Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera evidenziazione grafica in grassetto degli elementi di fatto (nella specie, estrapolati dal compendio dell'intercettazione), occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2012, n. 18728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18728 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/04/2012
Dott. LANZA GI - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 702
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 9012/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS RO, nato il giorno 25 gennaio 1961, SS EL nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, 30 giugno 2011, depositata il 26 gennaio 2012. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere GI Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RO ed EL SS ricorrono, a mezzo del loro difensore avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, 30 giugno 2011, depositata il 30 giugno 2011 (e non il 26 gennaio 2012) che ha respinto il riesame contro l'ordinanza 14 giugno 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli.
1.) la provvisoria incolpazione.
SS RO, SS EL sono accusati, unitamente a RI RO, RA TO, D'CO EN, D'CO GI, D'CO TO, D'CO MB, MP EN, NG MB, al Capo 1) del delitto ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, per essersi associati tra loro, nonché con il minore RI AL e con persone non identificate, ed avere in tal modo costituito un'associazione camorristica che si avvale della forza di intimidazione, del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento o di omertà che ne derivano, al fine di commettere una pluralità di reati contro la persona ed il patrimonio (omicidi, estorsioni e spaccio di sostanze stupefacenti) e di acquisire il controllo sulle attività economiche esercitate in Napoli, nella zona di San Giovanni a Teduccio, nonché al fine della realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, anche attraverso l'alleanza con le organizzazioni camorristiche denominate "clan ZA, "clan IC, "clan De Luca A" e contrastando in armi la contrapposta organizzazione camorristica composta dalle famiglie "EA-DI-Altamura", operante sempre nel quartiere di Napoli, San Giovanni a Peduccio. In particolare: D'CO GI, D'CO TO e D'CO EN quali promotori, organizzatori, direttori dell'associazione. SS RO e SS EL, quali addetti al controllo del territorio e all'approvvigionamento di armi. Con l'aggravante dell'essere l'associazione camorristica armata, avendo i membri della stessa la disponibilità, per il conseguimento delle finalità prefissate, di armi e di materiali esplodenti, utilizzati per la commissione di vari reati. Con l'aggravante dell'essere le attività economiche, di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, finanziate in tutto o in parte per il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Fatto commesso in Napoli dall'ottobre 2009, fino al settembre 2010.
SS EL: è accusato inoltre al Capo 29 dei delitti ex art.81 cpv. c.p. artt. 10, 12 e 14, L. n. 497 del 1974, L. n. 203 del 1991, art. 7 per aver detenuto illegalmente e portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo, di marca e calibro imprecisati. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., nonché per agevolare l'attività dell'organizzazione camorristica operante sul territorio di Napoli San Giovanni denominata "Clan D'CO". Fatto accertato in Napoli il 17 dicembre 2009 (data della conversazione ambientale n. progr. 42 - decreto 6124/09 RIT - auto Ford KA targata DY9O9RA). 2.1) la posizione di SS RO.
Per quel che concerne la posizione di SS RO, il Tribunale ha riportato integralmente da pag. 6 a pag. 9), lo stralcio dell'intercettazione ambientale captata in data 25 gennaio 2010 (lunedì, dalle ore 17,15 a seguire) all'interno dell'autovettura Ford KA tg DY9O9RA della durata di circa un minuto, ove erano presenti RI RO, LI RM e SS RO, considerando che dal dialogo sarebbero emersi riferimenti specifici a eventi attinenti alle dinamiche criminali del clan e commenti che soltanto associati all'organizzazione criminosa avrebbero potuto fare, potendo contare sulla connivenza e sul vincolo di omertà che caratterizza il modo di porsi e di relazionarsi con i consociati di ciascuno degli affiliati. Trattasi di intercettazione successiva ad un episodio, verificatosi nel pomeriggio di sabato 23 gennaio 2010. nel quale il RI ed altri sodali erano stati presi di mira dal fuoco nemico. L'attentatore aveva sparato dalla casa della "bionda", ossia DI FI, madre di EA NI e moglie di RM.
Altra conversazione, ritenuta dal Tribunale decisiva agli effetti cautelari, è quella intercettata in ambientale il 14 gennaio 2010, alle ore 15,44 nell'auto Ford KA targata DY9O9RA in uso a RI RO e ripresa in motivazione da pag. 10 e pag. 11.
2.2) la posizione di SS EL.
Per quel che concerne, poi, la posizione di SS EL (pag. 12), il Collegio attribuisce valore dominante all'intercettazione ambientale (all'Interno della FORD KA tg DY9O9RA) del 17 dicembre 2009, integralmente ripresa da pag. 12 e a quella del 19 dicembre 2009 tra RI RO e SS EL. Altra intercettazione evidenziata è quella del 19 dicembre 2009.
In tale cornice espositiva, e riassumendo, il Tribunale del riesame riporta, condividendolo, il commento del G.I.P., rimarcando come, anche per SS EL, gli elementi a carico per l'ipotesi associativa e per quella relativa alla detenzione e porto di armi siano molteplici ed incontrovertibili.
La difesa dei ricorrenti, con un unico motivo di impugnazione, deduce - per entrambi - inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della mancata argomentazione critica sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto ex art. 416 bis cod. pen.. In particolare si contesta il ruolo di partecipe, attribuito a SS RO e desunto da una impropria lettura della intercettazione ambientale 25 gennaio 2009 h. 17.05, correlata alla precedente delle ore 16.14, con attribuzione della paternità di alcune frasi a SS RO, mentre invece sarebbero state pronunciate da LI RM, nonché si lamenta l'assenza della corretta analisi del profilo soggettivo del delitto. L'estraneità del SS è ulteriormente ribadita nel ricorso dall'esame dell'altra intercettazione ambientale nel corso della quale il RO SS si limita ad ascoltare le vicende dei fatti delittuosi evocati senza apporti significativi sul piano della gravità indiziaria ed in termini di "probatio minor".
Quanto al SS EL, l'impugnazione richiama le stesse doglianze di RO ed osserva come manchi la prova minimale della partecipazione di EL al clan D'CO, con conseguente inapplicabilità della circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. In proposito si eccepisce che il mero possesso delle armi, comunque mai rinvenute, possa integrare una forma di condotta partecipativa correlarle a detta materiale disponibilità, trattandosi di una vicenda nella quale era evidente "l'aspetto personale", tenuto comunque conto che dall'unica intercettazione ambientale l'unica cosa indiscutibile è l'astio personale del SS EL nei confronti del cognato TO RI.
Le censure sono fondate.
Per ciò che attiene all'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, in tema di misure cautelari personali, l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, e, tanto più, la giustificazione conforme che intenda darne il Tribunale del riesame, non può ritenersi assolto, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie, singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 40609/2008 Rv. 24121, massime precedenti conformi: n. 30257 del 2002 Rv. 222750, N. 15733 del 2003 Rv. 225440).
Va in proposito evidenziato che l'art. 292 cod. proc. pen., in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost., comma 1), stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza "de libertate" del giudice, "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza".
In tale quadro, di necessaria e rigorosa giustificazione, attinente in particolare ai gravi indizi di colpevolezza, tale obbligo non può intendersi assolto con la mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, e nel caso specifico, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e delle condotte percepite dalla Polizia giudiziaria, definite di "formidabile valenza", di "indubbio rilievo", senza una adeguata e pertinente sintesi logica, accompagnata dalla valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati. Nè, sul tema può assumere "veste di argomentazione" l'accorgimento dell'estensore di evidenziare graficamente con caratteri in "grassetto" le parti del compendio dell'intercettazione (telefonica od ambientale) che il giudice ritiene rilevanti (come avvenuto in alcune righe delle pag. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 del provvedimento impugnato), tenuto conto che la decisività delle risultanze, cosi segnalate, esige pur sempre un supporto critico di giustificazione, altrimenti si versa in un contesto di apparenza, che finisce con l'eludere la finalità costituzionale della motivazione stessa. La riproduzione della documentazione acquisita in sede d'indagini preliminari, trasfusa nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e poi ripresa dal Tribunale del riesame, senza la funzionale valutazione critica e argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati, costituisce infatti motivazione apparente (cfr. sezione 6, 40609/2008 citata). Nè la ricerca del complessivo "grave valore indiziante" delle conversazioni può essere compiuta in sede di legittimità, tramite lettura delle trascrizioni delle conversazioni (nella specie quelle "espresse in grassetto") dato che la Corte di cassazione (soprattutto quando le parti si avvalgono del ricorso diretto ex art. 311 c.p.p.) si troverebbe esposta, di necessità, ad una diretta ed immediata conoscenza degli elementi di fatto, con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di esclusiva competenza del giudice di merito.
È notorio infatti che il Supremo collegio non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle fonti indiziarie, e, pertanto, non può "addentrarsi" nell'esame del contenuto documentale delle stesse, laddove questo sia riprodotto nel documento impugnato (cass. pen. sez. 6, 13129/2008 in ricorso Napolitano, non massimata): ciò che conta infatti, per la verifica in sede di legittimità, non è la qualità o la quantità delle aggettivazioni utilizzate per qualificare gli elementi che si assumono come indizianti (nella specie il contenuto delle conversazioni telefoniche), ma l'adeguatezza della motivazione stessa sul punto (cfr. in termini:
cass. 1 pen. sez. 6, 7651/2010, P.G. in proc. Mannino). Invero, sottoposta al controllo del giudice di legittimità, è soltanto l'argomentazione critica del giudice di merito, quale fondata sulle fonti indiziarie, e il compito della Corte di Cassazione si sostanzia nella "limitata verifica di rispondenza" della narrazione motivazionale alle regole della logica, a quelle del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva, (salvo i casi di travisamento laddove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste oppure abbia utilizzato un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale). In conclusione: le scarne affermazioni riassuntive, poste dal Tribunale del riesame a supporto dell'asserzione della gravità del compendio indiziario, pur correlate con il materiale investigativo (oggetto di trascrizione), non consentono alla Corte di verificare se da questo siano stati tratti in modo ragionevole argomenti che, attraverso una sintesi logico-critica, siano in grado di offrire alle parti adeguata contezza dei gravi indizi di colpevolezza sui quali deve fondarsi un provvedimento cautelare personale (vds.: cass. pen. sez. 6, 13129/2008 citata). Il gravato provvedimento va quindi annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio al rilevato deficit argomentativo sulla base dell'individuato schema di motivazione.
Infine, dato che la presente decisione non comporta la rimessione in libertà dei ricorrenti, va mandato alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter..
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012