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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
IR ND AN, EL
MANCINI MARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Dogane di Como avente per oggetto il recupero di accisa sull'alcol etilico puro utilizzato in esenzione della stessa per la produzione di farmaci e per la sanitizzazione dei relativi impianti. In particolare, veniva recuperata l'accisa:
i) sull'alcol mancante in eccedenza rispetto ai cali eccedenti i limiti ammessi -desunti dall'esame dei registri di carico e scarico di alcol per la produzione di farmaci-; ii) su quello utilizzato in eccesso per la pulizia degli impianti da cui risultava utilizzato più alcool di quello che avrebbe dovuto essere utilizzato per la produzione dei farmaci secondo i parametri comunicati e per la sanitizzazione degli impianti rispetto a quello comunicato-;
iii) su quello inviato a laboratori esterni per analisi di laboratorio mai denunciato e autorizzato.
2. La stessa deduce i seguenti motivi: 1) nullità per difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato si limita a richiamare per intero il pvc senza neppure indicare le ragioni per le quali erano state respinte le osservazioni del contribuente, in quanto l'ufficio si era limitato a confermare il contenuto dello stesso con una nota esterna all'atto impositivo meramente apodittica;
2) l'erroneo accertamento dei cali oltre soglia, imputabili sia a impieghi normativi risultanti dalla contabilità generale non indagati nell'accertamento, sia - per i cali tecnici- alla perdita incolpevole di prodotto dovuto al complesso procedimento di produzione e agli scarti finali di prodotto non rispondenti alle rigorose prescrizioni sulla qualità dei farmaci e alle procedure di sanitizzazioni richiedenti diverse quantità di alcol puro rispetto a quelle previste dai protocolli qualità della produzione che il ricorrente non è stato ammesso a provare, nonché -per i cali naturali- in ragione della mancata considerazione dei giorni di effettiva giacenza del prodotto e della giacenza giornaliera;
3) è stata fatta erronea applicazione dell'art. 27 3 comma lettere d) ed e) del Tua, anziché appplicare la lettera h) per l'alcol inviato a laboratori esterni per analisi;
inoltre è stato erroneamente attribuito a cali di prodotto anche il consumo intrinseco di alcol puro che avviene all'interno delle fasi del processo produttivo e non viene rilevato dai registri di scarico -perizia di parte-; 4) l'accertamento -in ragione delle sovrarappresentate lacune-
è fondato su presunzioni prive del requisito di gravità; 5) la prova contrario costituita dalla perizia di parte da cui risultano le perdite di prodotte intrinseche al processo di produzioni non rilevate in sede di verifica.
2. ADM ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Alla parte erano stati notificati sia il pvc, sia l'atto di rigetto delle osservazioni, richiamati entrambi nell'atto impugnato. Inoltre, sia il pvc -che consta di 40 pagine-, sia il rigetto delle osservazioni sono puntuali e dettagliati, sicchè non può ritenersi una motivazione apparente o apodittica. Infine, l'atto impugnato motiva per relationem richiamandosi ai predetti atti conosciuti dalla ricorrente, così soddisfando il requisito richiesto per tale modalità di motivazione dell'atto impositivo.
Gli ulteriori motivi -trattati congiuntamente in quanto connessi- sono infondati. I cali naturali -diversamente da quanto prospettato- sono stati calcolati applicando le norme previste -in particolare la tabella A del dm n.55/2000 che prevede le perdite connesse all'introduzione e all'estrazione del prodotto (come si evince dall'all.1 al pvc).
Dallo stesso risulta inoltre che è stata calcolata la giacenza giornaliera di prodotto.
L'art. 27 del Tua disciplina in modo rigoroso gli adempimenti a carico del soggetto che lo legittimano a operare in regime di esenzione di accisa.
Gli stessi prevedono anche la comunicazione preventiva alle Dogane dell'alcol etilico contenuto nei prodotti finiti e quello necessario per produrre lo stesso.
Quindi, il calo tecnico, ossia la differenza fra quantitativo di alcol contenuto nel prodotto finale e quella dispersa nel processo produttivo rispetto alla quantità di alcol acquistato non può che riscontrarsi con il metodo seguito nell'accertamento ossia il quantitativo in entrata e in uscita determinato dalle quantità acquistate e dai prodotti venduti, considerate le giacenze, rapportati ai parametri precedentemente accettati dall'ufficio delle Dogane.
Infatti, il regime di esenzione fiscale comporta un rigoroso rispetto delle prescrizioni normative da parte del beneficiario e sulla base del rispetto di quelle prescrizioni si determina la quantità di prodotto utilizzata in eccesso rispetto a quella prevista per l'uso agevolata su cui è dovuta l'accisa.
La perizia di parte è inconferente, perchè diretta a dimostrare un maggior consumo di alcol puro nel processo produttivo rispetto a quello dichiarato dalla parte che per le ragioni esposte non può essere tenuto in considerazione, rilevando solo le quantità consumate in eccesso rispetto a quelle preventivamente autorizzate su cui è stata applicata l'accisa.
La parte dovrà, sulla base della stessa, per il futuro, potrà richiedere un adeguamento dei quantitativi al ritenuto maggior consumo e se, sarà accettato dall'ufficio si determineranno in modo diverso le quantità di alcol impiegate nella produzione.
Né la parte ha dimostrato, né tantomeno allegato, durante le operazioni svolte in contradditorio ove aveva la possibilità di evidenziarlo, la perdita di prodotto per caso fortuito.
Infine, non è applicabile la lettera h) dell'art. 27 del Tua -peraltro ciò riguarderebbe esclusivamente la quantità di alcol inviato ai laboratori esterni mai denunciato e autorizzato che costituisce una minima parte di quello oggetto della ripresa fiscale-.
Infatti, la disposizione si applica a solo ai depositari autorizzati che possono detenere il prodotto in esenzione di accisa, mentre la ricorrente può solo ricevere alcol in esenzione da utilizzare per la produzione di farmaci e per la pulizia di impianti.
In ogni caso, anche se si accedesse all'interpretazione della ricorrente, la medesima non avrebbe comunque rispettato le prescrizioni previste dal Dm 524/96.
Conclusivamente, l'ufficio ha accertato l'uso in eccesso di alcol non facendo ricorso alla prova presuntiva, ma sulla base dei dati contabili rispetto ai quantitativi previamente autorizzati.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
5.000,00.
Como, 09 febbraio 2026
Il Giudice EL Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
IR ND AN, EL
MANCINI MARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. A/1025 ACCISE ARMONIZZATE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da comparsa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente ha impugnato l'avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Dogane di Como avente per oggetto il recupero di accisa sull'alcol etilico puro utilizzato in esenzione della stessa per la produzione di farmaci e per la sanitizzazione dei relativi impianti. In particolare, veniva recuperata l'accisa:
i) sull'alcol mancante in eccedenza rispetto ai cali eccedenti i limiti ammessi -desunti dall'esame dei registri di carico e scarico di alcol per la produzione di farmaci-; ii) su quello utilizzato in eccesso per la pulizia degli impianti da cui risultava utilizzato più alcool di quello che avrebbe dovuto essere utilizzato per la produzione dei farmaci secondo i parametri comunicati e per la sanitizzazione degli impianti rispetto a quello comunicato-;
iii) su quello inviato a laboratori esterni per analisi di laboratorio mai denunciato e autorizzato.
2. La stessa deduce i seguenti motivi: 1) nullità per difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato si limita a richiamare per intero il pvc senza neppure indicare le ragioni per le quali erano state respinte le osservazioni del contribuente, in quanto l'ufficio si era limitato a confermare il contenuto dello stesso con una nota esterna all'atto impositivo meramente apodittica;
2) l'erroneo accertamento dei cali oltre soglia, imputabili sia a impieghi normativi risultanti dalla contabilità generale non indagati nell'accertamento, sia - per i cali tecnici- alla perdita incolpevole di prodotto dovuto al complesso procedimento di produzione e agli scarti finali di prodotto non rispondenti alle rigorose prescrizioni sulla qualità dei farmaci e alle procedure di sanitizzazioni richiedenti diverse quantità di alcol puro rispetto a quelle previste dai protocolli qualità della produzione che il ricorrente non è stato ammesso a provare, nonché -per i cali naturali- in ragione della mancata considerazione dei giorni di effettiva giacenza del prodotto e della giacenza giornaliera;
3) è stata fatta erronea applicazione dell'art. 27 3 comma lettere d) ed e) del Tua, anziché appplicare la lettera h) per l'alcol inviato a laboratori esterni per analisi;
inoltre è stato erroneamente attribuito a cali di prodotto anche il consumo intrinseco di alcol puro che avviene all'interno delle fasi del processo produttivo e non viene rilevato dai registri di scarico -perizia di parte-; 4) l'accertamento -in ragione delle sovrarappresentate lacune-
è fondato su presunzioni prive del requisito di gravità; 5) la prova contrario costituita dalla perizia di parte da cui risultano le perdite di prodotte intrinseche al processo di produzioni non rilevate in sede di verifica.
2. ADM ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Alla parte erano stati notificati sia il pvc, sia l'atto di rigetto delle osservazioni, richiamati entrambi nell'atto impugnato. Inoltre, sia il pvc -che consta di 40 pagine-, sia il rigetto delle osservazioni sono puntuali e dettagliati, sicchè non può ritenersi una motivazione apparente o apodittica. Infine, l'atto impugnato motiva per relationem richiamandosi ai predetti atti conosciuti dalla ricorrente, così soddisfando il requisito richiesto per tale modalità di motivazione dell'atto impositivo.
Gli ulteriori motivi -trattati congiuntamente in quanto connessi- sono infondati. I cali naturali -diversamente da quanto prospettato- sono stati calcolati applicando le norme previste -in particolare la tabella A del dm n.55/2000 che prevede le perdite connesse all'introduzione e all'estrazione del prodotto (come si evince dall'all.1 al pvc).
Dallo stesso risulta inoltre che è stata calcolata la giacenza giornaliera di prodotto.
L'art. 27 del Tua disciplina in modo rigoroso gli adempimenti a carico del soggetto che lo legittimano a operare in regime di esenzione di accisa.
Gli stessi prevedono anche la comunicazione preventiva alle Dogane dell'alcol etilico contenuto nei prodotti finiti e quello necessario per produrre lo stesso.
Quindi, il calo tecnico, ossia la differenza fra quantitativo di alcol contenuto nel prodotto finale e quella dispersa nel processo produttivo rispetto alla quantità di alcol acquistato non può che riscontrarsi con il metodo seguito nell'accertamento ossia il quantitativo in entrata e in uscita determinato dalle quantità acquistate e dai prodotti venduti, considerate le giacenze, rapportati ai parametri precedentemente accettati dall'ufficio delle Dogane.
Infatti, il regime di esenzione fiscale comporta un rigoroso rispetto delle prescrizioni normative da parte del beneficiario e sulla base del rispetto di quelle prescrizioni si determina la quantità di prodotto utilizzata in eccesso rispetto a quella prevista per l'uso agevolata su cui è dovuta l'accisa.
La perizia di parte è inconferente, perchè diretta a dimostrare un maggior consumo di alcol puro nel processo produttivo rispetto a quello dichiarato dalla parte che per le ragioni esposte non può essere tenuto in considerazione, rilevando solo le quantità consumate in eccesso rispetto a quelle preventivamente autorizzate su cui è stata applicata l'accisa.
La parte dovrà, sulla base della stessa, per il futuro, potrà richiedere un adeguamento dei quantitativi al ritenuto maggior consumo e se, sarà accettato dall'ufficio si determineranno in modo diverso le quantità di alcol impiegate nella produzione.
Né la parte ha dimostrato, né tantomeno allegato, durante le operazioni svolte in contradditorio ove aveva la possibilità di evidenziarlo, la perdita di prodotto per caso fortuito.
Infine, non è applicabile la lettera h) dell'art. 27 del Tua -peraltro ciò riguarderebbe esclusivamente la quantità di alcol inviato ai laboratori esterni mai denunciato e autorizzato che costituisce una minima parte di quello oggetto della ripresa fiscale-.
Infatti, la disposizione si applica a solo ai depositari autorizzati che possono detenere il prodotto in esenzione di accisa, mentre la ricorrente può solo ricevere alcol in esenzione da utilizzare per la produzione di farmaci e per la pulizia di impianti.
In ogni caso, anche se si accedesse all'interpretazione della ricorrente, la medesima non avrebbe comunque rispettato le prescrizioni previste dal Dm 524/96.
Conclusivamente, l'ufficio ha accertato l'uso in eccesso di alcol non facendo ricorso alla prova presuntiva, ma sulla base dei dati contabili rispetto ai quantitativi previamente autorizzati.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
5.000,00.
Como, 09 febbraio 2026
Il Giudice EL Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera