Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8626 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUEREM.862 6 / 0 1 IN NOM POP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8850/00Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI VIGOLO Consigliere Cron.19725 Dott. Luciano Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT E NZA sul ricorso proposto da: - --- - - - - AR ET, OL LI, AR LI, OR IA, elettivamente domiciliati Rous Cucelleriz te L Cassazione. لس rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI ALFONSO in MARRA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO INTERNO;
intimato avverso la sentenza n. 1810/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/05/99 R.G.N. 41148/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 1984 udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per R.G. n. 8850/00 Svolgimento del processo Secondo quant'emerge dall'analisi congiunta del ricorso per cassazione e dalla sen- tenza gravata, che riporta, a differenza del primo, la data di deposito e dinotifica del ricorso in sede pretorile, risulta che con atti rispettivamente del 9 dicembre 1993 e 14 luglio 1994 (v. sentenza, pgg. 3 e 5, 1° cpv), le ricorrenti indicate in epigrafe esponevano al Pretore giudice del lavoro di Napoli d'aver percepito in ritardo le prestazioni loro afferenti ex 1. n. 118 del 30 marzo 1971, per cui chiedevano che, affermato il loro diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali su dette somme, il Ministero dell'Interno fosse condannato al loro pagamento. Rigettata dal Pretore la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del dirit- to, il Tribunale, su appello delle interessate, che chiedevano, ciascuna, la condanna del Ministero al pagamento, per i suddetti titoli, delle complessive somme di cui al prospetto così riprodotto nel ricorso per cassazione: "RICORRENTE Lit. Prestaz. DECOR.ZA PAGAMENTO Arrichiello Concetta.
3.021.241 ASS 1.3.83 31.7.87- Avolio Pasqualina 4.382.282 PENS 1.6.82 30.9.87- Carponi Olimpia 6.456.567 PENS 1.5.82 30.9.88- Corteselli Maria 761.192 PENS 1.2.85 31.5.87", confermava detta sentenza, escludendo l'applicabilità della prescrizione decennale, peraltro già affermata da alcune sentenze di questa Corte, dalle quali il Tribunale dissentiva consapevolmente, in considerazione della particolare natura del credito assistenziale, che esclude l'applicabilità dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, proprio del regime dei crediti previdenziali. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1810 del 26 marzo 12 maggio 1999 le ricorrenti denunciano un motivo di ricorso per cassazione con atto spedito, expart. 149, cpc, il 22 aprile 2000. Il Ministero dell'Interno non si é costituito. Motivi della decisione A sostegno del ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli artt. 429, 3° comma, c.p.c., 2946 e 2948, c.c., oltre ad illogica motivazione, sostenendo che la tesi espressa dalla sentenza del Tribunale, secondo cui non sarebbe applicabile, nella fattispecie, l'art. 129 del R.D. n. 1827/35, perché dettato esclusivamente in funzione della pre- scrizione dei crediti di natura previdenziale e non anche per quelli assistenziali, é contraddetta da varie senteze di questa Corte (nn. 7882/97; 6006/98 e 20/95), oltre- tutto i crediti azionati costituendo parte integrante dell'obbligazione principale - illiquida e inesigibile prima della definizione della procedura amministrativa di li- quidazione-, di cui seguono il regime prescrizionale, posto che la pretesa afferisce agli interessi e alla rivalutazione inerenti il credito dei ratei arretrati, maturato prima della liquidazione. Prima di passare all'esame del motivo, la Corte deve porsi d'ufficio la questione della regolare costituzione del rapporto processuale, atteso che non risulta allegato al ricorso l'avviso di ricevimento che attesta il compimento delle procedure notifica- torie attraverso lo strumento postale, secondo quanto prescrive l'art. 149, cod.proc.civ.. Al riguardo ritiene la Corte di dover ribadirers il principio secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante rac- comandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
e la prova di tale consegna - alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fa- re riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazio- ne notificato mediante il predetto servizio - é offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale implica perciò l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.) e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. (v. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; 12 agosto 1998, n. 7935; 12 marzo 1999, n. 2238). Nulla per le spesedi questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. Il Consigliere Il PresidenteMerino Caurojanni ек се e I 3 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O IL CANCELLIERE . R T L L , N Depositato in Cancelleria A ' A O L S B 3 L E 7 I E P - S D D 8 oggi, 2.5-GIU 2001- - I I A 1 N S T 1 IL CANCELLI) G S N E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L T O D R T I E A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E 5