Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
La nomina del terzo difensore di fiducia da parte dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di un atto di impugnazione, atteso che in questo caso essa comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il diritto del terzo difensore a ricevere la notificazione dell'avviso del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2014, n. 46462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46462 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 18/03/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 802
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 21417/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21/06/2012 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per il ricorrente l'Avv. Zaganelli Eugenio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di RO IC ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 28/04/2011 dal Gup del Tribunale di Ravenna, in forza della quale lo stesso RO era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il delitto di lesioni personali (così derubricata un'originaria contestazione di tentato omicidio), in ipotesi commesso in danno di OJ Petrit. I fatti si riferiscono ad un violento contrasto fra lo RO e la persona offesa, anche con la partecipazione di altri soggetti, protrattosi in più fasi nella notte tra il 5 ed il 6 aprile 2007: in una prima occasione, i due protagonisti della vicenda avevano dato corso ad una lite all'esterno di un locale di Milano Marittima, interrotta a causa del sopraggiungere dei Carabinieri;
dopo circa un'ora, presso un diverso esercizio della stessa località, si verificava un secondo episodio, all'esito del quale lo OJ rimaneva gravemente ferito per essere stato colpito con calci, pugni ed azioni violente portate con l'uso di sgabelli in legno, mediante i quali la vittima era stata ripetutamente attinta alla testa.
Lo RO, giudicato nelle forme del rito abbreviato, si era visto riconoscere l'attenuante della provocazione, ritenuta equivalente all'aggravante ex art. 583 c.p., ed era stato condannato altresì al risarcimento del danno in favore dello OJ, costituitosi parte civile.
Con l'odierno ricorso, la difesa lamenta:
1. violazione di legge processuale, non essendo stato dato avviso ad uno dei difensori dell'imputato della fissazione dell'udienza relativa al giudizio di appello.
Nell'interesse dello RO si fa notare che all'udienza del 01/04/2011, dinanzi al Gup ravennate, era intervenuta nomina dell'Avv. Eugenio Zaganelli (quale codifensore del già designato Avv. Gianni Zaganelli): dell'udienza del 21/06/2012 dinanzi alla Corte di appello di Bologna, tuttavia, non risulta essere stato dato avviso al suddetto Avv. Eugenio Zaganelli. La relativa eccezione di nullità, ritualmente avanzata, risulta essere stata disattesa dalla Corte territoriale argomentandosi che al momento della nomina anzidetta l'imputato era già assistito da due difensori, senza che fosse intervenuta una revoca od una rinuncia al mandato da parte di alcuno (con la conseguenza che l'ulteriore nomina dell'Avv. Eugenio Zaganelli sarebbe rimasta senza effetto): al contrario, la difesa segnala che il secondo difensore - Avv. ICi - aveva rinunciato al mandato già in vista dell'udienza del 27/09/2010, tanto che il processo venne in quella occasione rinviato a causa dell'impedimento dell'Avv. Gianni Zaganelli (da intendersi, in quel momento, unico difensore).
2. mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo all'omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, quanto meno in termini di eccesso colposo.
Il difensore dello RO fa osservare che, secondo la decisione oggetto di ricorso, la difesa legittima non potrebbe ravvisarsi nel caso di specie in quanto la condotta violenta sarebbe stata posta in essere quando lo OJ era già a terra e disarmato;
non viene considerato, però, che l'imputato si era limitato a cercare di allontanare da sè un uomo assai più forte e robusto di lui, financo ubriaco ed armato di coltello (elementi che avrebbero dovuto considerarsi decisivi in punto di configurabilità della scriminante de qua, se non altro sotto il profilo putativo). Inoltre, secondo la stessa ricostruzione operata dai giudici di merito, è pacifico che fu appunto lo OJ ad aggredire il ricorrente, del quale era andato in cerca dopo la lite precedente: ergo, solo a quel punto venne a realizzarsi (in ipotesi) "una condotta obiettivamente trasmodante dai limiti di liceità fissati dalla norma esimente".
3. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.. Secondo la difesa, la negazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dell'imputato appare fondata su dati apodittici e smentiti dalle risultanze degli atti: lo RO è infatti gravato da precedenti assai modesti, e quanto al comportamento processuale egli - che comunque agì per fini di difesa - risulta avere sempre confermato la medesima versione, aderente alla realtà dei fatti, contrariamente allo OJ che avrebbe invece offerto più versioni antitetiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Dall'esame degli atti, che si impone anche nel presente giudizio di legittimità in virtù della questione processuale dedotta con il primo motivo di ricorso, si rileva che l'Avv. Gianni Zaganelli, in vista dell'udienza preliminare del 27/09/2010, presentò istanza di rinvio per un proprio impedimento (dovuto a motivi di salute): nel corpo della richiesta il legale segnalava di essere "formalmente e "praticamente" l'unico difensore di fiducia dello RO, nonostante, nel rinvio a giudizio notificato, risulta nomina anche di altro difensore, già revocato da molto tempo".
All'udienza suddetta lo RO veniva indicato a verbale come assistito dal solo Avv. Gianni Zaganelli, il quale aveva delegato un sostituto processuale al fine di insistere per il differimento: il Gup disponeva in conformità all'istanza. La medesima situazione, in punto di assistenza dell'imputato, veniva attestata nel verbale dell'udienza del 17/12/2010, mentre il 01/04/2011 lo RO dichiarava di nominare codifensore l'Avv. Eugenio Zaganelli (nell'occasione si dava corso alla discussione, nelle forme del rito abbreviato, e per l'imputato presentavano conclusioni sia l'Avv. Gianni Zaganelli che il nuovo difensore appena designato). L'Avv. Eugenio Zaganelli era altresì presente, anche in sostituzione dell'Avv. Gianni Zaganelli, all'udienza del 28/04/2011, cui il processo era stato rinviato per eventuali repliche, poi comunque non svolte ne' dal P.M. ne' dalle parti private.
È dunque pacifico che nel corso del giudizio di primo grado non venne tenuto di fatto conto della nomina, presente in atti e giammai oggetto di revoca o di rinuncia al mandato, dell'Avv. Massimiliano ICi, iniziale difensore dello RO unitamente all'Avv. Gianni Zaganelli: l'Avv. ICi aveva ricevuto rituale avviso della fissazione dell'udienza preliminare, senza che egli avesse rappresentato il venir meno del rapporto con l'assistito, e soltanto nella ricordata richiesta di rinvio sottoscritta dal codifensore era stata segnalata una sostanziale, pregressa revoca (della quale non vi era tuttavia traccia formale, come lo stesso tenore dell'istanza lasciava trasparire con il dare atto che l'Avv. Gianni Zaganelli doveva intendersi "praticamente" - le virgolette risultano dal testo - l'unico difensore dell'imputato). In ogni caso, anche se la decisione sulla predetta istanza di rinvio venne assunta senza considerare che lo RO aveva ancora un secondo difensore, ed avendo l'Avv. Eugenio Zaganelli - seppure terzo difensore nominato - rassegnato le proprie conclusioni, l'avviso concernente la celebrazione del giudizio di appello venne inoltrato non già a quest'ultimo, bensì all'Avv. ICi.
Determinazione, quella della Corte bolognese, da ritenere corretta, ed alla quale (significativamente) non fece seguito alcuna iniziativa dell'Avv. ICi dalla quale potesse evincersi la conferma della realtà già rappresentata dagli altri difensori: pur avendo avuto, almeno a quel punto, la possibilità di segnalare che lo RO non fruiva più della sua assistenza tecnica, l'Avv. ICi si limitò - v. f. 17 - a ritrasmettere alla Cancelleria una assicurazione del buon esito del fax cui era stato allegato il decreto di citazione a giudizio, sottoscrivendo soltanto una attestazione di "ricevuto". Parimenti ineccepibile deve reputarsi la decisione della Corte territoriale nel disattendere l'eccezione spiegata in ragione del mancato avviso all'Avv. Eugenio Zaganelli, in quanto l'art. 24 disp. att. c.p.p. prescrive che "la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101". Le Sezioni Unite di questa Corte, recentemente investite proprio in ordine alla questione "se la nomina di un terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già incaricati, possa dare luogo ad una revoca implicita di uno dei due precedenti difensori nominati", ha infatti espresso il principio di diritto secondo cui "la nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori" (Cass., Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, Di Cecca, Rv 252027). Al di là della peculiare fattispecie della nomina di un terzo difensore avvenuta contestualmente ad un atto di impugnazione, situazione che non si attaglia al caso oggi in esame, il massimo organo di nomofilachia ha affrontato il quesito rimesso ex art. 618 ricordando "che già l'art. 125 del 1930 prevedeva un limite numerico dei difensori di fiducia identico a quello individuato dall'art. 96. Difettava tuttavia, nel sistema previgente, una disposizione analoga a quella dell'art. 24 disp. att. c.p.p., secondo cui la nomina di un difensore in esubero si considera senza effetto se la parte non provveda alla revoca dei precedenti. Sicché la giurisprudenza, pur essendo largamente orientata nel senso che la nomina di un nuovo difensore di fiducia non era sufficiente a far ritenere revocato implicitamente il precedente se non conteneva espressioni idonee a far desumere una volontà in tal senso, registrava un contrasto quanto all'effetto della nomina in esubero:
ritenendosi, da una parte, che la nuova designazione in aggiunta al numero massimo comportasse la revoca implicita del legale nominato in data più remota (...); dall'altra, che la revoca implicita dei precedenti difensori non potesse essere desunta dalla nomina di un difensore successivo ai primi due, ma unicamente da fatti concludenti idonei a far presumere il venir meno del rapporto fiduciario tra l'imputato e taluno di essi (...). Il contrasto si è riprodotto, seppure sotto altra forma, con il nuovo codice, nonostante la regola introdotta con l'art. 24 disp. att. c.p.p.. Un orientamento (...) afferma che può presupporsi una revoca tacita del mandato defensionale per fatti concludenti nel caso in cui un imputato, senza dimettere l'incarico al precedente legale, ne abbia nominato un altro e in concreto solo di questo si sia avvalso nel proseguimento del processo, nel quale unicamente il secondo professionista abbia esercitato la difesa in modo autonomo e personale;
quando ciò si verifica, il legale inattivo non avrebbe diritto alla notifica di un atto destinato alla difesa. Sostanzialmente nello stesso senso, varie decisioni emesse in fattispecie analoghe hanno ritenuto che la nomina di un terzo difensore, quantunque non consentita, può spiegare effetti giuridici anche in assenza di una formale revoca dei precedenti ove, a seguito di atti concludenti (consistenti essenzialmente nello svolgimento di attività difensive da parte del solo terzo difensore), emerga chiaramente la volontà dell'interessato di recidere il rapporto con gli originari legali". Le Sezioni Unite segnalano tuttavia l'esistenza di un opposto orientamento interpretativo, pervenendo alla conclusione di prestarvi adesione sulla base delle seguenti considerazioni: "la revoca tacita del difensore che non ha svolto attività non è prevista da alcuna norma processuale;
le formalità attinenti la nomina e il numero dei difensori sono funzionali alla salvaguardia dell'ordine processuale e la revoca per fatti concludenti, in occasione dell'incarico al terzo difensore, non ha base normativa;
non è possibile rimettere al giudice l'individuazione di quale nomina, tra le varie effettuate, debba ritenersi efficace in base alla attività in concreto svolta dal professionista;
il mancato rispetto dell'art. 24 disp. att. c.p.p., provocherebbe incertezza in merito alla titolarità
dell'ufficio di difesa, la cui tendenziale immodificabilità è acquisizione garantistica del codice di rito". Ergo, mentre nel caso di nomina finalizzata alla proposizione di un gravame deve aversi riguardo alla diversa norma di cui all'art. 571 c.p.p., comma 3, laddove non si ponga il problema di valutare l'effettività di un mandato defensionale in vista di un atto di impugnazione è necessario avere riguardo alla disciplina generale dettata dal più volte ricordato art. 24 disp. att. c.p.p.; con il risultato, fatta salva la richiamata eccezione, di dover ribadire che "in genere, la nomina effettuata da una parte privata di altro difensore in eccedenza rispetto alle precedenti (due, al massimo, per l'imputato, ex art. 96 c.p.p., comma 1; uno, ex artt. 100 e 101 c.p.p., per le altre parti private), non accompagnata dalla revoca prevista dall'art. 24 disp. att. c.p.p., è inidonea ad attribuire al terzo legale la qualità di difensore".
Nell'odierna fattispecie l'Avv. Eugenio Zaganelli, nel momento della celebrazione del giudizio di appello, risultava il terzo difensore nominato dallo RO, senza che fosse intervenuta la revoca delle nomine precedenti (in particolare, con riguardo al mandato conferito all'Avv. Massimiliano ICi): non poteva, pertanto, spettargli avviso quanto al decreto di citazione a giudizio disposto per l'udienza del 21/06/2012.
1.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, la motivazione adottata dalla Corte territoriale per escludere la ravvisabilità di una causa di giustificazione (quand'anche putativa), ovvero di ipotesi di eccesso colposo, appare completa ed esaustiva. Nell'interesse del ricorrente si fa rilevare che lo RO si sarebbe limitato a spingere via lo OJ, dal quale era stato palesato un primo comportamento aggressivo, ma la difesa omette di considerare gli argomenti diffusamente illustrati dai giudici di merito - confortati da una puntuale disamina delle risultanze processuali, in particolare delle testimonianze offerte da chi aveva presenziato ai fatti - circa la necessaria suddivisione dell'episodio in due fasi: una volta esaurita la prima (vale a dire quella in cui era stato l'albanese a raggiungere i contendenti, armato di coltello e con fare violento), lo OJ si era venuto a trovare in terra, bloccato e disarmato, perciò ne' l'imputato ne' coloro che si assume concorsero nel reato de quo avevano più alcuna ragione di temere ulteriori condotte dello OJ, ormai neutralizzato e reso inoffensivo, tanto più che essi si trovavano all'interno di un locale dove vi erano anche altri avventori, e sarebbe stato per loro agevole andarsene, ovvero continuare a trattenere l'albanese in terra sollecitando l'intervento delle forze dell'ordine. Al contrario, con determinazione lucida e gratuita, del tutto avulsa da possibili reazioni dovute ad uno stato di paura od alla presunta necessità di porre fine ad un'aggressione subita (ormai chiaramente vanificata, e senza possibilità che venisse nuovamente intrapresa), lo RO e gli altri sferrarono alla vittima ripetuti calci e pugni, giungendo financo a rompergli sulla testa dei pesanti sgabelli: come esattamente ritenuto dalla Corte di appello, "si tratta di un'azione aggressiva non necessitata e non affatto dovuta ad errori di valutazione, ma consapevolmente e volontariamente diretta, come dimostra l'entità delle lesioni cagionate, a ledere al di là di ogni esigenza di tutelare se stessi".
Questa Corte non può che ribadire, a riguardo, che "il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito" (Cass., Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, Mariani, Rv 258408).
1.3 Quanto infine al mancato riconoscimento in favore dello RO delle invocate attenuanti generiche, deve ricordarsi che "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); è stato altresì affermato che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso" (Cass., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Anche a proposito delle circostanze in parola, il percorso argomentativo adottato dalla sentenza oggetto di ricorso risulta oltre modo analitico: dopo un esaustivo riferimento alle indicazioni offerte a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte bolognese ha inteso fra l'altro sottolineare la gravità dell'addebito, anche in punto di intensità del dolo, ed il peso dei numerosi precedenti penali dello RO (tra i quali alcuni recenti e della stessa indole), tanto da doversi piuttosto ritenere che "già benevolmente" il Gup non avesse applicato la pur contestata recidiva.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dello RO al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014