Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
Sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni rese dal denunciante che, al momento della deposizione, rivestiva soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, il fatto che l'imputato, subito dopo la denuncia, avesse presentato nei suoi confronti una querela, in assenza di elementi da cui desumere la successiva assunzione della veste formale di indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2016, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
6 026/ 1 6 26 sentenza N. 249 2016 R. Gen. N. 437111 2014, U.P. del 27/01/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MARIO GENTILE Presidente PIERCAMILLO DAVIGO GEPPINO RAGO Relatore ANDREA PELLEGRINO VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN IO, nato il [...], avverso la sentenza del 07/04/2014 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, avv. IO Merlicco, che ha concluso chiedendo il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/04/2014, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza con la quale, in data 21/11/2008, il Tribunale di Foggia aveva ritenuto AN GI colpevole dei delitti di tentata estorsione e lesioni personali a danno di SS IO.
2. Contro la suddetta sentenza, l'imputato, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 507 COD. PROC. PEN. per non avere la Corte ritenuto di riaprire l'istruttoria dibattimentale al fine di assumere il teste Perrone;
2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN. per avere la Corte fondato la propria decisione sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, che si era costituita anche parte civile, dichiarazioni, però, che avrebbero dovuto essere dichiarate inattendibili e comunque inutilizzabili in quanto il SS risultava essere imputato per un reato connesso (ossia le lesioni commesse a danno di esso ricorrente) per effetto del quale avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all'art. 210/6 cod. proc. pen.
3. Con memoria depositata all'odierna udienza, I difensore ha dedotto un motivo aggiunto con il quale ha chiesto che il reato sia derubricato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 507 COD. PROC. PEN.: la censura è manifestamente infondata. In punto di fatto è pacifico che la richiesta di esame del teste era stata sollecitata dalla difesa dell'imputato, non avendo la difesa provveduto a citarlo nella lista testi. La Corte di Appello, a fronte di uno specifico motivo di doglianza con il quale l'imputato aveva lamentato che il primo giudice non aveva neppure risposto alla sollecitazione di esaminare d'ufficio il suddetto teste, ha respinto la doglianza osservando che, avendo il Tribunale ritenuto che « "allo stato di poter chiudere l'istruttoria, salvo ulteriori valutazioni all'esito della discussione", con ogni evidenza ha ritenuto superfluo l'anzidetto esame in quanto superato dalla prova dichiarativa assunta a dibattimento, ed in particolare dalle deposizione resa non solo dalla costituita parte civile, ma anche dal teste NI AN che aveva escluso perentoriamente che il IU avesse svolto in passato attività di guardiania sui terreni del SS». Alla stregua della suddetta motivazione, pertanto, la decisione della Corte territoriale non si presta ad alcuna censura essendo del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale, l'assunzione disposta d'ufficio (art. 603/3 cod. proc. pen.) ricorre solo se se il giudice la ritiene assolutamente necessaria», dovendosi intendere con tale espressione, il caso in cui ritenga che non gli sia possibile decidere se non dopo l'assunzione di una determinata prova. Infatti, avendo la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento carattere eccezionale e potendo essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ne deriva che, mentre la rinnovazione dev'essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli 2 atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento: ex plurimis Cass. 15320/2009 riv 246859 Cass. 47095/2009 riv 245996.- Di conseguenza, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo: ex plurimis Cass. 34643/2008 riv 240995 Cass. 4675/2006 riv - 235654. Nel caso di specie, la Corte ha chiarito per le ragioni per cui la testimonianza era da ritenersi superflua, sicchè, essendo la motivazione congrua, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, la medesima non è suscettibile di censura alcuna.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN.: anche la suddetta censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale, ha respinto la medesima doglianza adducendo la seguente testuale motivazione: «Per ciò che riguarda l'asserita veste del SS IO di imputato in reato connesso, che ad avviso del difensore appellante avrebbe imposto il suo esame con le forme di cui all'art. 210 C.P.P., osserva la Corte che pur essendo stata acquisita agli atti del fascicolo per il dibattimento la querela proposta dal IU GI nei confronti del SS IO in data 15.11.2006, e quindi circa due anni prima del suo esame dibattimentale avvenuto all'udienza del 17.10.2008, il difensore dell'imputato non ha minimamente documentato l'esito avuto dall'anzidetta querela, non risultando da alcun atto la veste formale di indagato del SS che avrebbe legittimato il suo esame secondo le regole dettate dall'art. 210 del codice di rito. Unicamente il decreto di citazione a giudizio prodotto dal difensore dell'imputato appellante dimostra la veste qualificata di imputato assunta dal SS in tale diverso contesto processuale, ma tale produzione, acquisita soltanto nel corso della discussione odierna, nulla toglie alla ritualità delle modalità di assunzione del SS nella veste di persona offesa-testimone nell'ambito del processo di primo grado». A sua volta, il giudice di primo grado, il quale evidentemente si era posto il problema, in punto di fatto, aveva ritenuto che «Quanto alla presunta aggressione subita da IU GI da parte del SS, l'unico elemento di 3 riscontro rappresentato dal referto medico relativo al IU e attestante la presenza di una contusione alla spalla sinistra e una tachicardia ipertensiva non è sufficiente per darè credibilità alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'esame dibattimentale, apparendo del tutto incompatibile la tesi dell'aggressione unilaterale posta dal SS con la natura delle lesioni obiettivamente riscontrate in quest'ultimo». Alla stregua delle suddette conformi motivazioni, deve, allora affermarsi che: a) resta superato il problema dell'assunzione della parte offesa senza le modalità di cui all'art. 210/6 cod. proc. pen.. Infatti, è vero che le SSUU 33582/2015, hanno ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 64/3 lett c) cod. proc. pen., tuttavia, hanno anche ribadito il principio di diritto, secondo il quale in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato». Tale principio trova la sua genesi nel principio affermato dalle SSUU 15208/2010 Rv. 246584, secondo le quali «In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità». Orbene, nel caso di specie, il primo giudice, con motivazione congrua e logica, ha chiarito le ragioni per cui, in punto di fatto, non riteneva che il SS (persona offesa) potesse ritenersi "indagato" sulla base di una semplice querela presentata dall'imputato subito dopo la denuncia dei fatti e con il chiaro fine di neutralizzare la medesima. Alla stessa conclusione, di fatto, è pervenuta la Corte territoriale la quale ha, ulteriormente valorizzato la circostanza che «il difensore dell'imputato non ha minimamente documentato l'esito avuto dall'anzidetta querela, non risultando da alcun atto la veste formale di indagato del SS che avrebbe legittimato il suo esame secondo le regole dettate dall'art.210 del codice di rito». Pertanto, alla stregua dei principi di diritto enunciati dalle SSUU cit., la doglianza, in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal IU, dev'essere ritenuta manifestamente infondata. 4 امل : Altra e diversa è la problematica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla suddetta parte offesa. Sul punto, è sufficiente rinviare alla lettura delle pag. 7 ss della sentenza impugnata, in cui la Corte ha esaminato minuziosamente le dichiarazioni rese dalla parte offesa, ritenendole, sotto vari profili inattendibili. Tuttavia, «pur a fronte delle rilevate contraddizioni ed incongruenze nelle deposizioni rese dai due SS e del contrasto delle stesse con le dichiarazioni del AD e della FA, per quanto innanzi esposto appare sufficientemente provato sia il reato di tentata estorsione, che quello di lesioni aggravate correttamente contestati all'imputato e per i quali lo stesso ha riportato condanna. Con riguardo al reato di lesioni depone incontrovertibilmente il certificato medico comprovante le stesse, per tipologia del tutto compatibili con le modalità di produzione come riferite dal SS IO. Con riguardo al reato di estorsione tentata depongono non solo le dichiarazioni della persona offesa da ritenersi inattendibile unicamente con- riguardo alla riferita compresenza all'atto della subita aggressione dei due figli del IU e del proprio figlio RE ma anche quella rese dal teste - Guerini, in uno alla mancata dimostrazione da parte dell'imputato, sia con prova dichiarativa che documentale, dell'effettiva prestazione della guardiania in favore del SS». La motivazione, fondata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non solo sulle dichiarazioni della parte offesa, ma anche su oggettivi riscontri, non si presta, quindi, ad alcuna censura in questa sede di legittimità in quanto la Corte ha correttamente applicato i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità in ordine ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della parte offesa e, a fortiori, della parte civile. La memoria con il nuovo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto (a parte l'inammissibilità derivante dal fatto che è stata depositata in udienza), per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585/4 c.p.p., devono avere ad oggetto solo i capi o i punti della sentenza impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 c.p.p., perché, diversamente opinando, verrebbero frustrati i termini per l'impugnazione prescritti a pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525. E, nel caso di specie, è palese che il cd. motivo nuovo, in realtà è un motivo che nulla ha a che vedere con quelli originariamente proposti, di natura esclusivamente processuale e non può certo neppur essere scrutinato d'ufficio in quanto presuppone una diversa ricostruzione dei fatti di cui non vi è traccia in atti e che, anzi, è stata 5 espressamente smentita dalla Corte territoriale che ha escluso che il ricorrente vantasse ragioni di credito nei confronti della parte offesa.
3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00. 4. La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità dell'eventuale prescrizione del reato di cui al capo sub b (lesioni) in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.»: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 - Cass. 4/10/2007, Impero;
Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 17/12/2015, Ricci;
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago Mario Gentile Jario gentil DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 FEB 2016 IL "CANCELLIERE DI CAS N E R Claudia Pianelli P (४०२) S Z I O * N 6