il contesto fattuale dell'originaria promessa di vendita e non della sottoscrizione della c.d. “scrittura” contestata ed in atti, rispetto a cui tendono a provare circostanze aggiunte e contrarie mentre il tema probandi è la veridicità del documento, della sua riferita genesi, e quindi l'esistenza e validità delle intese nella stessa scrittura contenute.
Al contrario le istanze istruttorie formulate da parte convenuta sono tese alla ricostruzione del contesto in cui le parti sono pervenute all'accordo, stante anche il disconoscimento attoreo della conformità dei contenuti della copia all'originale del documento, i cui termini sono stati formalizzati nel testo inviato in data 29.4.2021 (doc.2 convenuto) e reso firmato da in data 18.5.2021 (doc. 3 convenuto). Parte_1
Benchè la veridicità del documento possa indagarsi aliunde per quanto già esposto, comunque nell'istruttoria testimoniale trovano conferma le circostanze riferite, la riunione a Padova e l'intervenuto accordo, tranne che per la presenza del sig. figlio del legale rappresentante, CP_2 soggetto terzo rispetto alla scrittura e che riporta fatti appresi de relato, perciò irrilevanti.
Quanto poi alla dedotta nullità del provvedimento monitorio opposto per carenza di prova ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c. il tema deve ritenersi assorbito in quanto precede.
Infine sulla posizione del garante anche in relazione alla previsione dell'art. 1957 co 1 c.c., per stessa ammissione attorea il decreto ingiuntivo non risulta essergli stato notificato, circostanza non smentita dalla convenuta, con conseguente inefficacia della domanda monitoria nei confronti di Parte_2 in proprio ai sensi dell'art. 644 c.p.c., essendogli stato notificato il decreto solo quale legale
[...] rappresentante di Da ciò indubitabilmente consegue che l'esecutorietà del decreto e la sua Parte_1 efficacia non può che essere fatta valere unicamente nei confronti del soggetto a cui il decreto stesso è stato notificato e quindi della sola dato che di per sé assorbe ogni altro rilievo. Parte_1
Non si ravvisano i presupposti per l'adozione dei richiesti provvedimenti ex art. 96 c.p.c.
In ragione di quanto complessivamente precede l'opposizione deve essere parzialmente respinta con conferma del decreto opposto limitatamente alla posizione della sola mentre merita Parte_1 accoglimento limitatamente alla posizione di in proprio stante l'inefficacia del Parte_2 decreto opposto nei suoi confronti, non risultando allo stesso notificato ritualmente ex art. 644 c.p.c.
Si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese per la parziale reciproca soccombenza atteso che l'opposizione è proposta con domanda unitaria con medesimo procuratore per soggetti diversi e diversi esiti processuali per gli stessi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
n. 2806/2022Ing. – n.6652/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Padova limitatamente a quanto disposto nei confronti della sola per quanto in motivazione. Parte_1
Quanto all'opposizione promossa da in proprio dichiara l'inefficacia del decreto Parte_2 opposto nei confronti del medesimo per mancata notificazione ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per quanto in motivazione.
Così deciso in Padova, 31 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Laura Carrucciu
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