Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 4
Nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore assume due obblighi: quello di trasferire la merce per una certa tratta, e quello - successivo - di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente, per la tratta successiva. al contrario, nel contratto concluso con lo spedizioniere - vettore, quest'ultimo assume l'obbligo di eseguire in proprio il trasporto, e quindi assume nei confronti del mittente tutte le obbligazioni del vettore, quand'anche si avvalga di terzi nell'esecuzione del trasporto. Ne consegue che, in caso di inadempimento del terzo ausiliario dello spedizioniere - vettore, il mittente non ha azione contrattuale nei confronti del terzo suddetto, ma soltanto - ove ne ricorrano i presupposti - l'azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ..
In materia di trasporto marittimo, il capitano della nave ha, ai sensi degli artt. 458 e 460 cod. nav., e dell'art. 3 Convenzione di Bruxelles del 23 agosto 1924, la rappresentanza legale del vettore.
In caso di inadempimento contrattuale il terzo il quale abbia, colposamente o dolosamente, arrecato un contributo causale alla condotta inadempiente di una delle parti, è tenuto al risarcimento del danno, a titolo extracontrattuale, in solido con il contraente inadempiente, purché sia dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra il danno subito dal creditore e la condotta del terzo.
L'agente raccomandatario è rappresentante dell'armatore, sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista processuale, soltanto per le obbligazioni contrattuali inerenti la gestione della nave e del trasporto, ma non per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti illeciti compiuti dagli ausiliari dell'armatore (nella specie, dal capitano della nave).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIÈ TÈ NATIONALE DE TRANSPORTS MARITIMES, con sede in Algeri, in persona del suo procuratore generale per l'Italia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCIANO CANEPA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL RIUNITI OFFICINE RAVASINI, domiciliati in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO DALLA VOLTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DR IO SPA, con sede in Milano, in persona del suo Amm. Unico, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ZANCHINI GIAN PAOLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato EMILIO FADDA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 495/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 01/03/96 e depositata il 15/04/96 (R.G. 594/94+608/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Claudio COGGIATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 26 ed il 28 novembre 1984 la ditta NI conveniva davanti al tribunale di Parma rispettivamente la s.p.a. ME e la MA s.r.l., in qualità di agente raccomandataria della motonave "Mercandian Importer III" del vettore AN di Algeri e chiedeva la condanna in solido delle convenute al risarcimento del danno di L 21.872.944, oltre interessi e danni da svalutazione, assumendo che aveva venduto alla Travosider di orano degli impianti di lubrificazione su rimorchi ed altro, imballati in otto casse pagabili contro documenti e che aveva affidato il trasporto alla ME, che si era servita, per il tratto marittimo della AN, attraverso la sua raccomandataria MA;
che il vettore marittimo aveva consegnato in Orano il carico al ricevitore, senza pretendere la presentazione della polizza di carico in originale, per cui non aveva ricevuto il pagamento tempestivamente, ma con ritardo.
Chiedeva la NI il ristoro dei danni ad entrambe le convenute, essendo la ME da ritenersi spedizioniere - vettore e dovendo rispondere solidalmente ex art. 1228 c.c. con il subvettore. La ME resisteva alla domanda e la MA restava contumace. Con sentenza del 31.12.1993, il tribunale di Parma condannava in solido le convenute al pagamento della somma di L.16.781.723. Riteneva il tribunale che sussisteva la responsabilità della ME nella qualità di spedizioniere vettore a norma dell'art.1741 c.c.. Avverso detta sentenza proponevano appello sia la MA che la ME.
La corte di appello di Bologna, con sentenza dell'1.3.1996, rigettava gli appelli.
Riteneva la corte che dall'interpretazione del contratto intervenuto tra la NI e la ME emergeva che si trattava di un contratto con spedizioniere - vettore di cui all'art. 1741 c.c., essendosi la ME assunta la responsabilità del risultato finale di tutto il trasporto e che il contratto intervenuto tra la MA, nella qualità, e la ME era un contratto di subtrasporto. Secondo la Corte infondato era anche l'appello proposto dalla MA, nella qualità, attinente un assunto difetto di legittimazione passiva dell'agente raccomandatario a norma degli artt. 287 e 288 cod. nav., per la ritenuta responsabilità extracontrattuale della
AN.
Riteneva la Corte che "al di là dell'esattezza o meno dell'assunto relativo alla responsabilità extracontrattuale della AN rispetto alla NI", in ogni caso la raccomandataria poteva essere evocata, in giudizio, poiché il danno lamentato dall'attrice era in stretta connessione con l'attività svolta dalla raccomandantaria e che era proprio detta attività che integrava il limite della rappresentanza dello stesso da parte della raccomandataria. Inoltre nessun rilievo esimente poteva riconoscersi alla normativa algerina in materia di organizzazione delle merci nei porti, poiché essa non modifica la responsabilità del comandante della motonave nel prevedere che per il ritiro delle merci dal consegnatario sia rilasciata una lettera di garanzia emessa dalla banca cui l'importatore fa capo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AN, in persona del suo procuratore generale per l'Italia.
Resistono con controricorsi i fallimenti riuniti officine NI e la s.p.a. ME;
quest'ultima ha presentato memoria. Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Assume la ricorrente che nella ricostruzione giuridica dei fatti l'impugnata sentenza ha ritenuto che tra la ME e la MA, quale raccomandataria della AN, vi fu un contratto di subtrasporto, per cui nessun contratto vi fu tra l'attrice, Officine NI, ed essa ricorrente.
Pertanto, nonostante la sentenza impugnata affermi la responsabilità della AN nei confronti dell'attrice senza prendere posizione sul punto se la stessa sia di natura contrattuale o extracontrattuale, in ogni caso, avendo detta sentenza ritenuto che il contratto intercorso tra la AN, per mezzo della sua raccomandataria MA, e la ME era di subtrasporto, va esclusa una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dell'attrice NI e l'unica responsabilità possibile è quella di natura extracontrattuale, che la sentenza impugnata pone a carico della ricorrente per fatto del comandante, che omise il ritiro dei titoli rappresentativi della banca, che garantiva il già avvenuto pagamento.
Sul punto lamenta la ricorrente che, anzitutto, il comandante della nave rappresenta l'armatore e non il vettore ed inoltre, essendosi ipotizzata una responsabilità extracontrattuale della AN, la domanda non poteva essere proposta nei confronti della MA, che, nella qualità di raccomandataria, non aveva alcuna rappresentanza processuale della raccomandataria per fatti attinenti a responsabilità aquiliana.
Quest'ultimo punto è oggetto anche del secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 288 cod. nav., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 1.2.Stante la stretta connessione tra i primi due motivi, essi vanno esaminati congiuntamente.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dei due motivi di ricorso, sollevata dalla ME s.p.a. con il controricorso, per essere le dette questioni nuove, essendo state sollevate per la prima volta in sede di legittimità.
Infatti, come emerge dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, la MA già in appello aveva contestato che fosse ipotizzabile una responsabilità contrattuale della sua rappresentata (la raccomandante AN) nei confronti della NI e che, quanto alla sola responsabilità extracontrattuale, essa potesse avere rappresentanza processuale della raccomandante detta. Quanto alla diversa prospettazione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata in sede di memoria dalla ME, secondo cui, sostenendo la AN che la MA non aveva rappresentanza processuale, ne conseguirebbe la nullità dell'appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, va, anzitutto, rilevato che nel giudizio di legittimità non sono ammissibili le censure prospettate con le memorie presentate ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che le stesse hanno una funzione meramente illustrativa di quanto già esplicitato nel ricorso o controricorso e non possono conseguentemente contenere motivi nuovi, ne' specificare quelli accennati negli atti costitutivi in maniera vaga o indeterminata (Cass. 5.3.1996,n. 1699; Cass. 7.3.1996,n. 1793). In ogni caso anche detta eccezione ( che fa riferimento ad un giudicato interno e, quindi, come tale rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) è infondata.
Infatti la MA, che era stata convenuta in giudizio quale raccomandataria della AN, anche con l'appello ha contestato di avere la rappresentanza processuale della MA, esclusivamente in relazione alla ipotizzata responsabilità extracontrattuale, ed ha sostenuto che proprio per detta carenza non poteva essere condannata (nella qualità) per responsabilità aquiliana.
Per l'effetto la MA (nella qualità) era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado, emessa nei suoi confronti ( nella qualità), per difetto di regolare costituzione del rapporto processuale relativamente alla responsabilità extracontrattuale.
2. I predetti due motivi del ricorso della AN sono fondati e vanno accolti.
Va, anzitutto, rilevato che nell'esercizio dei poteri che competono esclusivamente al giudice di merito, questi, con la sentenza impugnata ha ricostruito la volontà negoziale delle parti, quale risulta dal contratto tra la NI e la ME, come contratto spedizioniere - vettore (art. 1741 c.c.), e dal contratto tra la ME e la raccomandataria MA come contratto di subtrasporto. Come emerge dalla stessa sentenza impugnata, nell'esposizione dello svolgimento del processo, detta ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica degli stessi era gia stata prospettata dall'attrice nell'atto di citazione.
Detta ricostruzione della volontà negoziale, ai fini della qualificazione giuridica dei singoli contratti, non è stata oggetto di impugnazione, neppure nei limiti in cui è possibile in sede di sindacato di legittimità, per cui sul punto si è formato il giudicato.
Inoltre la sentenza impugnata, esaminando la sollevata questione di difetto di legittimazione passiva della raccomandataria (già appunto proposta in grado di appello dalla MA, nella qualità, contrariamente a quanto assume l'attuale controricorrente ME), pur avendo in precedenza affermato che il contratto intercorso tra la ME e la MA, nella qualità, fu di subtrasporto, non prende una decisa posizione se la ritenuta responsabilità della raccomandante AN fu di natura contrattuale o extracontrattuale. Tuttavia ritiene la corte di merito che sussiste la legittimazione del raccomandatario ad essere convenuto in giudizio in detta qualità di rappresentante del raccomandante, ogni qual volta la responsabilità aquiliana di quest'ultimo è strettamente connessa con l'attività commerciale o negoziale.
3. La soluzione della questione passa attraverso la individuazione di alcuni principi che presiedono alle figure giuridiche del contratto con spedizioniere - vettore e della raccomandazione marittima. Sulla prima questione va osservato che la partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche, a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente.
In particolare: a) si ha contratto di trasporto con subtrasporto, quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i mezzi propri soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario;
b) ricorre l'ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltre ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione;
c) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo, allorché più vettori si obbligano, con un unico contratto - mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale o anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito verso il mittente - a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso (Cass. 6.1.1982,n. 10). Ora, mentre nel contratto di trasporto di cose con subtrasporto (che, per quanto non previsto da una specifica norma deve ritenersi ammissibile sulla base dei principi generali -Cass. 16.9.1981 n. 5133- ) non esiste un rapporto contrattuale tra il mittente ed il subvettore, per cui non esiste una responsabilità solidale contrattuale di quest'ultimo nei confronti del mittente, nei cui confronti risponde esclusivamente il vettore (Cass. 7.8.1996,n. 7247;
Cass. 17.4.1992,n. 4728), nel contratto di trasporto con rispedizione, per la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre le linee" del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere (art,. 1699 c.c.), con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità dello stesso per detta seconda tratta di trasporto, non essendo configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione (Cass. 28.3.1995,n. 3614) e rispondendo quindi contrattualmente detti terzi direttamente nei confronti del mittente.
Nel trasporto cumulativo, a norma dell'art. 1700 c.c., i vari vettori successivi sono solidalmente responsabili sulla base dell'unico contratto, su cui si fonda detto tipo di trasporto.
4. La figura del contratto con spedizioniere - vettore di cui all'art. 1741 c.c. non introduce una diversa figura di contratto di trasporto, oltre quelle sopra elencate.
Lo spedizioniere vettore, di cui alla detta norma, è ravvisabile nel caso in cui lo spedizioniere assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione all'esecuzione, in piena autonomia del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale del risultato finale dell'operazione complessiva ( Cass. 24.5.1993,n. 5823). Secondo la giurisprudenza (Cass. n. 2505 del 1963) e parte della dottrina, lo spedizioniere - vettore è solo un vettore fin dall'origine, in quanto la norma (art. 1741) gli assegna gli obblighi ed i diritti del vettore.
Anche la restante parte della dottrina, che ritiene che la norma contempli un'ipotesi di cosiddetta entrata nel contratto da parte dello spedizioniere, concorda nel ritenere che, ai fini del risultato complessivo del trasporto, anche se eseguito con mezzi altrui, detto spedizioniere - vettore, non può essere considerato altro che un vettore.
Criterio di discriminazione tra le ipotesi in cui lo spedizioniere rimane mandatario e le ipotesi in cui diviene vettore è l'assunzione o meno a suo carico del risultato finale del trasferimento ( Cass. n. 5881 del 1982) e questa indagine, che attiene all'accertamento della volontà negoziale, è rimessa esclusivamente al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata (Cass.13.8.1997,n. 7556). Ciò che preme mettere in rilievo è che la figura del contratto con spedizioniere - vettore, appunto, non introduce una nuova figura di contratto di trasporto, oltre quelle sopra elencate, con un possibile diverso riparto delle responsabilità contrattuali relative all'inadempimento del risultato finale dell'avvenuto esatto trasporto delle merci , ma equipara, quanto meno sotto questo profilo, a tutti gli effetti detto contratto con quello di trasporto. Ne consegue che lì dove il trasporto è stato eseguito per intero con mezzi propri dallo spedizioniere - vettore, questi ha nei confronti del mittente, tutta la responsabilità che grava sul vettore.
Egualmente si verifica nel caso in cui, lo spedizioniere - vettore si è avvalso anche dell'opera o dei mezzi di un terzo, poiché, per disposizione dell'art. 1741 c.c. egli "ha gli obblighi ed i diritti del vettore "
Ciò comporta che in questi casi il rapporto, che è intercorso tra lo spedizioniere - vettore ed il terzo - vettore (dei cui mezzi il primo si è avvalso), integra un contratto di subtrasporto, con la conseguenza che unico responsabile nei confronti dell'originario mittente rimane lo spedizioniere - vettore, mentre il subvettore è esclusivamente responsabile nei confronti del vettore, che è a sua volta submittente.
Per ritenere la responsabilità contrattuale del "successivo" vettore nei confronti dell'originario mittente si dovrebbe uscire dalla figura del contratto con lo spedizioniere - vettore di cui all'art.1741 c.c.( nella quale l'obbligazione assunta originariamente è il risultato finale del trasporto) e rientrare invece nel 1699 c.c.), in cui l'originaria obbligazione assunta dal vettore è duplice: da una parte è quella di trasporto fino ad un certo luogo ("le proprie linee"), mentre oltre dette "linee", è quella di spedizioniere, e cioè di mandatario a concludere un contratto di trasporto per questa successiva tratta.
5. Questa premessa è stata necessaria per concludere che, avendo la sentenza impugnata ricostruita la volontà negoziale del rapporto tra ME e NI come relativa ad un contratto con Spedizioniere - vettore, di cui all'art. 1741 c.c., e, conseguenzialmente, avendo correttamente ritenuto che il rapporto tra la ME (vettore) e la AN fosse quella di un subtrasporto (che è il modo con cui il vettore può adempiere alla sua obbligazione, qualora non vi provveda direttamente), nessuna responsabilità di tipo contrattuale poteva sussistere tra la NI e la AN.
Poiché detta ricostruzione e qualificazione dei fatti era quella prospettata dalla stessa attrice nell'atto di citazione (come ritenuto dalla stessa sentenza impugnata), non poteva ipotizzarsi una legittimazione passiva della convenuta AN sotto il profilo della responsabilità contrattuale.
Erra, pertanto, il giudice di appello quando, a fronte della specifica questione sollevata, ritiene che tanto se si tratta di responsabilità contrattuale, quanto se si tratta di responsabilità extracontrattuale della AN, ben era stato, evocato. in giudizio la raccomandataria della stessa, e cioè la MA, e che correttamente il giudice di primo grado aveva condannato la MA nella qualità. Infatti, proprio sulla base della prospettazione dell'attrice, riconfermata dalla ricostruzione operata dalla sentenza, per cui il contratto intervenuto tra la NI e la ME costituiva la figura disciplinata dall'art. 1741 c.c. mentre quello intervenuto tra la ME e la MA, nella qualità, costituiva un contratto di subtrasporto, nessuna responsabilità contrattuale poteva ipotizzarsi tra il mittente originario (NI) ed il subvettore AN, rappresentato dalla raccomandataria MA.
6.1. Pertanto, come esattamente rilevato dalla ricorrente, dovendosi escludere in radice una responsabilità contrattuale della AN, nei confronti della NI, residua, come astrattamente ipotizzabile, esclusivamente una sua responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'attrice, per non avere il comandante della nave provveduto a ritirare dal ricevitore la polizza di carico. Va, anzitutto, sgombrato il campo da due rilievi pur adombrati dalla ricorrente.
Anzitutto la ricorrente osserva che, trattandosi di comportamento omissivo del comandante della nave, questo non potrebbe mai essere ascritto al subvettore, ma esclusivamente all'armatore, in quanto a norma dell'art. 295 cod. nav., il comandante rappresenta solo l'armatore.
La censura non è esatta.
Infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 458 e 460 cod. nav. e dell'art. III della convenzione di Bruxelles del 23.8.1924,
sulla polizza di carico, al capitano della nave compete anche la rappresentanza legale del vettore (Cass. 8.4.1975,n. 1269).
6.2. Inoltre la ricorrente lamenta che il comportamento del comandante della nave sarebbe privo dell'elemento dell'antigiuridicità necessario per integrare un fatto illecito tale da fondare una responsabilità extracontrattuale.
In altri termini, pare di capire che la ricorrente lamenti che la corte abbia ritenuto come fatto ingiusto idoneo a fondare una responsabilità extracontrattuale del subvettore verso il mittente originario, quello che era solo un inadempimento del subvettore (per il tramite del suo rappresentante, il capitano della nave) nei confronti del submittente. Inoltre la ricorrente lamenta sul punto il vizio di motivazione.
Va, a tal fine, rilevato che per effetto dell'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale del concetto di "danno ingiusto" di cui all'art.2043 c.c. l'ingiustizia attiene esclusivamente al danno subito dal danneggiato e non al fatto dell'agente. Non occorre che il fatto sia ingiusto: è sufficiente che sia ingiusto il danno, e che manchi una causa di giustificazione nel comportamento dell'agente. Inoltre è ormai jus receptum che la tutela aquiliana non attenga esclusivamente ai diritti assoluti, ma anche ai diritti di credito (ca.. S.U. 26.1.1971,n. 174; Cass. S.U. 14.7.1987.n. 6132; Cass.25.6.1993,n. 7063)e secondo la maggioranza della dottrina anche alle posizioni meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, previa una valutazione comparativa degli interessi in conflitto del danneggiante e del danneggiato, pure in assenza di un vero e proprio diritto soggettivo del danneggiato.
In particolare è stata ammessa una "responsabilità
extracontrattuale da contratto"
Infatti è stato ritenuto che il terzo il quale, ancorché estraneo al rapporto contrattuale, cagioni in partecipazione con un contraente nella violazione degli obblighi contrattuali, danni alle ragioni creditorie di altro contraente, è tenuto in solido con il primo (contraente), al risarcimento del danno. L'apprezzamento della sussistenza della partecipazione del terzo e così della conseguente corresponsabilità con il contraente inadempiente, appartiene al giudice di merito (Cass. 20.10.1983,n. 6160). È richiesto, tuttavia, un esame rigoroso del nesso di causalità adeguata tra il danno del creditore ed il comportamento del terzo (Cass. 23.2.1978,n. 909).. 6.3. Da quanto sopra detto consegue che, per quanto il danno subito dalla NI abbia natura contrattuale nei confronti della ME, come ormai accertato con sentenza passata sul punto in giudicato, non può astrattamente escludersi che la AN, che è terzo nei rapporti tra le predette due parti, abbia cagionato in partecipazione con la ME la violazione degli obblighi contrattuali gravanti su quest'ultima.
Ne consegue che il fatto del capitano della nave, che integrava inadempimento contrattuale del subvettore (AN) nei confronti del submittente (ME), ben poteva, quanto meno astrattamente, costituire fatto integrante responsabilità extracontrattuale nei confronti del mittente originario (NI).
Diversa questione è, invece, che la sussistenza di tale eventuale responsabilità extracontrattuale della AN andava esaminata sotto il profilo dell'art. 2043 cc e, secondo detto paradigma giuridico, motivata.
7.1. Sennonché tutto ciò costituisce un posterius rispetto alla pregiudiziale questione introdotta con il motivo di ricorso, per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale della AN (affermata dalla sentenza in via alternativa) e cioè al lamentato difetto di rappresentanza processuale della MA, nella qualità di raccomandataria della AN, relativamente alla responsabilità aquiliana.
Infatti, qualora un soggetto venga evocato in giudizio come rappresentante di un altro soggetto, di cui è controverso se abbia effettivamente la rappresentanza (sostanziale e, quindi, anche) processuale, la verifica di quest'ultima deve precedere quella della legittimazione passiva in capo al convenuto sostanziale, nei cui confronti, ove la prima verifica sia mancante o abbia esito negativo, non può essere emessa alcuna pronunzia per mancata costituzione di un valido rapporto processuale (Cass.
2.9.1995 n. 9258, in tema di difetto di rappresentanza processuale del raccomandatario marittimo, evocato in giudizio di responsabilità contrattuale nella qualità di rappresentante sostanziale dell'armatore).
A norma dell'art. 288 cod. nav. al raccomandatario spetta la rappresentanza processuale dell'armatore o del vettore raccomandante negli stessi limiti in cui è conferita la rappresentanza sostanziale.
L'inequivoco significato che si evince dal letterale tenore della disposizione è confortato da una costante ed univoca giurisprudenza (Cass. 15.6.1989,n. 2875; Cass. 28.6.1997,n. 5001; Cass. 26.3.1992,n. 3716). Vi è unanimità in dottrina nel ritenere la necessaria coincidenza ex lege dell'estensione della rappresentanza processuale con quella sostanziale;
in tal senso la prima si definisce "necessaria", non potendo, essere limitata od esclusa dal raccomandante, se non mediante la limitazione o esclusione della rappresentanza sostanziale.
Si è, invece, dibattuto in dottrina e nella giurisprudenza di merito sulla titolarità da parte del raccomandatario di un potere rappresentativo processuale per ogni obbligazione da fatto lecito o per le obbligazioni da fatto illecito del raccomandante e sui limiti di tale attribuzione.
Secondo l'opinione prevalente la rappresentanza processuale del raccomandatario difetta sempre in ordine alle obbligazioni da fatto illecito, non investendo la responsabilità contrattuale dell'armatore o del vettore.
Difetta inoltre in ordine ad obbligazioni contrattuali sorte a carico dell'impresa del raccomandante per attività non connesse all'oggetto del mandato o comunque estranee all'esecuzione negoziale del rapporto di raccomandazione.
7.2. Il principio è da condividere.
Infatti, una volta ritenuto che, per espressa disposizione di legge, la rappresentanza processuale del raccomandatario coincide con la rappresentanza sostanziale e che il raccomandatario è, in effetti, un mandatario con rappresentanza dell'armatore o del vettore (art.287 cod. nav.), se si può ritenere che egli rappresenti anche processualmente il raccomandatario nelle obbligazioni contrattuali connesse all'oggetto del mandato, in quanto a norma dell'art. 1708 c.c., il mandato comprende non solo gli atti per cui è stato conferito, ma anche gli atti necessari per il loro compimento, non altrettanto può dirsi per la responsabilità extracontrattuale del raccomandante.
In tema di responsabilità aquiliana, non è ammissibile una rappresentanza sostanziale.
Ciò sia perché in tema di responsabilità aquiliana non rilevano gli atti giuridici (per i soli quali è ammissibile la rappresentanza), ma solo i fatti (anche se detto fatto può nella singola fattispecie essere costituito da un atto giuridico, che però, non rileva come tale, ma sempre come fatto), sia perché, ove l'agente, autore materiale del fatto illecito, abbia agito su "mandato" di altro soggetto, entrambi rispondono come autori dell'illecito (autore morale ed autore materiale), con vincolo solidale.
In questa ottica, pertanto, va inquadrato il principio espresso da questa corte, secondo cui l'agente raccomandatario rappresenta l'armatore, ai sensi degli artt. 287 e s. cod. nav. e 2,3,4, 1. 4.4. 1977,n. 135, soltanto per le attività commerciali e giuridiche inerenti alla gestione della nave approdata o in partenza, per cui se l'accomandatario, in assenza di mandato speciale ad hoc da parte dell'armatore, si impegna a risarcire il danneggiato da un fatto illecito commesso dai componenti dell'equipaggio della nave a terra (art. 2049 c.c.), il relativo obbligo in caso di accettazione di questi (art. 1272) c.c.), resta a suo carico (Cass. 28.6.1997,n. 5801).
8. Ne consegue che nella fattispecie, in accoglimento del primo ed del secondo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, limitatamente alla statuizione di condanna della MA, nella qualità di raccomandataria della AN, per difetto di legittimazione passiva della AN, quanto alla responsabilità contrattuale, e per difetto di regolare costituzione del rapporto processuale, quanto alla responsabilità extracontrattuale della AN.
Il terzo motivo di ricorso (attinente all'assunta violazione dell'art. 25 disp. sulla legge in generale ed errata interpretazione della legge algerina) rimane assorbito.
Il giudice di rinvio si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999