Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
L'esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente legittimo ma relativo ad una pena risultante estintasi, in ragione del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, determina l'ingiustizia della detenzione sofferta e, dunque, la configurabilità del diritto all'equa riparazione. (In motivazione la S.C. ha affermato che l'ordine di esecuzione non poteva più considerarsi efficace, pur in assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena, per la doverosa diretta applicazione dell'art. 172 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/10/2015, n. 45247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45247 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
45 247 / 15 47 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GAETANINO ZECCA - Presidente SENTENZA Dott. N. -Rel. Consigliere 1298/2015 Dott. UMBERTO MASSAFRA REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA CIAMPI Dott. - Consigliere - N. 9893/2015 - Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: MYTEVELI ISLAM N. IL 23/07/1961 avverso l'ordinanza n. 21/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 05/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Maris FRESA MASSAFRA;
gel ricorso.clue the live 500 il riferisrifero zel mf Udit i difensor AvEf है Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia, depositata il 1° dicembre 2014 e comunicata l'11 dicembre 2014, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Islam MYTEVELI in relazione ad un arresto avvenuto il 27 maggio 2013 in forza di ordine di esecuzione del 15 marzo 2003 a seguito della condanna definitiva ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 600 bis, 600 sexies, terzo comma, 609 bis e 61 n. 2 c.p.; 2. Articola un unico motivo con cui si duole della violazione di legge ex art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 314 c.p.p. in quanto l'ordine di esecuzione era ed è rimasto legittimo, mentre la pena non poteva essere più eseguita per avvenuta estinzione ai sensi dell'art. 172 c.p.. 3. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'Avvocatura generale dello Stato, instando per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Condividendosi le argomentazioni del P.G. in sede, si deve rilevare che come si desume dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata in relazione ad altra fattispecie regolata dalla stessa ratio (Cass. pen., sez. IV, 14.1.2014 n. 18542), i diciassette giorni patiti di privazione della libertà personale dal 27 maggio 2013 al 12 giugno 2013 non sono sorretti da un titolo legittimo. Invero, la violazione di un valore costituzionalmente tutelato come la "libertà - personale" non può trovare giustificazione nell'originaria legittimità dell'ordine di esecuzione risalente a più di dieci anni prima e non revocato sebbene si fosse verificata l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 c.p.: tanto è palesemente contrario alla richiamata normativa, ispirata -per giurisprudenza consolidata- ad una ratio solidaristica e riparatoria e non risarcitoria (concetto che presuppone invece la sussistenza di un fatto illecito, più propriamente riconducibile ad una correlativa responsabilità, così come ad esempio prevista dalla legge n. 117 del 1988, così come 1. modificata dalla legge n. 18 del 2015). Non si può condividere la tesi del Procuratore generale di Brescia circa la ritenuta legittimità dell'ordine di esecuzione in riferimento ai diciassette giorni di carcerazione patiti dal Myteveli, sebbene la pena fosse estinta per il lungo decorso del tempo. Non si discute, invero, della legittimità originaria dell'ordine di carcerazione emesso il 15 marzo 2003. a seguito di sentenza divenuta irrevocabile il 29 marzo 2002, con 2 l'indicazione della pena residua di anni 5, mesi 4 e giorni 4 di reclusione (con un periodo di pre-sofferto di mesi 1 e giorni 26). Ciò che rileva, infatti, è il diritto del condannato a non essere privato della libertà personale per intervenuta estinzione riconosciuta da una specifica norma di legge (art. 172 c.p.). Riconosciuto tale diritto, l'ordine di esecuzione non poteva più considerarsi efficace, pur in assenza di una espressa declaratoria di estinzione della pena. E' sotto tale profilo che l'originario ordine di esecuzione va ritenuto inefficace in diretta applicazione dell'art. 172 c.p. (attinto cioè da una inefficacia sopravvenuta ope legis, né più, né meno, come avviene sovente per i provvedimenti amministrativi), per cui trova applicazione il dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 1996, come riconosciuto nell'ordinanza impugnata. Del resto, una interpretazione difforme da quanto previsto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la L. n. 848 del 4.8.1955, che prevede espressamente all'art. 5 il diritto alla ' riparazione in favore della vittima dell'arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta, sarebbe non solo di dubbia costituzionalità ma anche verosimilmente contraria al diritto dell'Unione europea (cfr. C.E.D.U. Sez. IV, 24.3.205, Gallardo Sanchez c/ Italia).
6. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 20.10.2015 Consigliere estensore Il Presidente ASSAZION Umberto Massafja Gaetanino Zecca I D * A M E O C E T R S R P IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovani RUELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 NOV. 2015 KZIONARK/GIL FUNZIONARIO GILDIZIARIO Dott Giobanni RUELLO 3