Sentenza 14 aprile 2008
Massime • 1
In tema d'evasione, la disposizione di cui all'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, pur consentendo di emettere misure cautelari anche oltre i limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., non è idonea a derogare alla previsione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., relativa ai limiti edittali fissati per poter disporre la misura della custodia cautelare in carcere, essendo tale possibilità prevista solo nei casi di misura applicata a seguito di convalida dell'arresto a norma dell'art. 391, comma quinto, ultimo periodo, cod. proc. pen.. (Ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui il Tribunale ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato d'evasione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2008, n. 27339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27339 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2008 |
Testo completo
B
W.
27339 /08 Sentenza n.1010 зр Registro generale n. 616 del 2008
Udienza in Camera di consiglio del 14 aprile 2008 (n. 15 del ruolo)
R E P U B B L I CA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giangiulio Ambrosini Presidente
1. Dott. Antonio Agrò Consigliere
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti di UG AL, n. a Catania il 9.1.1968
avversO la ordinanza in data 13 dicembre 2007 del
Tribunale di Catania
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni
Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., annullava l'ordinanza in data 26 ottobre 2007 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a
де
inRilevava il Tribunale che pur essendo consentita, base alla speciale previsione dell'art. 3 d.l. n. 152 del
1991, l'applicazione di misure coercitive a chi commetta una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. 280 c.p.p., la misura custodiale non puo' essere applicata sulla base della esigenza relativa al pericolo di reiterazione criminosa, dato che in base all'art. 274 comma 1, lett. c), c.p.p. tale misura è applicabile solo se per i delitti della stessa specie di quello per cui si procede è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni. Nel caso in esame la misura era stata applicatain relazione alla esigenza di cui alla riferita lett. c) dell'art. 274 c.p.p. con riferimento alla reiterazione di reati di evasione, fattispecie punibile con la reclusione non superiore a un anno, e quindi inferiore al predetto limite di quattro anni. Non poteva poi farsi riferimento alla speciale previsione dell'art. 391 comma 5, secondo periodo, c.p.p., come sostituito dall'art. 12 della legge 26 marzo 2001, n.
128, dato che essa puo' trovare applicazione solo nel caso in cui l'autore del fatto sia stato arrestato in flagranza.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il quale denuncia la errata applicazione della legge processuale, osservando che dal complesso della disciplina si ricava che la disposizione dell'art. 280 comma 3 c.p.p. deve essere interpretata nel senso che nei confronti di chi, trasgredendo le prescrizioni inerenti a una misura cautelare, abbia commesso il reato di cui all'art. 385 c.p., è applicabile la custodia cautelare in carcere non ostandovi il limite di pena previsto tanto dalla generale previsione dell'art. 280 comma 2 c.p.p. quanto da quella di cui all'art. 274 comma 1, lett. c), ultimo periodo, dello stesso codice.
Il ricorso è infondato.
Come reiteratamente affermato da questa Corte, in tema di evasione, l'art. 3 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, consente di emettere nei confronti di chi abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p. misure cautelari anche oltre i limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.; tuttavia tale norma non è idonea a derogare alla disposizione dell'art. 274 comma A, lett. c), c.p.p., in tema di limiti edittali (pena della reclusione non inferiore a quattro anni) per potere disporre la misura della custodia cautelare (v.
Sez. VI, 11 aprile 1996, Frappampina;
Id., 8 novembre 1996,
Viotti; Id., 18 aprile 2000, Meci), essendo tale possibilità prevista solo nei casi di misura applicata a seguito di convalida dell'arresto, a norma dell'art. 391 comma 5, ultimo periodo, c.p.p., ipotesi che non è stato dedotto ricorrere nel caso di specie.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso addì 14 aprile 2008.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
-4 LUG 2008 oggi
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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