Sentenza 5 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10638 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
1 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA -- ...... IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 063 8/03 Lavoro Composta dagli Ill.m Sigg Presidente G.N. 19752/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 23853 BATTIMIELLO Dott. Bruno ...... Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 07/02/03 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA .... sul ricorso proposto da: CH NS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALLOCCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GASPARE SALERNO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2003 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 794 rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO -1- MERCANTI, ALESSANDRO PICARI, GIOVANNA BIONDI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 18850/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/10/99 R.G. N. 7312/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, parzialmente riformando le statuizioni rese in primo grado, ha condannato l'INPS al pagamento, in favore di GA ON, quale erede di RI RIo, pensionato ex dipendente dell'Istituto, dell'importo della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, delle somme già corrisposte per arretrati ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge n. 45 del 1986, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione sul rilievo che, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalutazione del credito della parte privata non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121^ dall'entrata in vigore della citata norma interpretativa, poichè, ad onta dell'efficacia retroattiva della medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. Per la cassazione di questa sentenza la GA ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L'INPS, ha depositato la procura speciale al proprio difensore, ma non il controricorso. Motivi della decisione Con l'unico complesso motivo di ricorso e con deduzione di erroneo richiamo agli artt. 1218 e 1219 cod.civ. e al principio della imputabilità soggettiva del ritardato pagamento, nonché di errata applicazione dell'art.7 legge n.533/73, si sostiene la spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza 1 fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, attesa l'irrilevanza della posteriorita', rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritardo, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilita' del ritardo all'ente medesimo. Il ricorso e' fondato. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consolidata (cfr.le sentenze 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669 e, da ultimo, 19 novembre 2001 n.14483), ha espresso il principio per cui "la rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (cosi' come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilita' per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e' indipendente dall'imputabilita' del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica". A questo principio il Collegio ritiene di doversi uniformare per la persuasività delle ragioni che lo sostengono e che fa proprie, richiamando al riguardo le motivazioni delle citate sentenze (in particolare di Cass. 14483/2001) e gli argomenti nelle stesse 2 contenuti con riferimento alla vicenda normativa rilevante nella specie. Vicenda in base alla quale i pensionati devono essere considerati titolari della pretesa al pagamento della pensione senza le decurtazioni effettuate dall'Inps in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843, fin dal momento in cui le dette decurtazioni - da considerare, in forza della sopravvenuta legge di interpretazione autentica, contra legem - furono effettuate, mentre fa carico all'Istituto l'obbligo di corrispondere rivalutazione e interessi dalla data di maturazione delle singole rate già liquidate, nessuna richiesta dovendo avanzare i pensionati medesimi per ottenere gli accessori del credito, né ricorrendo gli estremi per riconoscere all'ente il cosiddetto "spatium deliberandi". In considerazione di tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame e per i necessari accertamenti di fatto, ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma. Cosi' deciso in Roma, il 7 febbraio 2003 Il Cons. estensore Il Presidente ellalolett fabell Ettore Mercazio IL CANCELLIERECANS W a co Depositato in Cancelleria - 5 LUG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE zauco 3