Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
C.I.L.M.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianfranco Agapito del Foro di Lamezia Terme, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 97, presso lo Studio dell'Avv. Luciano Giannini, giusto mandato a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 490/98, pronunciata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Sez. 2^ Civile, il 7-09/21-09/1998;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29-09-2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. NARDI Vincenzo in data 3-05-2003, che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18-04-1995, la società adiva il Presidente del Tribunale di Catanzaro chiedendo venisse ingiunto al Ministero delle Finanze il pagamento della somma complessiva di L. 15.000.000, pagata a titolo di tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal n. 75 lett. A) della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972. Denunciando il contrasto della normativa nazionale con la direttiva comunitaria n. 335/69 del 17 luglio 1969, riteneva indebito l'eseguito pagamento e, quindi, tale da legittimare il rimborso di quanto versato.
Il giudice adito con decreto 2-06-1995, in accoglimento del ricorso, ingiungeva all'Amministrazione il pagamento della chiesta somma, con gli interessi dalla domanda.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l'Amministrazione, e l'instaurato giudizio veniva definito in prime cure dalla sentenza n. 221 del 17-12-1996/24-02-1997, con la quale il Tribunale di Catanzaro, rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava il Ministero al pagamento delle spese del giudizio. Accogliendo, per quanto di ragione, l'appello proposto dall'Amministrazione, la Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, revocava il decreto opposto e riduceva l'importo da rimborsare a L. 10.500.000, con gli interessi legali dalla notifica del detto decreto, compensando parzialmente le spese del doppio grado del giudizio.
Con ricorso notificato il 15-03-1999 ed affidato a due mezzi, il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
L'intimata società, con controricorso notificato il 19-04-1999, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e, gradatamente, rigettarsi per infondatezza;
in via ancor più gradata ha rilevato profili di incostituzionalità dell'art. 11 Legge 23-12-1998 n. 448 in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione. Con atto 3 maggio 2003 il Sostituto Procuratore Generale, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, ne ha chiesto il rigetto in Camera di Consiglio, in applicazione dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia nell'ordine:
1) Ius superveniens - Applicazione dell'art. 11 della Legge 23-12- 1998 n. 448.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. - Difetto di motivazione - Applicazione art. 11 Legge n. 448/98. Evidenzia che in applicazione della citata normativa dall'importo, eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alla Società, andrebbero, in ogni caso, detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, con il contenimento della misura degli interessi al 2,5% dalla data della domanda di rimborso e l'esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi. Le questioni poste dal ricorso in esame vanno risolte alla stregua delle disposizioni del complesso normativo di riferimento e dei principi giuridici, già affermati da questa Corte e dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, secondo cui:
a) "l'art. 10 della Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva". b) Tali tasse non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. c) della citata direttiva allorquando le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali esse vengono riscosse, abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che non vengono restituiti a coloro che li abbiano versati;
c) Non ricorrendo tali circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, i loro importi devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità, tenuto conto delle peculiarità proprie del tipo di società;
d) Non contrasta con il diritto comunitario la previsione che lo stato membro opponga alle azioni di ripetizione di tributi, riscossi in violazione di norme comunitarie, un termine nazionale di decadenza triennale in deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata ad un termine più favorevole, purché tale termine decadenziale si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario ed a quelle basate sul diritto nazionale;
e) Contrastano con il diritto comunitario le disposizioni con cui lo stato membro subordini la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, a specifiche condizioni che siano meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali disposizioni, alla restituzione del tributo di che trattasi;
(Corte Giustizia C.E., 10 settembre 2002, CASER s.p.a. + PRISCO s.r.l. e/ Ministero Finanze;
Cass. SS.UU. n. 3458/1996; Cass. n. 7176/1999);
f) La data di presentazione della domanda di rimborso all'Amministrazione Finanziaria coincide, nel caso di invio a mezzo del servizio postale, con quella di spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione. (Cass. n. 11463/2001; 11362/2001; 1691/2000; 11973/1999). In applicazione di tali condivisi principi, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, la prospettata censura deve ritenersi infondata, giacché la detrazione, dall'importo spettante quale rimborso, delle somme previste come dovute, ex art. 11 Legge n. 448/1998, per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali, si pone in evidente contrasto con la disciplina comunitaria. La disposizione dell'art. 11 L. n. 448/1998, adottata per disciplinare retroattivamente la restituzione delle tasse di concessione riscosse nel periodo 1985-1992, non appare, infatti, compatibile con gli artt. 10 e 12 della Direttiva n. 69/335/CEE, e con il condiviso orientamento, formatosi in esito al complesso processo di elaborazione giurisprudenziale, e di cui costituiscono espressione i principi sub. a), b) e c), essendo vietata l'imposizione retroattiva delle tasse in questione e dovendosi escludere il relativo carattere remunerativo;
circostanza che giustificherebbe l'imposizione, ma che, in ipotesi, resta esclusa, per un verso, dal fatto che non risultano calcolate in base al solo costo delle formalità e, sotto altro profilo, in quanto, per le iscrizioni che danno causa alla pretesa fiscale, l'Amministrazione ha già riscosso tributi che non risultano restituiti.
Peraltro la statuizione in ordine al tasso ed alla decorrenza degli interessi appare coerente con il principio anzi richiamato sub. e) dal momento che gli artt. 1 e 5 della Legge 26-01-1961 n. 29 e successive modifiche disciplinano, in via generale, la materia degli interessi sulle somme dovute in restituzione al contribuente per tasse ed imposte indirettamente versate, prevedendo condizioni complessivamente più favorevoli di quelle stabilite dalla normativa sopravvenuta.
Il ricorso va, dunque, rigettato per manifesta infondatezza. Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in favore del controricorrente in Euro seicento, di cui Euro cinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio in ragione di Euro seicento, ivi incluse Euro cento per spese vive. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004